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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal: 2-2-2007
al: 2-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma
secondo, lettere e), l) e m);
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rimuovere
ostacoli  allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei
diritti dei consumatori;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire  la  crescita  della  competitivita'  del sistema produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dello  sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio
dei  Ministri,  del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
per  le  politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali  e  le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  delle  comunicazioni,
delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori   telefonici,   televisivi  e  di
                          servizi internet
  1.  Al  fine  di  favorire  la  concorrenza  e la trasparenza delle
tariffe,  di  garantire  ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza  sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il  confronto  tra  le  offerte  presenti sul mercato, e' vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi
fissi  e  di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat  o  in  forma  telematica,  aggiuntivi rispetto al costo del
traffico  telefonico  richiesto,  nonche'  la  previsione  di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola  difforme  e'  nulla  ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile.  Gli  operatori  adeguano la propria offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve  evidenziare  tutte le voci che compongono l'effettivo costo del
traffico  telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto.
  3.  I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di  reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla   tecnologia  utilizzata,  devono  prevedere  la  facolta'  del
contraente  di  recedere  dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore  senza  vincoli  temporali  o  ritardi  non giustificati da
esigenze   tecniche   e   senza   spese  non  giustificate  da  costi
dell'operatore   e  non  possono  imporre  un  obbligo  di  preavviso
superiore  a  trenta  giorni.  Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva  la  facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
  4.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.