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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2007
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  192, recante
attuazione   della   direttiva   2002/91/CE  relativa  al  rendimento
energetico nell'edilizia;
  Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   16 dicembre   2002,   sul   rendimento  energetico
nell'edilizia;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma 4,  che  prevede che entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel
rispetto  dei  principi  e  dei criteri direttivi fissati dalla legge
medesima,  il  Governo  puo'  emanare, con la procedura ivi indicata,
disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;
  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo
II,  recante  norme  per il contenimento dei consumi di energia negli
edifici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Ritenuto   opportuno  apportare  le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie,  al  fine  di meglio conformare le disposizioni contenute
nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali   e   le  autonomie  locali,  degli  affari  esteri,  della
giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 3  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
di  seguito  denominato:  «decreto legislativo n. 192 del 2005», sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
    «1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
      a) alla  progettazione  e  realizzazione  di  edifici  di nuova
costruzione  e  degli  impianti in essi installati, di nuovi impianti
installati  in  edifici  esistenti,  delle  opere di ristrutturazione
degli  edifici  e  degli  impianti  esistenti  con  le modalita' e le
eccezioni previste ai commi 2 e 3;
      b) all'esercizio,  controllo,  manutenzione  e  ispezione degli
impianti  termici  degli  edifici, anche preesistenti, secondo quanto
previsto agli articoli 7, 9 e 12;
      c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto
previsto all'articolo 6.»;
    b) alla  lettera b)  del  comma 2, dopo la parola: «applicazione»
sono inserite le seguenti: «integrale, ma»;
    c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il
seguente:
    «1)    ristrutturazioni    totali    o   parziali,   manutenzione
straordinaria   dell'involucro  edilizio  e  ampliamenti  volumetrici
all'infuori di quanto gia' previsto alle lettere a) e b);»;
    d) al  comma  3,  dopo  la  parola:  «edifici»  sono  inserite le
seguenti: «e di impianti»;
    e) al  comma 3),  lettera a),  dopo le parole: «recante il codice
dei  beni  culturali  e  del  paesaggio»  sono  aggiunte, in fine, le
seguenti:   «nei   casi   in   cui  il  rispetto  delle  prescrizioni
implicherebbe  una  alterazione  inaccettabile  del  loro carattere o
aspetto   con   particolare   riferimento   ai  caratteri  storici  o
artistici»;
    f) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  gli  impianti installati ai fini del processo produttivo
realizzato   nell'edificio,   anche   se  utilizzati,  in  parte  non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo  19 agosto  2005, n. 192, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
          222 supplemento ordinario.
              - La  direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L. 1 del 4 gennaio
          2003.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          31   ottobre  2003,  n.  306,  recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003.».
              «4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1».
              - La  legge  9 gennaio  1991,  n.  10, reca: «Norme per
          l'attuazione  del  Piano energetico nazionale in materia di
          uso  razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di
          sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412,  reca:  «Regolamento  recante  norme per la
          progettazione,    l'istallazione,    l'esercizio    e    la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - La  legge  1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto l'11 dicembre 1997».
              - Il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
              - La  legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di
          energia».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202.
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo 19
          agosto  2005,  n. 192, come modificato dal presente decreto
          legislativo cosi' recita:
              «Art.   3   (Ambito  di  intervento).  -  1.  Salve  le
          esclusioni  di  cui  al  comma  3,  il  presente decreto si
          applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
                a) alla  progettazione  e realizzazione di edifici di
          nuova  costruzione  e degli impianti in essi installati, di
          nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
          di   ristrutturazione   degli   edifici  e  degli  impianti
          esistenti  con  le  modalita'  e  le  eccezioni previste ai
          commi 2 e 3;
                b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
          degli  impianti  termici degli edifici, anche preesistenti,
          secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
                c) alla   certificazione  energetica  degli  edifici,
          secondo quanto previsto all'art. 6.
              2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
          per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
          all'art.   4,   e'  prevista  un'applicazione  graduale  in
          relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
          diversi gradi di applicazione:
                a) una  applicazione integrale a tutto l'edificio nel
          caso di:
                  1)   ristrutturazione   integrale   degli  elementi
          edilizi  costituenti  l'involucro  di  edifici esistenti di
          superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
                  2)  demolizione  e  ricostruzione  in  manutenzione
          straordinaria  di  edifici  esistenti  di  superficie utile
          superiore a 1000 metri quadrati;
                b) una  applicazione  integrale,  ma limitata al solo
          ampliamento   dell'edificio   nel   caso   che   lo  stesso
          ampliamento  risulti  volumetricamente  superiore al 20 per
          cento dell'intero edificio esistente;
                c) una applicazione limitata al rispetto di specifici
          parametri,  livelli  prestazionali e prescrizioni, nel caso
          di interventi su edifici esistenti, quali:
                  1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
          straordinaria   dell'involucro   edilizio   e   ampliamenti
          volumetrici   all'infuori  di  quanto  gia'  previsto  alle
          lettere a) e b);
                  2)  nuova  installazione  di  impianti  termici  in
          edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
                  3) sostituzione di generatori di calore.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del presente decreto
          le seguenti categorie di edifici e di impianti:
                a) gli    immobili    ricadenti   nell'ambito   della
          disciplina  della  parte  seconda e dell'art. 136, comma 1,
          lettere b)  e c),  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
          nei   casi   in   cui   il   rispetto   delle  prescrizioni
          implicherebbe   una   alterazione  inaccettabile  del  loro
          carattere   o   aspetto   con  particolare  riferimento  ai
          caratteri storici o artistici;
                b) i  fabbricati  industriali, artigianali e agricoli
          non  residenziali  quando  gli ambienti sono riscaldati per
          esigenze  del  processo  produttivo  o  utilizzando  reflui
          energetici   del   processo   produttivo   non   altrimenti
          utilizzabili;
                c) i  fabbricati  isolati  con  una  superficie utile
          totale inferiore a 50 metri quadrati.
                c-bis)  gli  impianti installati ai fini del processo
          produttivo  realizzato  nell'edificio, anche se utilizzati,
          in  parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
          civile.