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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2006, n. 310

Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/2/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal: 15-2-2007
al: 30-11-2021
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                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130; 
  Visto in particolare, l'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, introdotto dall'articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, recante disposizioni in materia  di  obbligazioni
bancarie garantite; 
  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis,  secondo  il  quale  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  adotta
disposizioni di attuazione aventi  ad  oggetto,  in  particolare,  il
rapporto massimo  tra  le  obbligazioni  oggetto  di  garanzia  e  le
attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di  quelle,  dagli
equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la  loro  successiva
integrazione, nonche'  le  caratteristiche  della  garanzia  concessa
dalla societa' cessionaria; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Vista la Direttiva n. 2006/48/CE,  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 14  giugno  2006,  relativa  all'accesso  all'attivita'
degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  2
aprile  1999  recante  determinazione  dei   requisiti   patrimoniali
relativi agli intermediari che  svolgono  attivita'  di  rilascio  di
garanzie; 
  Considerate le caratteristiche dell'attivita' svolta dalla societa'
cessionaria; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006. 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 4 dicembre 2006. 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «obbligazioni bancarie garantite», i titoli emessi nell'ambito
di operazioni disciplinate dall'art.  7-bis  della  legge  30  aprile
1999, n. 130; 
    b) «crediti  ipotecari  residenziali»,  i  crediti  garantiti  da
ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione  che
l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso; 
    c)  «crediti  ipotecari  commerciali»,  i  crediti  garantiti  da
ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a
condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato  in  uno
Stato ammesso; 
    d)  «societa'  cessionaria»,  la  societa'  cessionaria  di   cui
all'art. 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
    e) «Stati ammessi», gli Stati appartenenti allo Spazio  Economico
Europeo e la Confederazione Elvetica; 
    f)  «patrimonio   separato»,   il   patrimonio   della   societa'
cessionaria  costituito  dai  crediti,  dai  titoli  e  dalle   somme
corrisposte  dai  relativi  debitori  ovvero  dalle  controparti  dei
contratti derivati ed  accessori,  nell'ambito  di  un'operazione  di
emissione di obbligazioni bancarie garantite; 
    g) «disciplina prudenziale - metodo standardizzato», le norme che
regolano il metodo standardizzato  di  determinazione  dei  requisiti
patrimoniali delle banche a fronte del rischio  di  credito,  di  cui
alla Direttiva 2006/48/CE; 
    h) «garanzia valida ai fini  della  mitigazione  del  rischio  di
credito»,  la  garanzia  che  consente  di   ridurre   il   requisito
patrimoniale  a  fronte  del  rischio  di  credito  di  una  o   piu'
esposizioni secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/48/CE. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  unico  dell'art.  7-bis della legge e' il
          seguente:
              «Art.  7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
          disposizioni  di  cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
          all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
          ai  commi 2  e  3  del  presente  articolo, alle operazioni
          aventi  ad  oggetto  le  cessioni  di  crediti  fondiari  e
          ipotecari,   di   crediti  nei  confronti  delle  pubbliche
          amministrazioni   o   garantiti   dalle   medesime,   anche
          individuabili   in   blocco,   nonche'   di  titoli  emessi
          nell'ambito  di  operazioni  di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
          in   favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo  sia
          l'acquisto  di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
          di  finanziamenti  concessi  o garantiti anche dalle banche
          cedenti,  e  la prestazione di garanzia per le obbligazioni
          emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
              2.  I  crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono  destinati  al  soddisfacimento  dei diritti, anche ai
          sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
          obbligazioni  di  cui  al  comma 1  e delle controparti dei
          contratti  derivati  con  finalita' di copertura dei rischi
          insiti  nei  crediti  e  nei  titoli  ceduti  e degli altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione,  in  via  prioritaria rispetto al rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1.
              3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2  del  presente articolo. A tali fini, per portatori
          di  titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
          di cui al comma 1.
              4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli 69  e  70  del  regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440.  Dell'affidamento  o  trasferimento delle funzioni di
          cui  all'art.  2,  comma 3,  lettera c), a soggetti diversi
          dalla  banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione mediante
          lettera   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  alle
          pubbliche   amministrazioni   debitrici.  Ai  finanziamenti
          concessi  alle  societa'  di cui al comma 1 e alla garanzia
          prestata  dalle  medesime  societa'  si  applica l'art. 67,
          quarto  comma,  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          successive modificazioni.
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  adotta disposizioni di
          attuazione  del  presente  articolo aventi  ad  oggetto, in
          particolare,   il  rapporto  massimo  tra  le  obbligazioni
          oggetto  di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
          tali  attivita'  e  di quelle, dagli equivalenti profili di
          rischio,  utilizzabili per la loro successiva integrazione,
          nonche'   le  caratteristiche  della  garanzia  di  cui  al
          comma 1.
              6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  sono emanate disposizioni di attuazione del
          presente  articolo.  Tali disposizioni disciplinano anche i
          requisiti  delle  banche emittenti, i criteri che le banche
          cedenti  adottano  per  la  valutazione  dei  crediti e dei
          titoli  ceduti  e  le  relative  modalita' di integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto  degli  obblighi  previsti  dal presente articolo,
          anche  per  il  tramite di societa' di revisione allo scopo
          incaricate.
              7.  Ogni  imposta  e  tassa  e'  dovuta considerando le
          operazioni  di  cui  al  comma 1  come  non  effettuate e i
          crediti  e  i  titoli che hanno formato oggetto di cessione
          come  iscritti  nel bilancio della banca cedente, se per le
          cessioni  e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
          di  iscrizione  in  bilancio dei crediti e dei titoli, e il
          finanziamento  di  cui  al  comma 1 e' concesso o garantito
          dalla medesima banca cedente.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art. 7-bis della citata legge n.
          130/1999 si veda nota alle premesse.
              - Per  l'oggetto  della Direttiva 2006/48/CE si leggano
          le premesse.