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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2006, n. 309

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/2/2007
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 14-2-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Ravvisata  l'esigenza  di  riorganizzare  gli  uffici  che svolgono
compiti di collaborazione per l'espletamento delle attivita' indicate
nell'articolo 4  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
2 marzo 2004, n. 84;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Ritenuta,  pertanto,  la necessita' di modificare il citato decreto
del  Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 4 settembre 2006;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3640/2006, espresso dalla
Sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
6 novembre 2006;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo
la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) Segreteria tecnica.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2001, n. 258 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
          diretta   collaborazione   all'opera   del  Ministro  delle
          comunicazioni)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 luglio 2001, n. 153.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - L'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa)  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  17 marzo
          1997, n. 63.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59) e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203.
              - L'art.  4  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  9 maggio
          2001,  n.  106, e successive modificazioni ed integrazioni,
          e' il seguente:
              «Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          14 maggio 2001, n. 258 si veda nota al titolo.
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 marzo
          2004,  n.  84  (Modifiche  ed  integrazioni  al decreto del
          Presidente   della   Repubblica  14 maggio  2001,  n.  258,
          concernente   l'organizzazione   degli  uffici  di  diretta
          collaborazione   del   Ministro   delle  comunicazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76.
              - Il    decreto-legge    12 giugno    2001,    n.   217
          (Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del  Governo) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  12 giugno  2001,  n. 134, e' stato convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n.
          317,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n.
          181.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n.  366
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
          organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni, a norma
          dell'art.   1   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
          2004,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
          delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 luglio 2004, n. 167.
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114,
          e  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio  2006,  n.  233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 luglio 2006, n. 164.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  14 maggio  2001,  n.  258,  come modificato dal
          presente decreto e' il seguente:
              «Art.  2  (Uffici  di diretta collaborazione). - 1. Gli
          uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:
                a) Ufficio di Gabinetto;
                b) Ufficio legislativo;
                c) Servizio del controllo interno;
                d) Ufficio stampa;
                e) Segreteria del Ministro;
                f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
                f-bis) Segreteria tecnica.
              2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive
          competenze  di supporto dell'organo di direzione politica e
          di  raccordo  tra questo e l'amministrazione ai sensi degli
          articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
              3.  La  segreteria  del  Ministro  e  l'Ufficio  stampa
          operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie
          dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze
          dei rispettivi Sottosegretari.».