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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2006, n. 307

Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-2007
al: 3-7-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  28  novembre  2005,  n.  246,  ed  in particolare
l'articolo 4;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 30 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                 Finalita' e ambito di applicazione

  Le  disposizioni  del  presente  decreto  disciplinano  gli aspetti
organizzativi   e   procedimentali   della   attivita'   di  gestione
amministrativa  e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici  consolari  di  I  categoria,  di  seguito denominati: "uffici
all'estero".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo se non con determinazione dei principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli
          affari esteri».
              - La    legge   28 novembre   2005,   n.   246,   reca:
          «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».
              -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporii  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie  locali), cosi'
          recita:
              «Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e  Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
          ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le  materie ed i
          compiti  di interesse comune delle regioni, delle province,
          dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».