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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 287

Regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2006
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-12-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto l'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  prevede  l'istituzione  presso  il  Ministero dell'interno di un
fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti
dall'abolizione  del  credito  d'imposta  e  che  demanda ad apposito
regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23 agosto  1988,  n. 400, la disciplina per l'attuazione della
disposizione  di  cui  al  citato  comma 52 e per la ripartizione del
fondo;
  Visto   l'articolo 2,   comma 1,   del   testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ripartizione del fondo
  1. Il fondo di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 52,
della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  e' ripartito tra gli enti
locali,  cosi'  come  individuati dall'articolo 2, comma 1, del testo
unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, previa trasmissione da
parte  degli  enti  stessi  della  certificazione  di cui alla scheda
allegata  al presente decreto, entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
  2.  Il  pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno
finanziario   2005,   spettante  a  ciascun  ente  avviene  in  unica
soluzione.
  3.  Nel  caso  di richieste di rimborso superiori allo stanziamento
disponibile, il riparto e' disposto in misura proporzionale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          attribuisce  al  Presidente  della  Repubblica il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).».
              - Il  decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n. 344,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   16 dicembre   2003,   n.  291,  reca:  «Riforma
          dell'imposizione   sul  reddito  delle  societa',  a  norma
          dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80».
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 52,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311: (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2005), - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre  2004,  n.  306,  supplemento  ordinario),  e'  il
          seguente:
              «52.  Ai  fini  del  comma 2,  dell'art.  4 del decreto
          legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344,  e' istituito per
          l'anno  2005,  presso  lo stato di previsione del Ministero
          dell'interno,  il  fondo  per  il rimborso agli enti locali
          delle  minori entrate derivanti dall'abolizione del credito
          d'imposta  con  una  dotazione  di  10 milioni di euro. Con
          regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'interno,  sono dettate le norme per l'attuazione della
          disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione
          del fondo.».
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli  enti  locali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 2000, n. 227, supplemento
          ordinario), e' il seguente:
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Ai fini del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni.».
              -  Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  maggio  2005,  n. 112, supplemento
          ordinario.
          Nota all'art. 1:
              - Per l'art. 1, comma 52, della citata legge n. 311 del
          2004 e per l'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo
          n. 267 del 2000 si vedano le note alle premesse.