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DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 285

Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2006
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-12-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003,
che  modifica  la  direttiva  78/660/CEE relativa ai conti annuali di
taluni  tipi  di societa' per quanto concerne gli importi espressi in
euro;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), e in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri della
giustizia, dello sviluppo economico e degli affari esteri;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
          Modifiche all'articolo 2435-bis del codice civile
  1.  All'articolo 2435-bis,  primo  comma,  del  codice civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al numero 1) le parole: «3.125.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «3.650.000 euro»;
    b) al numero 2) le parole: «6.250.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «7.300.000 euro».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 2003/38/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 120 del 15 maggio 2003.
              - La  direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 222 del 14 agosto 1978.
              - Il  testo degli articoli 1 e 2 dell'allegato A, della
          legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
          di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2004) e pubblica nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2005,  n.  96,  supplemento
          ordinario), e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
          direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
          direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
          tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
          essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  del  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  Il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
          l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
          mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
          concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
          nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
          all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
          articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
          disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
          europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
          all'art.  64,  paragrafo 2,  della  direttiva 2004/39/CE, e
          all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza dei
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il  Governo quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di  cui al comma 3 relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese negli allegati A e B
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche  qualita' personali del colpevole
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
          ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
                h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
          una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
          rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
          europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
          di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
          vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
          discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
          in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
          riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
          attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
          restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
          Stati membri.».
          Allegato  A  (Art.  1,  commi 1  e  3)      2001/83/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 6 novembre 2001,
          recante  un  codice  comunitario relativo ai medicinali per
          uso umano.
              2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
          modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
          di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
          espressi in euro.
              2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
          recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
          1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
          assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
          nel settore delle imposte dirette e indirette.
              2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
          stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
          prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
          umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
          sperimentazione.
              2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
          del settore pubblico.
              2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
          sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
          attivita' e delle sorgenti orfane.
              2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
          deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
          l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
              2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
          un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
              2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
          di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
          organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
          per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
          1999/13/CE.».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 2435-bis del
          codice civile, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  2435-bis  (Bilancio  in  forma abbreviata). - Le
          societa',  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
          mercati  regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio in
          forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente,  per due esercizi consecutivi, non abbiano
          superato due dei seguenti limiti:
                1)   totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:
          3.650.000 euro;
                2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
          7.300.000 euro;
                3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
          50 unita'.
              Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
          comprende  solo  le  voci contrassegnate nell'art. 2424 con
          lettere  maiuscole  e  con  numeri  romani;  le  voci A e D
          dell'attivo  possono  essere comprese nella voce CII; dalle
          voci  BI  e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
          esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E dei
          passivo  puo'  essere compresa nella voce D; nelle voci CII
          dell'attivo  e  D  del  passivo devono essere separatamente
          indicati  i  crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
          successivo.
              Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
          seguenti  voci  previste  dall'art. 2425 possono essere tra
          loro raggruppate:
                voci A2 e A3;
                voci B9(c), B9(d), B9(e);
                voci B10(a), B10(b), B10(c);
                voci C16(b) e C16(c);
                voci D18(a), D18(b), D18(c);
                voci D19(a), D19(b), D19(c).
              Nel  conto  economico  del bilancio in forma abbreviata
          nella  voce  E20  non  e' richiesta la separata indicazione
          delle  plusvalenze  e  nella  voce  E21 non e' richiesta la
          separata  indicazione  delle  minusvalenze  e delle imposte
          relative a esercizi precedenti.
              Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le  indicazioni
          richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
          7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e
          dal   numero   1)   del   comma 1  dell'art.  2427-bis;  le
          indicazioni  richieste  dal  numero  6) dell'art. 2427 sono
          riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in
          bilancio.
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
          della relazione sulla gestione.
              Le  societa' che a norma del presente articolo redigono
          il  bilancio  in forma abbreviata devono redigerlo in forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».