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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 282

Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/12/2006
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-12-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
  Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
  Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
  Visto  l'articolo 1,  comma 121,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461;
  Ravvisata   la  necessita',  al  fine  di  assicurare  un  adeguato
funzionamento  del  Comitato  di verifica per le cause di servizio di
cui  all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero
dei  componenti  del  predetto  Comitato e della segreteria di cui il
Comitato medesimo si avvale;
  Ravvisata   inoltre   l'esigenza   di   apportare   modifiche  alla
definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati
i componenti del Comitato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della difesa;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
                               n. 461

  1.  Il  Comma  2  dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
  «2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore
a  quaranta  e  non  inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della
materia,  provenienti  dalle  diverse  magistrature,  dall'Avvocatura
dello  Stato  e  dal  ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato,  nonche' tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate
e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento
civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello
Stato   preferibilmente   specialisti  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni.  Per  l'esame  delle  domande  relative  a  militari o
appartenenti  a  corpi  di  polizia,  anche  a ordinamento civile, il
Comitato  e'  di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o
funzionari  dell'arma,  corpo  o  amministrazione di appartenenza non
superiore a due.».
  2.  Il  comma 8  dell'articolo 10  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
  «8.  Il  Comitato  opera  presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di
personale    non    superiore   alle   cento   unita',   appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».
                                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alle premesse:

              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    «Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              -  Si  riportano  i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 63)
          dell'allegato  A  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 2000, n.
          275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme
          e  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi -
          Legge di semplificazione 1999»:
              «Art.  1  (Delegificazione  di  norme  e regolamenti di
          semplificazione).  - 1. La presente legge dispone, ai sensi
          dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
          delegificazione   e  la  semplificazione  dei  procedimenti
          amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
          ovvero  la soppressione di quelli elencati nell'allegato B,
          entrambi annessi alla presente legge.
              2.  Alla  delegificazione  e  alla  semplificazione dei
          procedimenti  di  cui  all'allegato A annesso alla presente
          legge   si   provvede  con  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          nel  rispetto  dei  principi,  criteri  e  procedure di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni.».

                                                          «Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 2)
            ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

              63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
          delle  infermita'  da causa di servizio, per la concessione
          della   pensione   privilegiata   ordinaria   e   dell'equo
          indennizzo.  Funzionamento  e composizione del Comitato per
          le pensioni privilegiate ordinarie.
              Testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza
          dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n. 1092.
              Legge 23 agosto 1988, n. 400.
              Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
          n. 349.
              Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
              -  La  legge  11 marzo  1926,  n. 416, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 marzo  1926,  n.  64,  reca: «Nuove
          disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
          medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei
          personali  dipendenti  dalle  amministrazioni militari e da
          altre amministrazioni dello Stato».
              -  Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  25 maggio  1928,  n. 122, reca:
          «Sostituzione  di  un  nuovo regolamento a quello approvato
          con   regio   decreto  22 giugno  1926,  n.  1067,  per  la
          esecuzione   della  legge  11 marzo  1926,  n.  416,  sulle
          procedure  da  seguirsi  negli  accertamenti  medico-legali
          delle   ferite,   lesioni   ed   infermita'  dei  personali
          dipendenti   dalle  amministrazioni  militari  e  da  altre
          amministrazioni dello Stato».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
          1957,  n.  22,  supplemento  ordinario,  reca: «Testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
          1957, n. 686, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto
          1957,  n.  200, supplemento ordinario n. 2, reca: «Norme di
          esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
          degli  impiegati  civili dello Stato, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».
              -  La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: «Estensione
          dell'equo indennizzo al personale militare».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 dicembre   1973,  n.  1092,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9 maggio  1974,  n. 120, reca: «Approvazione del
          testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza dei
          dipendenti civili e militari dello Stato».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          23 dicembre   1978,   n.  915,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 gennaio  1979,  n. 28, supplemento ordinario,
          reca:  «Testo  unico  delle norme in materia di pensioni di
          guerra».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          30 dicembre   1981,   n.  834,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 gennaio  1982,  n. 16, supplemento ordinario,
          reca:  «Definitivo  riordinamento delle pensioni di guerra,
          in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge
          23 settembre 1981, n. 533».
              -  La  legge  2 maggio  1984,  n. 111, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   7 maggio   1984,   n.   124,   reca:
          «Adeguamento  delle  pensioni  dei mutilati ed invalidi per
          servizio  alla  nuova normativa prevista per le pensioni di
          guerra   dal   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          30 dicembre 1981, n. 834».
              -  L'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
          387,   recante:  «Copertura  finanziaria  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987, n. 150, di
          attuazione  dell'accordo contrattuale triennale relativo al
          personale  della  Polizia di Stato ed estensione agli altri
          Corpi  di  polizia»  e convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 novembre 1987, n. 472, e' stato abrogato dall'art.
          20  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dallo
          stesso   si   intendono   riferiti   al  procedimento  come
          disciplinato  dal  regolamento  emanato  con il decreto del
          Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
              -  La  legge  7 agosto  1990,  n. 241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, reca: «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,  n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
          1994, n. 132, supplemento ordinario, concerne: «Regolamento
          recante  riordino  dei  procedimenti  di  riconoscimento di
          infermita'  o  lesione dipendente da causa di servizio e di
          concessione dell'equo indennizzo».
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  479,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1994, n. 178,
          reca:  «Attuazione  della  delega  conferita  dall'art.  1,
          comma 32,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
          di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
          assistenza».
              -  Il  comma  121  dell'art.  1 della legge 23 dicembre
          1996,   n.   662,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 dicembre  1996,  n. 303, supplemento ordinario, recante:
          «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza pubblica» e'
          stato  abrogato  dall'art.  20  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 ottobre  2001,  n. 461. I richiami ai
          procedimenti   disciplinati   dallo   stesso  si  intendono
          riferiti  al procedimento come disciplinato dal regolamento
          emanato  con  il decreto del Presidente della Repubblica n.
          461 del 2001.
              -  La  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
          Gazzetta    Ufficiale    9 marzo   1999,   n.   56,   reca:
          «Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998».
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205,   supplemento   ordinario,  reca:  «Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento     ordinario,     reca:     «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2001, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio
          2002,  n. 5, concerne: «Regolamento recante semplificazione
          dei  procedimenti  per  il  riconoscimento della dipendenza
          delle  infermita'  da causa di servizio, per la concessione
          della   pensione   privilegiata   ordinaria   e   dell'equo
          indennizzo,  nonche' per il funzionamento e la composizione
          del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  461  del 2001, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.   10  (Comitato  di  verifica  per  le  cause  di
          servizio).  -  1.  Il comitato per le pensioni privilegiate
          ordinarie  assume,  a  decorrere  dalla  data di entrata in
          vigore   del  presente  regolamento,  la  denominazione  di
          Comitato di verifica per le cause di servizio.
              2.  Il  Comitato  e' formato da un numero di componenti
          non  superiore  a quaranta e non inferiore a trenta, scelti
          fra  gli  esperti  della materia, provenienti dalle diverse
          magistrature,  dall'Avvocatura  dello Stato e dal ruolo dei
          dirigenti  delle  amministrazioni  dello Stato, nonche' tra
          gli   ufficiali  superiori  medici  delle  Forze  armate  e
          qualifiche  equiparate  delle  Forze  di polizia di Stato a
          ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle
          amministrazioni  dello Stato preferibilmente specialisti in
          medicina  legale  e  delle assicurazioni. Per l'esame delle
          domande  relative  a  militari  o  appartenenti  a corpi di
          polizia,  anche  a  ordinamento  civile,  il Comitato e' di
          volta  in  volta  integrato  da  un  numero  di ufficiali o
          funzionari    dell'arma,   corpo   o   amministrazione   di
          appartenenza non superiore a due.
              3.  I  componenti,  nominati  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  per un periodo di quattro
          anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
          collocati  in  posizione di comando o fuori ruolo presso il
          Comitato,  previa  autorizzazione  del  relativo  organo di
          autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3,
          del  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001, n. 317, senza
          aggravi  di  oneri  e  restando  a carico dell'organismo di
          provenienza  la  spesa  relativa  al  trattamento economico
          complessivo.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  e'  nominato,  tra  i  componenti magistrati della
          Corte dei conti, il presidente del Comitato.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze   possono  essere  affidate  le  funzioni  di  vice
          presidente  a  componenti  del  Comitato  provenienti dalle
          diverse magistrature.
              6.  Il  Comitato,  quando  il  presidente  non  ravvisa
          l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
          sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che
          le  presiedono,  e  da quattro membri, dei quali almeno due
          scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
              7.  Il  presidente  del  Comitato segnala al Ministro i
          casi  di  inosservanza dei termini procedurali previsti dai
          commi 2  e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con
          proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
          responsabili di inadempienze o ritardi.
              8.  Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia
          e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da
          un  contingente  di  personale  non  superiore  alle  cento
          unita',  appartenente  all'Amministrazione  dell'economia e
          delle finanze.
              9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze    sono    stabiliti   criteri   e   modalita'   di
          organizzazione  interna della segreteria del Comitato e dei
          relativi   compiti   di   supporto,   anche   in  relazione
          all'individuazione  di  uffici  di livello dirigenziale non
          superiori  a  tre, nell'ambito della dotazione di personale
          dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
          sono  definiti modalita' e termini per la conclusione delle
          procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
          predetta  segreteria  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
              10.  Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi
          del  presente  regolamento, continua ad operare il Comitato
          di  cui  all'art.  166  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  29  dicembre  1973, n. 1092, nella composizione
          prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
          entrata in vigore del presente regolamento.
              11.  Le domande pendenti alla data di entrata in vigore
          del  presente  regolamento sono trattate dal Comitato entro
          un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
          la   sollecita   definizione   delle  domande  predette  il
          presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
          e  dispone  la  ripartizione  dei  carichi di lavoro tra le
          sezioni  costituite  a  norma  del  comma 6, fermo restando
          quanto previsto dal comma 10.
              12.   Per   l'accelerato   smaltimento  delle  pratiche
          arretrate,   possono  essere  costituiti  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in aggiunta al
          comitato  di verifica, speciali comitati stralcio, composti
          di  non  oltre  cinque  componenti, scelti tra appartenenti
          alle  categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
          al  comma 3  e  con  i  criteri  di  composizione di cui al
          comma 6,  per  la trattazione, entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in vigore del presente regolamento, di domande
          ancora   pendenti   presso  il  Comitato  per  le  pensioni
          privilegiate  ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
          secondo  criteri  di  ripartizione  definiti  negli  stessi
          decreti  di  costituzione,  su  proposta del presidente del
          comitato  di  verifica  in  relazione  alla specificita' di
          materia  o  analogia  di  cause di servizio o infermita'. A
          supporto dell'attivita' dei comitati speciali e' utilizzato
          l'ufficio  di  cui  al  comma 8,  il cui contingente, a tal
          fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri.
              13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per
          l'attivazione dell'art. 4.».