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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 282

Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/12/2006
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Testo in vigore dal: 8-12-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
  Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
  Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
  Visto  l'articolo 1,  comma 121,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461;
  Ravvisata   la  necessita',  al  fine  di  assicurare  un  adeguato
funzionamento  del  Comitato  di verifica per le cause di servizio di
cui  all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero
dei  componenti  del  predetto  Comitato e della segreteria di cui il
Comitato medesimo si avvale;
  Ravvisata   inoltre   l'esigenza   di   apportare   modifiche  alla
definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati
i componenti del Comitato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della difesa;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
                               n. 461

  1.  Il  Comma  2  dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
  «2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore
a  quaranta  e  non  inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della
materia,  provenienti  dalle  diverse  magistrature,  dall'Avvocatura
dello  Stato  e  dal  ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato,  nonche' tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate
e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento
civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello
Stato   preferibilmente   specialisti  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni.  Per  l'esame  delle  domande  relative  a  militari o
appartenenti  a  corpi  di  polizia,  anche  a ordinamento civile, il
Comitato  e'  di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o
funzionari  dell'arma,  corpo  o  amministrazione di appartenenza non
superiore a due.».
  2.  Il  comma 8  dell'articolo 10  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
  «8.  Il  Comitato  opera  presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di
personale    non    superiore   alle   cento   unita',   appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
  Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
  Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
  Visto  l'articolo 1,  comma 121,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461;
  Ravvisata   la  necessita',  al  fine  di  assicurare  un  adeguato
funzionamento  del  Comitato  di verifica per le cause di servizio di
cui  all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero
dei  componenti  del  predetto  Comitato e della segreteria di cui il
Comitato medesimo si avvale;
  Ravvisata   inoltre   l'esigenza   di   apportare   modifiche  alla
definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati
i componenti del Comitato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della difesa;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
                               n. 461

  1.  Il  Comma  2  dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
  «2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore
a  quaranta  e  non  inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della
materia,  provenienti  dalle  diverse  magistrature,  dall'Avvocatura
dello  Stato  e  dal  ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato,  nonche' tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate
e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento
civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello
Stato   preferibilmente   specialisti  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni.  Per  l'esame  delle  domande  relative  a  militari o
appartenenti  a  corpi  di  polizia,  anche  a ordinamento civile, il
Comitato  e'  di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o
funzionari  dell'arma,  corpo  o  amministrazione di appartenenza non
superiore a due.».
  2.  Il  comma 8  dell'articolo 10  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
  «8.  Il  Comitato  opera  presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di
personale    non    superiore   alle   cento   unita',   appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».