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DECRETO-LEGGE 13 novembre 2006, n. 279

Misure urgenti in materia di previdenza complementare.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-2006
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2007)
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Testo in vigore dal: 15-11-2006
al: 13-1-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prevedere il
tempestivo  adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla
nuova  disciplina  recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252,  tenuto  conto  dell'anticipata entrata in vigore della predetta
disciplina al 1° gennaio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3,  le  parole:  "Entro  il 31 dicembre 2007" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Entro  il  31 dicembre 2006 per quanto
concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro
il  31  marzo  2007  per  quanto concerne gli adeguamenti di cui alla
lettera b), n. 1)";
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    "3-bis.  Per  le  forme  pensionistiche complementari di cui agli
articoli  12  e  13,  le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in
materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2007, le forme pensionistiche
complementari  che  hanno  provveduto  agli  adeguamenti  di cui alle
lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP
secondo  le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del  TFR.  Relativamente  a  tali  adesioni,  le forme pensionistiche
complementari  che  entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte
della  COVIP,  anche  tramite  procedura di silenzio-assenso ai sensi
dell'articolo   19,   comma   2,   lettera   b),  l'autorizzazione  o
approvazione  in  ordine  ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi'
provveduto,  per  quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di
cui  al  comma  3,  lettera  b),  n. 1), ricevono, a decorrere dal 1°
luglio  2007,  il  versamento  del TFR e dei contributi eventualmente
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio
2007  ed  il  30  giugno  2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori di cui
all'articolo  8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento
si  applica  relativamente  al versamento del residuo TFR. Qualora la
forma  pensionistica  complementare  non  abbia  ricevuto entro il 30
giugno  2007  la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente
e'  consentito  trasferire l'intera posizione individuale maturata ad
altra  forma  pensionistica  complementare,  anche  in  mancanza  del
periodo  minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14,
comma 6.".