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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 276

Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-11-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
  Visto  il provvedimento del 27 febbraio 1985 istitutivo della banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
  Vista  l'articolo 3  della  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante
l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  l'articolo 87  del  decreto  del Presidente della Repubblica
15 febbraio  1999,  n. 82, concernente il regolamento di servizio del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante
adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
  Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n.
236,  recante  norme  per  l'accesso  al ruolo direttivo, ordinario e
speciale, del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  del Ministro della giustizia in data 22 gennaio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  a  determinare le modalita' per il
reclutamento  ed  il  trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita'  alle  specifiche  mansioni  del  personale  della  banda
musicale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, ai sensi del citato
articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale;
  Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Organico
  1.  La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria e' cosi' determinata:
    a) un maestro direttore;
    b) un maestro vice direttore;
    c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata.
  2.  L'organico della banda musicale e' compreso in quello del Corpo
di  polizia  penitenziaria e non determina incrementi della dotazione
complessiva.
  3.    Restano    ferme   le   procedure   autorizzatorie   di   cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  17,  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3   reca:   (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti   lo   statuto  degli  impiegati  civili  dello
          Stato.).
              - Il  testo  dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1990,
          n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e'
          il seguente:
              «Art.   3   (Organizzazione   del   Corpo   di  polizia
          penitenziaria).  -  1. Il  Corpo  di  polizia penitenziaria
          dispone di:
                a) centri di reclutamento;
                b) scuole ed istituti di istruzione;
                c) magazzini  per il vestiario, per l'equipaggiamento
          e per il casermaggio.
              2.  Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo
          di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di
          un  servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le
          modalita' di cui al regolamento di servizio.
              3.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria puo' svolgere
          attivita'  sportiva  e  puo' inoltre costituire una propria
          banda musicale.».
              - Il  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 reca:
          (Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre 1990, n. 395.).
              - Il  testo  del  comma  6  dell'art. 3, della legge 15
          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
              «6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 87, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  15  febbraio  1999,  n.  82
          (Rego1amento    di    servizio   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria.), come modificato del presente decreto:
              «Art. 87 (Personale). - 1. - 2. (Abrogati).
              «3.  I  componenti  della  banda  musicale  si dedicano
          esclusivamente  alla  preparazione  musicale  individuale o
          collettiva,  qualora  non  ostino straordinarie esigenze di
          servizio.».
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art. 6, della legge 31
          marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia), e' il seguente:
              «4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre1997, n. 449.».
              - Il  decreto  del  Ministro della giustizia 22 gennaio
          2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 69 del 22
          marzo  2002 reca: (Individuazione degli uffici dirigenziali
          di    livello   non   generale   presso   il   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria.».
          Nota all'art. 1:
              - Il testo del comma 3-ter dell'art. 39, della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.».