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DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 274

Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal: 21-11-2006
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117  della  Costituzione,  come  modificato  dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  recante  modifiche  al
titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare  l'articolo
1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica,  che
abroga la direttiva 85/511/CE e le decisioni 89/531/CEE e  91/665/CEE
e recante modifica della direttiva 92/46/CEE; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1938, n. 1265; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992,  n.
229; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2006; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che le competenti Commissioni permanenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il
parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge  18
aprile 2005, n. 62; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2006; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole  e
forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Oggetto e campo d'applicazione 
  1. Il presente decreto stabilisce: 
    a) le misure minime di lotta da applicare in caso  di  insorgenza
dell'afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus; 
    b) talune misure preventive destinate a migliorare le  conoscenze
e la preparazione delle autorita' competenti e  degli  allevatori  in
materia di afta epizootica. 
  2. Il  Ministero  della  salute,  anche  su  richiesta  del  Centro
nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre misure  piu'
restrittive  rispetto  a  quelle  del   presente   decreto   mediante
l'adozione di decreti di natura non  regolamentare  e,  nei  casi  di
emergenza, di ordinanze contingibili  e  urgenti,  che  costituiscono
misure strumentali di profilassi internazionale,  inderogabili  dalle
regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti  a
conformarvisi. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione, come modificato  dalla
          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, cosi' recita: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  commi  1  e  3,  e
          l'allegato B della legge 18 aprile  2005,  n.  62,  recante
          «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2004. 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive  comunitarie).  -  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, i decreti gislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5 o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di'
          novanta giorni.». 
          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente. 
              2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 
              2002/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo  all'informazione   e   alla   consultazione   del
          lavoratori. 
              2002/15/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11   marzo    2002,    concernente    l'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro  delle   persone   che   effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto. 
              2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di  sicurezza  e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti dagli  agenti  fisici  (rumore)  (diciassettesima
          direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,  paragrafo  1,
          della direttiva 89/391/CEE). 
              2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 marzo 2003, che modifica  la  direttiva  83/477/CEE  del
          Consiglio sulla protezione del lavoratori contro  i  rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. 
              2003/20/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 aprile 2003, che modifica  la  direttiva  91/671/CEE
          del Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio  delle
          cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore  a
          3,5 tonnellate. 
              2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del  pubblico
          nell'elaborazione di taluni piani e  programmi  in  materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia. 
              2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla  supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali. 
              2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile. 
              2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di  societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicu-razione. 
              2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2003, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          96/92/CE. 
              2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2003, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          98/30/CE. 
              2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          15 luglio 2003, che modifica la  direttiva  68/151/CEE  del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'. 
              2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e  formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e  la  direttiva
          91/439/CEE  del  Consiglio  e  che  abroga   la   direttiva
          76/914/CEE del Consiglio. 
              2003/72/CE del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,  che
          completa lo statuto della societa' cooperativa europea  per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 
              2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 settembre 2003, che modifica la direttiva  96/22/CE  del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle  sostanze
          ß-agoniste nelle produzioni animali. 
              2003/85/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,  che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e   le
          decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica  della
          direttiva 92/46/CEE. 
              2003/86/CE  del  Consiglio,  del  22  settembre   2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 
              2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per  lo  scambio
          di quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella
          Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del 
          Consiglio 
              2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4    novembre    2003,    concernente    taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 
              2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE  per
          quanto riguarda l'indicazione degli  ingredienti  contenuti
          nei prodotti alimentari. 
              2003/92/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente  alle  norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica. 
              2003/96/CE del Consiglio,  del  27  ottobre  2003,  che
          ristruttura il quadro comunitario  per  la  tassazione  dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'. 
              2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  novembre  2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi e degli agenti zoonotici,  recante  modifica  della
          decisione  90/424/CEE  del  Consiglio  e  che   abroga   la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2003, che modifica la  direttiva  96/82/CE  del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose. 
              2003/109/CE  del  Consiglio,  del  25  novembre   2003,
          relativa allo status dei  cittadini  dei  paesi  terzi  che
          siano soggiornanti di lungo periodo. 
              2003/110/CE  del  Consiglio,  del  25  novembre   2003,
          relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito  di
          provvedimenti di espulsione per via aerea. 
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
          basata su una domanda di calore utile nel  mercato  interno
          dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. 
              2004/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, che modifica la  direttiva  94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
              2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          31 marzo 2004, che coordina le procedure di  appalto  degli
          enti erogatori di  acqua  e  di  energia,  degli  enti  che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 
              2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di   lavori,   di
          forniture e di servizi. 
              2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. 
              2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  aprile  2004,  concernente  le  offerte  pubbliche   di
          acquisto. 
              2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 
              2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29  aprile  2004,  relativa  ai   diritto   dei   cittadini
          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati  membri,
          che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed  abroga  le
          direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,  72/194/CEE,  73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 
              2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  aprile  2004,  relativa  ai  mercati  degli   strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del Consiglio e  la  direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio. 
              2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29 aprile 2004, sul  rispetto  dei  diritti  di  proprieta'
          intellettuale. 
              2004/67/CE  del  Consiglio,   del   26   aprile   2004,
          concernente  misure  volte   a   garantire   la   sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale. 
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  ottobre  2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE che istituisce un  sistema  per  lo  scambio  di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.». 
              - La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          n. L. 306 del 22 novembre 2003. 
              - La direttiva 85/511/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          n. L. 35 del 26 novembre 1985. 
              - La decisione 89/531/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          n. L. 279 del 28 settembre 1989. 
              - La decisone 91/665/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          n. L. 368 del 31 dicembre 1991. 
              - La direttiva 92/46/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          n. L. 268 del 14 settembre 1992. 
              - Il regio  decreto  27  luglio  1938,  n.  1265  reca:
          «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria». 
              - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione
          del servizio sanitario nazionale». 
              - La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: «Misure per  la
          lotta  contro   l'afta   epizootica   ed   altre   malattie
          epizootiche degli animali». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  1°  marzo
          1992,  n.  229,  abrogato  dal  presente  decreto   recava:
          «Regolamento di attuazione della direttiva  85/511/CEE  che
          stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto
          conto   delle   modifiche   apportate    dalla    direttiva
          90/423/CEE». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1996,  n.  317,  reca:  «Regolamento  recante   norme   per
          l'attuazione   della    direttiva    92/102/CEE    relativa
          all'identificazione e alla registrazione degli animali».