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LEGGE 20 ottobre 2006, n. 271

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2006
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 18-11-2006
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                           P r o m u l g a
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Istituzione e compiti della Commissione
  1. E'  istituita,  per  la  durata  della  XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82  della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta  sul  ciclo  dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
    a) svolgere  indagini  atte  a  fare  luce sul ciclo dei rifiuti,
sulle  organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e
sul  ruolo  svolto  dalla  criminalita'  organizzata,  con  specifico
riferimento  alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
    b) individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel
settore  dei  rifiuti  e  altre attivita' economiche, con particolare
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
    c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze  da  parte  dei  soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
    d) verificare  i  comportamenti  della  pubblica  amministrazione
centrale  e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
    e) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei  rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e i relativi sistemi di
affidamento;
    f) proporre  le  soluzioni  legislative e amministrative ritenute
necessarie  per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  per  rimuovere  le
disfunzioni   accertate,   anche   attraverso  la  sollecitazione  al
recepimento  di  normative  previste  in  direttive  comunitarie  non
introdotte   nell'ordinamento   italiano  e  in  trattati  o  accordi
internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
  2. La  Commissione  riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di
comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo 133  del codice di
procedura penale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
              «Art.  82 (Ciascuna  Camera  puo' disporre inchieste su
          materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
          propri  componenti  una  commissione  formata  in  modo  da
          rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
          di  inchiesta  procede  alle  indagini e agli esami con gli
          stessi  poteri  e  le  stesse  limitazioni  della Autorita'
          giudiziaria.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
          codice penale:
              «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti,   coloro   che   promuovono   o  costituiscono  od
          organizzano  l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
          la reclusione da tre a sette anni.
              Per  il  solo fatto di partecipare all'associazione, la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
              I  capi  soggiacciono  alla stessa pena stabilita per i
          promotori.
              Se  gli  associati  scorrono  in  armi le campagne o le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni.
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'.
              Se  l'associazione  e'  diretta a commettere taluno dei
          delitti  di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
          reclusione  da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
          secondo comma.».
              «Art.        416-bis (Associazione        di       tipo
          mafioso). - Chiunque  fa  parte  di un'associazione di tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione da cinque a dieci anni.
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da sette a dodici anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
              Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
          reclusione  da  sette a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e  da  dieci  a  ventiquattro  anni  nei casi
          previsti dal secondo comma.
              L'associazione    si    considera   armata   quando   i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
              Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
              Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
          localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
          procedura penale:
              «Art.    133 (Accompagnamento    coattivo    di   altre
          persone). - 1. Se  il  testimone,  il perito, il consulente
          tecnico,  l'interprete  o  il  custode di cose sequestrate,
          regolarmente   citati   o   convocati,  omettono  senza  un
          legittimo  impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo  e  puo'  altresi'  condannarli,  con ordinanza, a
          pagamento  di una somma da lire centomila a lire un milione
          a  favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
          quali la mancata comparizione ha dato causa.
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».