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DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 266

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/11/2006
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 2-11-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adeguamento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2005; ed in particolare
l'articolo 5;
  Visto  il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  31 marzo  2004, relativo ai detergenti, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  17,  comma 1,  lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il
Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo
allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni,  recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della
direttiva  2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio
e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n.
250, recante approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione
della  legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita'
dei detergenti sintetici;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 20 aprile 2006;
  Considerato  che  le competenti Commissioni permanenti della Camera
dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica non hanno espresso il
prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 settembre 2006;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee e della
giustizia,  di  concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 4, 9 e 11 del
regolamento  (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  31  marzo  2004,  di  seguito  denominato:  «regolamento (CE) n.
648/2004»,  che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione
sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          deIl'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  5,  della  legge
          25 gennaio  2006,  n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee.  - Legge comunitaria 2005.), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O, cosi'
          recita:
                «Art.   5   (Delega  al  Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
          3, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
              - Il  regolamento  (CE) n. 648/2004 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. n. L. 104 dell'8 aprile 2004.
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   17,  comma 1,
          lettera a),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante:
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;».
              - Il  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317,
          recante:   «Materia  di  organizzazione  del  Governo.»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              - Il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n.  65, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
          S.O.
              - La  direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L. 200 del 30 luglio 1999.
              - La  direttiva 2001/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L. 226 del 22 agosto 2001.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile
          1989,  n.  250,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          13 luglio 1989, n. 162.
              - La  legge 26 aprile 1983, n. 136, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle
          premesse.