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DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in SO n.223, relativo alla G.U. 28/11/2006, n.277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  interventi  di
carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche'
di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche'
      potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria 
 
  1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle  dogane,  da
adottarsi entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  tempi   e   modalita'   per   la
presentazione esclusivamente in forma telematica: 
   a)  dei  dati  relativi   alle   contabilita'   degli   operatori,
qualificati come  depositari  autorizzati,  operatori  professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l'attivita' svolta nei settori  degli  oli  minerali,  dell'alcole  e
delle  bevande  alcoliche  e  degli  oli  lubrificanti  e  bitumi  di
petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62  del  testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504; 
   b) del documento di accompagnamento previsto per  la  circolazione
dei  prodotti  soggetti  o  assoggettati  ad  accisa  ed  alle  altre
imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma  degli  articoli
6, 10, 12, 61 e 62; 
   c) delle dichiarazioni di consumo per il gas  metano  e  l'energia
elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico  delle  accise
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
  1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene  previste  per
le violazioni  che  costituiscono  reato,  la  omessa,  incompleta  o
tardiva presentazione dei dati, dei documenti e  delle  dichiarazioni
di cui al comma 1, ovvero la  dichiarazione  di  valori  difformi  da
quelli accertati, e' punita con la  sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995,  n.
504. 
  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. I soggetti esercenti le attivita'  di  cui  al  comma  1,
anteriormente  all'avvio  della  operativita'  quali  depositi   IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine  della  valutazione,
qualora non ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  comma  2,  quarto
periodo, della congruita' della garanzia prestata in  relazione  alla
movimentazione complessiva delle merci.". 
  3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo  1  del
regolamento (CE) n. 1383/2003 del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
l'ufficio doganale  competente,  previo  consenso  del  titolare  del
diritto di proprieta' intellettuale e del  dichiarante,  detentore  o
proprietario delle merci  sospettate,  puo'  disporre,  a  spese  del
titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime.  E'  fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri della giustizia e dello  sviluppo  economico,
sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3. 
  4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001,  n.  92,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi   necessari   al
mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla  custodia
dei tabacchi lavorati, decorso un anno  dal  momento  del  sequestro,
procede  alla  distruzione  dei  prodotti,  previa  campionatura   da
effettuare secondo  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente norma". 
  5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'ultimo periodo, le parole: "di cui all'articolo 52"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 51 e 52"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso  di  cui  al
numero  7)  del  secondo  comma  dell'articolo  51  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate,
per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.". 
  6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente: 
    "12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e  11  si  applicano  anche
alle prestazioni di servizi rese dai  professionisti  domiciliati  in
Stati o territori non appartenenti all'Unione europea  aventi  regimi
fiscali privilegiati.". 
  7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti  medesimi
in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto  di
sfruttamento dell'immagine"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.". 
  8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: 
    "2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16  del
decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  nel  corso  di  un
quinquennio, tre distinte  violazioni  dell'obbligo  di  emettere  la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,  anche  se  non  sono  state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle  disposizioni  del
citato  decreto  legislativo  n.  472  del  1997,  e'   disposta   la
sospensione  della  licenza   o   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima  per  un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000
la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi". 
  8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, come  sostituito  dal  comma  8  del  presente
articolo, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. La sospensione di  cui  al  comma  2  e'  disposta  dalla
direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate   competente   per
territorio in relazione al domicilio fiscale  del  contribuente.  Gli
atti di sospensione devono essere notificati, a  pena  di  decadenza,
entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione. 
    2-ter. L'esecuzione  e  la  verifica  dell'effettivo  adempimento
delle sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia  delle
entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi  dell'articolo  63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui  al  comma  2  e'
assicurata  con  il  sigillo  dell'organo   procedente   e   con   le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali". 
  8-ter. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  commi  da  2  a
2-quater, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  come
modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si
applicano alle  violazioni  constatate  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano  le
disposizioni previgenti. 
  9. Ai fini dell'immatricolazione  o  della  successiva  voltura  di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi , anche  nuovi,  oggetto  di
acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta  e'
corredata di copia del modello F24  per  il  versamento  unitario  di
imposte, contributi e altre  somme,  a  norma  dell'articolo  17  del
decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero  di
telaio e  l'ammontare  dell'IVA  assolta  in  occasione  della  prima
cessione interna.  A  tale  fine,  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  al  modello  F24  sono  apportate   le
necessarie integrazioni. 
  9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento
mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata  dall'Agenzia
delle entrate. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  della  predetta
verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento  per
i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e  c),  del
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  del  26
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79  del  5  aprile
2018. 
  ((9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della  successiva  voltura
di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi,  introdotti
nel territorio dello Stato  come  provenienti  dal  territorio  degli
Stati di  cui  all'articolo  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini  di  attuazione
delle disposizioni del presente comma)). 
  10. Per i veicoli di cui  al  comma  9,  oggetto  di  importazione,
l'immatricolazione   e'   subordinata   alla   presentazione    della
certificazione  doganale   attestante   l'assolvimento   dell'IVA   e
contenente  il  riferimento  all'eventuale  utilizzazione,  da  parte
dell'importatore, della facolta' prevista  dall'articolo  8,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, nei limiti ivi stabiliti. 
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate  e'
fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le  disposizioni
di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati  i  criteri  di  esclusione
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi. 
  12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, le parole  da:  "Con  la  convenzione"  a:  "e'  definita"  sono
sostituite dalle seguenti: "La convenzione prevista dall'articolo  1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche". 
  13.  All'articolo  7,  quattordicesimo  comma,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse
le parole: "mediante posta elettronica certificata". 
  14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento
e riscossione dei tributi erariali sono  impegnati  ad  orientare  le
attivita'  operative  per  una  significativa  riduzione  della  base
imponibile  evasa  ed  al  contrasto  dell'impiego  del  lavoro   non
regolare,  del  gioco   illegale   e   delle   frodi   negli   scambi
intracomunitari e con Paesi esterni al mercato  comune  europeo.  Una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma,  per
un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e  30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad  un
apposito fondo destinato a finanziare, nei  confronti  del  personale
dell'Amministrazione economico-finanziaria per meta'  delle  risorse,
nonche' delle amministrazioni statali, per la  restante  meta'  delle
risorse, la concessione di incentivi  all'esodo,  la  concessione  di
incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita'  di
trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di personale
qualificato. Le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma  sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa. 
  15.  Con   il   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi  dell'articolo  4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il  Governo  procede,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli  di  Stato.  Al   fine   di   razionalizzare   l'ordinamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti
di analisi della spesa e  delle  entrate  nei  bilanci  pubblici,  di
valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di  contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone,   in   particolare,   anche   la   fusione,    soppressione,
trasformazione e liquidazione di enti ed organismi. 
  16. Lo schema di regolamento previsto dal comma  15,  corredato  di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, e' trasmesso alle Camere  per  l'acquisizione  dei  pareri
delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per  le
conseguenze di carattere finanziario,  le  quali  rendono  il  parere
entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso  il  predetto  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato. 
  17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento  degli
organismi  collegiali   la   struttura   interdisciplinare   prevista
dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  il  comitato  di  coordinamento  del  Servizio  consultivo   ed
ispettivo tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico  della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione
consultiva per la riscossione  sono  soppressi.  L'autorizzazione  di
spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della  legge  28  dicembre
2001,   n.   448,   e   successive   modificazioni,   e'   soppressa.
L'autorizzazione di  spesa  prevista  per  l'attivita'  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo  4,  comma  61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta a 4
milioni di euro annui; la meta' delle  risorse  finanziarie  previste
dall'anzidetta autorizzazione di spesa,  come  ridotta  dal  presente
periodo, puo' essere utilizzata dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze  per  l'affidamento,  anche  a  societa'  specializzate,   di
consulenze,  studi  e  ricerche  aventi  ad   oggetto   il   riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria e,  fino  al  31  dicembre
2011, per le esigenze di  documentazione,  di  studio  e  di  ricerca
connesse al completo svolgimento delle attivita' indicate nella legge
5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  le
esigenze connesse alle attivita' di analisi e  riordino  della  spesa
pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi pubblici  di  cui
all'articolo  49-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche'  per  assicurare  la  formazione  specialistica  nonche'   la
formazione linguistica di base dei dipendenti  del  Ministero  previa
stipula  di  apposite  convenzioni  anche  con  primarie  istituzioni
universitarie italiane ed europee. (20) 
  18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del  comma
3 sono sostituiti dai seguenti: "Meta' dei componenti sono scelti tra
i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei
quali opera l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti  tra  i
dirigenti dell'agenzia.". 
  19. In sede di prima applicazione  della  disposizione  di  cui  al
comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica  alla
data  di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto   cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  26,  comma
1) che "Il termine del 31 dicembre  2011  previsto  dall'articolo  1,
comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2013".