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DECRETO-LEGGE 29 settembre 2006, n. 261

Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-2006.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/2006)
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Testo in vigore dal: 30-9-2006
al: 28-11-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di contenere il
disagio  abitativo di particolari categorie di soggetti svantaggiati,
soprattutto  nelle aree di piu' alta densita' abitativa, anche per la
scadenza della precedente proroga, fissata al 3 agosto 2006, ai sensi
del   decreto-legge   1°   febbraio  2006,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  marzo  2006,  n. 86, e relativa alle
citta' con oltre un milione di abitanti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  infrastrutture  e  del  Ministro  della solidarieta'
sociale,  di  concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche per la famiglia;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
  1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio abitativo e di favorire il
passaggio  da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese,
fino  al  30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio
per  finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei
confronti  di  conduttori  con  reddito  annuo  familiare complessivo
inferiore  a  27.000  euro,  che  siano  o abbiano nel proprio nucleo
familiare  persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali
o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento.
  2.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva  di  rilascio  di  cui  al  comma  1 e' autocertificata dai
soggetti  interessati  con  dichiarazione  resa  nelle  forme  di cui
all'articolo  4,  comma  4,  del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e
comunicata  al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4.
La  sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore
nelle  forme  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 20
giugno  2002,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 185.
  3.  Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso abitativo concessi in
locazione  dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo  16  febbraio  1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109,
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo
43,  comma  18,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, da casse
professionali  e  previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti
bancari,  societa'  il  cui  oggetto sociale comprenda la gestione di
patrimoni  immobiliari  e  soggetti  fisici  o giuridici detentori di
oltre  100  unita'  immobiliari ad uso abitativo, anche se diffuse su
tutto  il  territorio  nazionale, il termine di sospensione di cui al
comma 1 e' fissato al 30 giugno 2008.
  4.   Per   tutto  il  periodo  di  sospensione  dell'esecuzione  il
conduttore   corrisponde   al   locatore  la  maggiorazione  prevista
dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  5.   Il   conduttore   decade   dal   beneficio  della  sospensione
dell'esecuzione  se  non  provvede al pagamento del canone nei limiti
indicati  dall'articolo  5  della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l'applicazione  dell'articolo  55 della stessa legge. La decadenza si
verifica  anche  nell'ipotesi  in  cui  il  comune  di  residenza del
conduttore  non  provveda all'intervento di cui all'articolo 3, comma
1, nel termine previsto.
  6.  La  sospensione  non  opera in danno del locatore che dimostri,
nelle  forme  di  cui  al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle
stesse  condizioni  richieste  per ottenere la sospensione medesima o
nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione.
  7.  Ai  conduttori  di immobili destinati ad uso abitativo ceduti a
soggetti  diversi  dalle persone fisiche nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione, di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104,  e  al  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, se appartenenti
alle particolari categorie sociali di cui al comma 1, e' riconosciuto
il  diritto  al  rinnovo  del contratto di locazione per la durata di
nove  anni,  non  prorogabili,  decorrenti  dalla  data di entrata in
vigore   del   presente  decreto,  qualora  ancora  nella  detenzione
dell'immobile a tale data.