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DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n. 260

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2006, n. 280 (in G.U. 15/11/2006, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2006)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 28-9-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza per le
esigenze  connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo,
anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo,  anche internazionale, e della criminalita' organizzata e
per  assicurare  la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  il  Ministro  dell'interno,  entro  il limite di spesa di
8.650.000   euro,   puo'  autorizzare  l'ulteriore  trattenimento  in
servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori  del  63°  e  64° corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
8.650.000  euro  per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.