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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2006, n. 253

((Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.))

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 ottobre 2006, n. 270 (in G.U. 27/10/2006, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-10-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  risoluzione  1701  (2006),  adottata  dal  Consiglio  di
sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  ad  assicurare  interventi  di cooperazione allo
sviluppo  in  Libano  e  il  rafforzamento  del  contingente militare
italiano  partecipante  alla missione United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1.  Per  la  realizzazione di interventi di cooperazione in Libano,
destinati  ad  assicurare  il  miglioramento delle condizioni di vita
della  popolazione,  e' autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ((per
l'anno 2006)) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio  1987,  n.  49, come determinati nella Tabella C - Ministero
degli  affari  esteri  -  della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti
interventi   sono   finalizzati   alla  realizzazione  di  iniziative
umanitarie  o  di  emergenza,  ovvero  destinate  al  sostegno  dello
sviluppo  socio-sanitario  in  favore  delle  fasce piu' deboli della
popolazione.
  2.  Restano  fermi  gli  interventi  di  protezione  civile  di cui
all'articolo  4,  comma  2,  del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
finalizzati  ad  assicurare  il  soccorso  alla  popolazione, nonche'
l'applicabilita'  dell'articolo  11, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49.