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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/9/2006
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 2-9-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del
15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  consultivo  permanente per il
diritto  d'autore,  espresso  sul  capo  VII  (Raccolta dei documenti
diffusi  tramite  rete  informatica)  del  presente  decreto  in data
20 luglio 2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'Adunanza del
14 novembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio
2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 2006;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile
2004,  n.  106,  qualunque sia il procedimento tecnico di produzione,
sono  depositati,  entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al
pubblico,  negli  istituti  indicati  negli articoli seguenti, con le
modalita'  di  cui al presente regolamento, per costituire l'archivio
nazionale  e  regionale  della  produzione  editoriale,  nonche'  per
garantire   servizi   bibliografici  finalizzati  all'informazione  e
all'accesso.
  2.  Salva  diversa  disposizione speciale contenuta nei capi dal II
all'VIII  in  relazione  alla specificita' delle singole tipologie di
documenti,  l'obbligo  di  deposito  legale  e'  assolto  mediante il
deposito  di  due  copie,  per  l'Archivio nazionale della produzione
editoriale,  dei  documenti  prodotti e diffusi in Italia, e di altre
due  copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della
regione  in  cui  ha  sede  il soggetto obbligato al deposito legale,
presso  gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate
nel presente regolamento.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - L'art.  5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante
          «Norme   relative  al  deposito  legale  dei  documenti  di
          interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  del  27 aprile  2004,  n.  98,
          dispone:
              «Art.  5  (Numero di copie e soggetti depositari). - 1.
          Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17,   comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  su  proposta del Ministro per i
          beni  e  le attivita' culturali, sentite le associazioni di
          categoria  interessate,  sono  individuati  il numero delle
          copie  e  i  soggetti  depositari  oltre  a quelli previsti
          dall'art. 1, comma 4, della presente legge.
              2.  L'obbligo  di  deposito  dei  documenti e' esteso a
          tutti  i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e
          si  intende  adempiuto  quando gli esemplari sono completi,
          privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
              3.  I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni
          successivi alla prima distribuzione.
              4.  Sono  soggette all'obbligo del deposito le edizioni
          speciali,  le  edizioni  nuove  o  aggiornate,  nonche'  le
          riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in commercio.
              5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi',
          stabiliti:
                a) i  casi  di esonero totale o parziale dal deposito
          dei documenti;
                b) gli  elementi identificativi da apporre su ciascun
          documento;
                c) i criteri di determinazione del valore commerciale
          dei  documenti,  ai  fini  della irrogazione della sanzione
          amministrativa di cui all'art. 7;
                d) gli strumenti di controllo;
                e) i  soggetti  depositanti e gli istituti depositari
          per particolari categorie di documenti;
                f)  le  modalita'  per  l'applicazione della sanzione
          amministrativa,  nonche'  le  eventuali  riduzioni,  di cui
          all'art. 7;
                g) speciali  criteri  e  modalita' di deposito, anche
          annuale,   dei   documenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
          lettere h), q) e r);
                h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti
          di cui all'art. 6.».
              - Il  comma 2  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, dispone:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il   decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
          Nota all'art. 1:
              - Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004,
          n. 106, dispongono:
              «Art.  1  (Oggetto).  -  1.  Al  fine  di conservare la
          memoria  della  cultura  e della vita sociale italiana sono
          oggetto  di  deposito  obbligatorio,  di seguito denominato
          "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e
          fruibili  mediante  la  lettura,  l'ascolto  e  la visione,
          qualunque  sia  il  loro processo tecnico di produzione, di
          edizione   o   di  diffusione,  ivi  compresi  i  documenti
          finalizzati   alla  fruizione  da  parte  di  portatori  di
          handicap.
              2.   Il   deposito   legale  e'  diretto  a  costituire
          l'archivio   nazionale   e   regionale   della   produzione
          editoriale,  rappresentata  dalle tipologie di documenti di
          cui   all'art.   4,   e   alla   realizzazione  di  servizi
          bibliografici  nazionali  di  informazione  e di accesso ai
          documenti   oggetto  di  deposito  legale.  Dalla  predetta
          disposizione  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.
              3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli
          prodotti  totalmente  o  parzialmente in Italia, offerti in
          vendita  o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in
          ambito   esclusivamente  privato;  per  quanto  attiene  ai
          documenti  sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito
          legale  anche  quelli distribuiti su licenza per il mercato
          italiano.
              4.   I  documenti  di  cui  al  presente  articolo sono
          depositati  presso  la  Biblioteca  nazionale  centrale  di
          Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche'
          presso  gli  istituti  individuati  dal  regolamento di cui
          all'art.  5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di
          cui   all'art.   2,  salvo  quanto  disposto  dal  medesimo
          regolamento  per  i  documenti  di cui all'art. 4, comma 1,
          lettere o) e p).».
              «Art.  4  (Categorie di documenti destinati al deposito
          legale).  -  1.  Le  categorie  di  documenti  destinati al
          deposito legale sono:
                a) libri;
                b) opuscoli;
                c) pubblicazioni periodiche;
                d) carte geografiche e topografiche;
                e) atlanti;
                f) grafica d'arte;
                g) video d'artista;
                h) manifesti;
                i) musica a stampa;
                l) microforme;
                m) documenti fotografici;
                n) documenti sonori e video;
                o) film   iscritti   nel   pubblico   registro  della
          cinematografia  tenuto  dalla  Societa'  italiana autori ed
          editori (SIAE);
                p) soggetti,  trattamenti  e  sceneggiature  di  film
          italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
                q) documenti diffusi su supporto informatico;
                r) documenti  diffusi  tramite  rete  informatica non
          rientranti nelle lettere da a) a q).».