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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/9/2006
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Testo in vigore dal: 2-9-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del
15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  consultivo  permanente per il
diritto  d'autore,  espresso  sul  capo  VII  (Raccolta dei documenti
diffusi  tramite  rete  informatica)  del  presente  decreto  in data
20 luglio 2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'Adunanza del
14 novembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio
2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 2006;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile
2004,  n.  106,  qualunque sia il procedimento tecnico di produzione,
sono  depositati,  entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al
pubblico,  negli  istituti  indicati  negli articoli seguenti, con le
modalita'  di  cui al presente regolamento, per costituire l'archivio
nazionale  e  regionale  della  produzione  editoriale,  nonche'  per
garantire   servizi   bibliografici  finalizzati  all'informazione  e
all'accesso.
  2.  Salva  diversa  disposizione speciale contenuta nei capi dal II
all'VIII  in  relazione  alla specificita' delle singole tipologie di
documenti,  l'obbligo  di  deposito  legale  e'  assolto  mediante il
deposito  di  due  copie,  per  l'Archivio nazionale della produzione
editoriale,  dei  documenti  prodotti e diffusi in Italia, e di altre
due  copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della
regione  in  cui  ha  sede  il soggetto obbligato al deposito legale,
presso  gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate
nel presente regolamento.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del
15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  consultivo  permanente per il
diritto  d'autore,  espresso  sul  capo  VII  (Raccolta dei documenti
diffusi  tramite  rete  informatica)  del  presente  decreto  in data
20 luglio 2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'Adunanza del
14 novembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio
2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 2006;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile
2004,  n.  106,  qualunque sia il procedimento tecnico di produzione,
sono  depositati,  entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al
pubblico,  negli  istituti  indicati  negli articoli seguenti, con le
modalita'  di  cui al presente regolamento, per costituire l'archivio
nazionale  e  regionale  della  produzione  editoriale,  nonche'  per
garantire   servizi   bibliografici  finalizzati  all'informazione  e
all'accesso.
  2.  Salva  diversa  disposizione speciale contenuta nei capi dal II
all'VIII  in  relazione  alla specificita' delle singole tipologie di
documenti,  l'obbligo  di  deposito  legale  e'  assolto  mediante il
deposito  di  due  copie,  per  l'Archivio nazionale della produzione
editoriale,  dei  documenti  prodotti e diffusi in Italia, e di altre
due  copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della
regione  in  cui  ha  sede  il soggetto obbligato al deposito legale,
presso  gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate
nel presente regolamento.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.