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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006, n. 249

Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2006, ad eccezione degli artt. 32, 33, 34, 35 e 36, che entrano in vigore il 1° gennaio 2007; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all'articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, che entrano in vigore il 1° giugno 2007.
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Testo in vigore dal: 26-8-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 7  della  legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
delega   al   Governo  per  il  riassetto  normativo  in  materia  di
ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  16 febbraio  1913, n. 89, recante Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;
  Visto  il  regio  decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito
dalla  legge  17 aprile  1925, n. 473, recante modificazioni al regio
decreto-legge  9 novembre  1919,  n.  2239, sulla Cassa nazionale del
notariato;
  Visto  il  regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito
dalla  legge  18 marzo  1926, n. 562, recante norme complementari per
l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;
  Vista  la legge 22 gennaio 1934, n. 64, recante norme complementari
sull'ordinamento del notariato;
  Visto  il  regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre 1937, n. 2358, recante
modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
  Vista  la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante riordinamento degli
archivi notarili;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati  in  data  15 marzo  2006  e  scaduto il termine di sessanta
giorni  per  il  parere della competente Commissione del Senato della
Repubblica;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata, espresso in data
1° marzo 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro    per   le   riforme   e   l'innovazione   nella   pubblica
amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
    Modifiche all'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Il  quinto comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89 e' sostituito dal seguente:
  «Il  notaio,  inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o
interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».
          Avvetenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n.
          246  (Semplificazione  e  riassetto  normativo  per  l'anno
          2005.), e' il seguente:
              «Art.  7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  per  il  riassetto  e  la  codificazione delle
          disposizioni   vigenti   in   materia  di  ordinamento  del
          notariato  e  degli archivi notarili, secondo i principi, i
          criteri  direttivi  e le procedure di cui all'art. 20 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni,
          nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) semplificazione  mediante riordino, aggiornamento,
          accorpamento  o  soppressione  di  adempimenti e formalita'
          previsti  dalla  legge  16 febbraio  1913, n. 89, dal regio
          decreto  10 settembre  1914,  n. 1326, e dalla legislazione
          speciale,  non  piu'  ritenuti  utili,  anche sulla base di
          intervenute  modifiche  nella  legislazione  generale  e in
          quella di settore, in particolare in materia di:
                  1)  redazione  di  atti  pubblici  e  di  scritture
          private  autenticate,  anche  in  lingua  straniera  o  con
          l'intervento   di   soggetti   privi   dell'udito,  muti  o
          sordomuti;
                  2)  nullita' per vizi di forma e sostituzione delle
          nullita',  salvo  che  sussistano  esigenze  di  tutela  di
          interessi  primari,  con sanzioni disciplinari a carico del
          notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;
                  3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
          ruolo  anche  del  notaio  trasferito, con abolizione della
          cauzione  e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo
          di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);
                  4)  determinazione  e regolamentazione delle sedi e
          assistenza  alle  stesse,  permessi  di assenza e nomina di
          delegati e coadiutori;
                  5)   custodia  degli  atti  e  rilascio  di  copie,
          estratti e certificati;
                b) aggiornamento   e  coordinamento  normativo  degli
          ordinamenti  del  consiglio  nazionale  del  notariato, dei
          distretti  notarili,  dei  consigli  distrettuali  e  degli
          archivi notarili;
                c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
          informatiche,   assicurando   in  ogni  caso  la  certezza,
          sicurezza  e  correttezza  dello svolgimento della funzione
          notarile,  e  attribuzione  al  notaio  della  facolta'  di
          provvedere,  mediante propria certificazione, a rettificare
          inequivocabili  errori di trascrizione di dati preesistenti
          alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
                d) previsione  che  i  controlli sugli atti notarili,
          compresi  quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
          in  sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di
          pubblicita'  civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
          la regolarita' formale degli atti;
                e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
                  1)  istituzione,  a  spese  dei  consigli  notarili
          distrettuali,  di  un  organo  di  disciplina collegiale di
          primo  grado,  regionale  o  interregionale,  costituito da
          notai  e  da  un  magistrato designato dal presidente della
          corte  d'appello  ove  ha  sede l'organo e previsione della
          competenza  della stessa corte d'appello in sede di reclamo
          nel  merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
          punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione
          notarile;
                  2)  aggiornamento,  coordinamento  e riordino delle
          sanzioni,  con  aumento  di  quelle  pecuniarie all'attuale
          valore della moneta;
                  3)  previsione della sospensione della prescrizione
          in  caso  di  procedimento penale e revisione dell'istituto
          della recidiva;
                  4)   attribuzione   del  potere  di  iniziativa  al
          procuratore  della  Repubblica  della  sede  del notaio, al
          consiglio   notarile   e,   relativamente  alle  infrazioni
          rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
                  5)  previsione  dell'obbligo di assicurazione per i
          danni   cagionati   nell'esercizio  professionale  mediante
          stipula  di  polizza nazionale, individuale o collettiva, e
          costituzione  di  un  fondo  nazionale  di  garanzia per il
          risarcimento  dei  danni  di origine penale non risarcibili
          con  polizza,  con  conferimento al consiglio nazionale del
          notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche
          per il recupero delle spese a carico dei notai.
              2.  Con  uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
          carico  della  finanza  pubblica,  norme  di  attuazione ed
          esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
              - Il  testo  dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
              «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
          presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
          disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
          normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
          indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
          intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
          incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
          all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
          degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
          presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          semplificazione e del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione     del    riassetto    normativo    e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                a-bis) coordinamento  formale e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c) indicazione  dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
          esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
          raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
          criteri di cui ai successivi commi.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f) aggiornamento  delle procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
                f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
                f-ter)  conformazione  ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
                f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
                f-quinquies)   avvalimento   di  uffici  e  strutture
          tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
          pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
          ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
              - La  legge  16 febbraio  1913,  n. 89 (Ordinamento del
          notariato  e  degli  archivi notarili), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
              -  Il  regio  decreto-legge  27  maggio  1923,  n. 1324
          (Modificazioni  al  regio decreto-legge 9 novembre 1919, n.
          2239,  sulla  Cassa nazionale del notariato), e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1924, n. 155 e convertito
          in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
              -  Il  regio  decreto-legge  23  ottobre  1924, n. 1737
          (Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento
          degli  archivi  notarili),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12  novembre  1924, n. 264 e convertito in legge
          dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
              -  La legge 22 gennaio 1934, n. 64 (Norme complementari
          sull'ordinamento   del   notariato),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1934, n. 28.
              -  Il  regio  decreto-legge  14  luglio  1937,  n. 1666
          (Modificazioni   all'ordinamento   del  notariato  e  degli
          archivi  notarili),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 ottobre   1937,   n.  234  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
              -  La legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli
          archivi  notarili),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 giugno 1952, n. 140.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 30 della citata legge
          16 febbraio  1913,  n.  89  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo:
              «Art.  30. -  Il  notaio  decade  dalla  nomina se, nel
          termine  di  cui  all'art. 24, non assume l'esercizio delle
          sue  funzioni  e  non  adempie gli obblighi stabiliti dagli
          articoli 18 e 24.
              Nel  caso  di  trasferimento di notaio in esercizio, il
          mancato  adempimento,  nel termine prescritto, dei predetti
          obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova
          sede,  sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni
          nella precedente residenza.
              Tale  diritto  non  si  perde se il notaio prova di non
          aver  potuto  compiere  gli  adempimenti suddetti per cause
          indipendenti dalla sua volonta'.
              A  seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a
          concorso  e'  assegnata  agli  altri  concorrenti,  secondo
          l'ordine di graduatoria del concorso.
              Il  notaio,  inoltre, cessa dall'esercizio notarile per
          dispensa    o    interdizione    dall'ufficio,   rimozione,
          sospensione o destituzione.
              Cessa  poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che
          per  causa  di  servizio  militare  rimanga  assente  dalla
          residenza  oltre  il  termine dei permessi da esso ottenuti
          secondo  l'art.  26;  ma  al  termine del servizio militare
          dovra'  essere  riammesso  all'esercizio  del notariato nel
          posto prima occupato.».