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LEGGE 4 agosto 2006, n. 247

Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/8/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 12-8-2006
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                                Art. 1.
              Interventi umanitari, di stabilizzazione
                 di ricostruzione e di cooperazione
  1. E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre  2006, la spesa di euro
33.320.634   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di
stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq,  di cui all'articolo
39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1637 dell'8 novembre 2005, le
attivita' operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate
alla  realizzazione  o  prosecuzione di interventi nei settori di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e
di  iniziative  concordate  con  il  Governo  iracheno  e  destinate,
prioritariamente:
    a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c) alla  formazione  nei  settori della pubblica amministrazione,
delle  infrastrutture,  della  informatizzazione e della gestione dei
servizi pubblici;
    d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
    e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
  3.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.
  4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e
2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato.
  5.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e
2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato ad affidare
incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  a  enti  e  organismi
specializzati  e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in
possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito
dall'articolo  1,  comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli
incarichi  e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a
enti  od  organismi e stipulati con persone di nazionalita' irachena,
ovvero  di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il
Ministero  degli  affari esteri abbia escluso che localmente esistono
le professionalita' richieste.
  6. Per  quanto  non  diversamente previsto, alla missione di cui al
comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2,
3,  5  e  6,  e  l'articolo  4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10
luglio  2003,  n.  165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
  7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti
di  cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
219,  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
26 febbraio 1987, n. 49.
  8.   Lo   stanziamento   di   cui  all'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge  31 maggio  2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2006,
della somma di euro 200.000.
  9.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2006, la spesa di euro
181.070  per  l'invio in missione di personale non diplomatico presso
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e'
determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni.
  10.   Per   la  realizzazione  di  interventi  di  cooperazione  in
Afghanistan  e  Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle
condizioni  di  vita  della  popolazione,  e' autorizzata, per l'anno
2006,  la  spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti
di  cui  alla  legge  26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella  C  -  Ministero  degli affari esteri della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di
iniziative   destinate,  tra  l'altro,  al  sostegno  dello  sviluppo
socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
  11.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro
2.000.000,  da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito
dell'unita'  previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari
esteri  per  la  partecipazione  dell'Italia ai Fondi fiduciari della
NATO  destinati  all'assistenza  e al reinserimento nella vita civile
del  personale  militare  in  esubero  in  BosniaErzegovina, Serbia e
Montenegro.
  12.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro
199.895  per  lo  svolgimento  in  Italia del corso di formazione per
magistrati   e  funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della
giustizia,  nell'ambito  della missione integrata dell'Unione europea
denominata  EUJUST  LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e
8,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
  13.  Nei  limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto
del   Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  la  misura  delle
indennita'  orarie  e  dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio
per   i   docenti  e  gli  interpreti,  la  misura  delle  indennita'
giornaliere  e  delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la
misura delle spese per i sussidi didattici.
  14.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro
5.010.000  per  interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in
economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti
dei  contingenti  militari  che partecipano alle missioni di cui alla
presente  legge,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della   popolazione   locale,  compreso  il  ripristino  dei  servizi
essenziali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 39-vicies bis, commi da
          1   a  8  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 febbraio
          2006,  n.  51,  recante  «Definizione e proroga di termini,
          nonche'   conseguenti   disposizioni  urgenti.  Proroga  di
          termini  relativi  all'esercizio  di  deleghe legislative»,
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006:
              «Art.    39-vicies   bis   (Missione   umanitaria,   di
          stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq).  -  1. E'
          autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la  spesa di euro
          22.928.310  per  la prosecuzione della missione umanitaria,
          di  stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq, di cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  28 giugno  2005,  n.  112,
          convertito  dalla  legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di
          fornire  sostegno  al  Governo  provvisorio  iracheno nella
          ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
              2.   Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle  finalita'
          individuati  nella  risoluzione delle Nazioni unite n. 1546
          dell'8 giugno  2004,  le attivita' operative della missione
          sono  finalizzate,  oltre che ai settori di cui all'art. 1,
          comma   2,  del  decreto-legge  10  luglio  2003,  n.  165,
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  219,  e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
          interventi,   anche   alla   realizzazione   di  iniziative
          concordate   con  il  Governo  iracheno  e  destinate,  tra
          l'altro:
                a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario  in
          favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
                b) al sostegno istituzionale e tecnico;
                c) alla   formazione   nel   settore  della  pubblica
          amministrazione,      delle      infrastrutture,      della
          informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
                d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
                e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
              Per  le  finalita'  e nei limiti temporali previsti dai
          commi   1   e  2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'
          autorizzato,  nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
          ad  acquisti  e  lavori  da  eseguire in economia, anche in
          deroga  alle  disposizioni  di  contabilita' generale dello
          Stato.
              4.  Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a
          Baghdad  e' affidata la direzione in loco della missione di
          cui ai commi da 1 a 8.
              5.  Per quanto non diversamente previsto, alla missione
          di  cui  ai  commi da 1 a 8 si applicano l'art. 2, comma 2,
          l'art.  3,  commi  1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 4, commi 1, 2 e
          3-bis,   del   decreto-legge   10 luglio   2003,   n.  165,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n. 219.
              6.  Per  l'affidamento degli incarichi e per la stipula
          dei  contratti  di  cui  all'art.  4,  comma  1, del citato
          decreto-legge    n.   165   del   2003,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 219 del 2003, si applicano
          altresi'  le  disposizioni  di  cui  alla legge 26 febbraio
          1987, n. 49.
              7.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
          euro  189.895  per  lo svolgimento in Italia di un corso di
          formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
          Ministero   della  giustizia,  nell'ambito  della  missione
          integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
              8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con
          decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite la
          misura  delle  indennita'  orarie e dei rimborsi forfettari
          delle  spese  di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
          misura  delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto
          per  i  partecipanti  ai corsi, la misura delle spese per i
          sussidi didattici.».
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 1, comma 2, 2,
          comma  2,  3,  commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2, e 3-bis
          del  decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante
          «Interventi  urgenti a favore della popolazione irachena» e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 191
          del 19 agosto 2003:
                «Art.  1  (Missione  umanitaria e di ricostruzione in
          Iraq). 1. (Omissis).
              2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono destinati in
          particolare:
                a) al  settore  sanitario, per la riabilitazione e la
          riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali e
          per  il  potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
          sanita'   pubblica,   con   particolare   riferimento  alla
          attivita'   di  prevenzione  e  profilassi  delle  malattie
          trasmissibili;
                b) al  settore  delle infrastrutture, con particolare
          riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
          viarie,  portuali  ed  aeroportuali,  elettriche,  idriche,
          agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
                c) al  settore  scolastico,  con particolare riguardo
          alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
                d) al  settore  della  conservazione  del  patrimonio
          culturale,  per  il  ripristino  della  funzionalita' delle
          strutture  destinate  alla  tutela  ed  alla gestione dello
          stesso,    nonche'   al   restauro   dei   beni   culturali
          danneggiati».
              «Art.   2   (Organizzazione   della   missione).  -  1.
          (Omissis).
              2.  Al  personale  inviato  in  missione in Iraq per le
          finalita'   di   cui   al   presente  Capo  e'  corrisposta
          l'indennita'  di missione prevista dal decreto ministeriale
          13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
          con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
          nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
              «Art.   3  (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
          realizzazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  1  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
          1987,  n.  49,  ed al decreto-legge l° luglio 1996, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
          anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
          all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
          contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
          dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
          articolo.
              2.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e
          risanamento  di  opere  distrutte  o danneggiate di importo
          inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
          esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.  24, comma 1,
          lettera  b),  e  comma  5, della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni.
              3.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di
          servizi  si  applica  l'art.  7,  comma  2, lettera d), del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
          in  materia  di acquisizione di forniture si applica l'art.
          9,  comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
          in  materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
          decreto  legislativo  24 luglio  1992, n. 358, e successive
          modificazioni.
              4. (Omissis).
              5.  Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
          esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
          Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
              6.  Per  le  attivita'  di  soccorso  e  di  intervento
          umanitario,   ai  volontari  impiegati  dalla  Croce  Rossa
          Italiana   in  Iraq  viene  riconosciuto  il  diritto  alla
          conservazione  del  posto  di  lavoro  per  un  impegno non
          superiore  a  novanta  giorni annui anche non continuativi,
          che  il  datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
          dell'impegno   medesimo   viene   altresi'  riconosciuta  e
          corrisposta,  a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
          somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
          agli   oneri  assicurativi  e  previdenziali  eventualmente
          anticipate  dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
          potra'  avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa
          Italiana  da  presentarsi  entro  e  non  oltre un anno dal
          termine della missione di cui al presente Capo.».
              «Art.  4  (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
          Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
          incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  ad  enti  e
          organismi  di diritto privato o pubblico specializzati ed a
          stipulare  contratti  di lavoro previsti dalla legislazione
          vigente    con    personale    estraneo    alla    pubblica
          amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
          in  deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
          la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
          di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
          pubbliche,   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, posto in posizione di
          comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
          legislativo.
              3. (Omissis).
              3-bis.  Il  Ministro  degli affari esteri identifica le
          misure  volte  ad  agevolare l'intervento di organizzazioni
          non  governative  che  intendano  operare  in Iraq per fini
          umanitari».
              - Si  riporta  il testo del comma 9, dell'art. 1, della
          legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
          2005,   come  modificato  dall'art.  27  del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223:
                «9.  Fermo  quanto  stabilito  dall'art. 1, comma 11,
          della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, la spesa annua per
          studi  ed  incarichi  di  consulenza  conferiti  a soggetti
          estranei  all'amministrazione,  sostenuta  dalle  pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  esclusi le universita', gli enti di ricerca
          e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
          potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
          nell'anno 2004.».
              - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  1,  del
          decreto-legge   31 maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge 26 luglio 2005, n. 152, recante
          «Disposizioni  urgenti  in materia di protezione civile», e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 176 del 30 luglio
          2005:
                «Art.  9  (Disposizioni per il Ministero degli affari
          esteri). - 1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del
          Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzata la spesa di
          200.000,00  euro  per  gli  anni  2005,  2006  e  2007,  da
          iscrivere  in  apposito  capitolo,  nell'ambito dell'unita'
          previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per
          la  corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale
          della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare
          adeguati  interventi,  in occasione di catastrofi naturali,
          eventi  bellici,  o  comunque  in  situazioni  di emergenza
          all'estero.   Al   relativo   onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  allo  scopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero degli
          affari  esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 204 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
          «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli affari esteri», e
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
                «Art.   204   (Trattamento   dei   componenti   delle
          delegazioni  diplomatiche  speciali). - Ai componenti delle
          delegazioni  diplomatiche  speciali  di  cui all'art. 35 e'
          attribuita,  con  decreto del Ministro degli affari esteri,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica su parere della commissione
          di  cui  all'art. 172, un'indennita' adeguata ed un assegno
          per  oneri  di rappresentanza determinato secondo i criteri
          di   cui   all'art.   171-bis.   Il  trattamento  economico
          complessivo  e'  comunque  non  superiore  a  quello che il
          personale  di  analogo  rango percepisce o percepirebbe nel
          Paese  in  cui  e'  istituita  la  delegazione  diplomatica
          speciale.
              Ai  predetti  si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
          primo    comma   dell'articolo   predetto,   all'indennita'
          personale  si  intende sostituita quella prevista dal primo
          comma  del  presente  articolo.  La  indennita' giornaliera
          prevista  dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
          casi  di  cui  al  punto  1) dello stesso comma, sulla base
          dell'indennita'   di   cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo.  Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
          l'indennita'   giornaliera   e'  stabilita  con  la  stessa
          procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».