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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243

Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2006
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    equiparati alle vittime del dovere
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Testo in vigore dal: 23-8-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
  Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   23 novembre   1998,   n.   407,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  ed  in  particolare
l'articolo 82;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.  1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n.   461,   recante   semplificazione   dei   procedimenti   per   il
riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di
servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
  Visto  il  decreto-legge  4 febbraio  2003,  n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
  Visto  il  decreto-legge  28 novembre 2003, n. 337, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
  Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  i  termini  e  le  modalita'  di
attuazione  dell'articolo 1  della  citata legge 23 dicembre 2005, n.
266,  relativamente  ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini
della  progressiva  estensione  dei  benefici gia' previsti in favore
delle  vittime  della  criminalita' e del terrorismo alle vittime del
dovere,   come  individuate  in  disposizione,  ovvero  ai  familiari
superstiti,  nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10
milioni di euro a decorrere dal 2006;
  Ravvisata   la   necessita'   di   acquisire,   per   la   puntuale
identificazione  dei  beneficiari, apposita istanza degli interessati
ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
    a) per  benefici  e  provvidenze  le  misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
    b) per  missioni  di  qualunque natura, le missioni, quali che ne
siano   gli   scopi,  autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o
funzionalmente sopraordinata al dipendente;
    c) per   particolari   condizioni  ambientali  od  operative,  le
condizioni  comunque  implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire
di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il
dipendente  a  maggiori  rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
  Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   23 novembre   1998,   n.   407,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  ed  in  particolare
l'articolo 82;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.  1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n.   461,   recante   semplificazione   dei   procedimenti   per   il
riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di
servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
  Visto  il  decreto-legge  4 febbraio  2003,  n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
  Visto  il  decreto-legge  28 novembre 2003, n. 337, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
  Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  i  termini  e  le  modalita'  di
attuazione  dell'articolo 1  della  citata legge 23 dicembre 2005, n.
266,  relativamente  ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini
della  progressiva  estensione  dei  benefici gia' previsti in favore
delle  vittime  della  criminalita' e del terrorismo alle vittime del
dovere,   come  individuate  in  disposizione,  ovvero  ai  familiari
superstiti,  nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10
milioni di euro a decorrere dal 2006;
  Ravvisata   la   necessita'   di   acquisire,   per   la   puntuale
identificazione  dei  beneficiari, apposita istanza degli interessati
ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
    a) per  benefici  e  provvidenze  le  misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
    b) per  missioni  di  qualunque natura, le missioni, quali che ne
siano   gli   scopi,  autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o
funzionalmente sopraordinata al dipendente;
    c) per   particolari   condizioni  ambientali  od  operative,  le
condizioni  comunque  implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire
di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il
dipendente  a  maggiori  rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.