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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2006. N.B.: le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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  • individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
    amministrativi degli uffici giudiziari.
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  • Decentramento del Ministero della giustizia
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  • Disposizioni finali
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2006
al: 16-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,
comma  1,  lettere  s)  e  t),  nonche' l'articolo 2, comma 12, della
citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega
ad  adottare uno o piu' decreti legislativi diretti, rispettivamente,
ad  individuare  le  competenze  dei  dirigenti  amministrativi degli
uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del
Ministero della giustizia;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data  14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio
2006,  e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed
in  data  1°  febbraio  2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio,  tesoro  e  programmazione  della  Camera dei deputati, con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione;
  Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni,
espresso,  dopo  aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della
Repubblica;
  Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni,
espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Titolarita' dell'ufficio giudiziario

  1.  Sono  attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la
titolarita'  e  la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti
istituzionali  e  con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari,
nonche'  la  competenza  ad  adottare  i  procedimenti  necessari per
l'organizzazione  dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti
la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvano
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, reca:
          (Ordinamento giudiziario).
              - Si riporta il testo del comma 1, lett. a) dell'art. 1
          e  il  comma 1, lett. s) e t) dell'art. 2, nonche' il comma
          12  dell'art.  2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega
          al  Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
          cui  al  R.D.  30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
          del  Ministero  della  giustizia,  per  la  modifica  della
          disciplina concernente il Consiglio della Presidenza, della
          Corte   dei  conti  e  il  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia  amministrativa,  nonche'  per l'emanazione di un
          testo unico):
              "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  2,
          commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8,  uno  o piu' decreti
          legislativi diretti a:
                a)   modificare   la   disciplina  per  l'accesso  in
          magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
          economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
          competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
          giudiziari;".
              "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni  ulteriori).  - 1. Nell'esercizio della delega
          di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera a), il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) - r) (omissis);
                s) prevedere che:
                  1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio
          giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio
          nel  suo  complesso,  nei rapporti con enti istituzionali e
          con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'
          la  competenza  ad  adottare  i provvedimenti necessari per
          l'organizzazione  dell'attivita'  giudiziaria  e, comunque,
          concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
          suo stato giuridico;
                  2)  siano  indicati i criteri per l'assegnazione al
          dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle
          risorse    finanziarie   e   strumentali   necessarie   per
          l'espletamento   del   suo   mandato,   riconoscendogli  la
          competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
          verso  l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
          spesa, definendone i limiti;
                  3)  sia  assegnata  al  dirigente  dell'ufficio  di
          cancelleria  o  di  segreteria la gestione delle risorse di
          personale  amministrativo in coerenza con gli indirizzi del
          magistrato  capo  dell'ufficio  e  con il programma annuale
          delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri
          di  cui  all'art.  55,  comma 4, terzo periodo, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                  4)   entro   trenta  giorni  dall'emanazione  della
          direttiva  del  Ministro della giustizia di cui all'art. 14
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque
          non  oltre  il  15 febbraio  di ciascun anno, il magistrato
          capo  dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
          di  cancelleria  o  segreteria predispongano, tenendo conto
          delle  risorse  disponibili  ed  indicando le priorita', il
          programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;
          il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
          dell'ufficio  di cancelleria o segreteria possano apportare
          eventuali  modifiche  al  programma  nel  corso  dell'anno;
          nell'ipotesi  di  mancata  predisposizione o esecuzione del
          programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
          indispensabili    per    la    funzionalita'   dell'ufficio
          giudiziario,  siano attribuiti al Ministro della giustizia,
          specificandone  condizioni e modalita' di esercizio, poteri
          di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14
          del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, nonche' poteri
          decisionali circa le rispettive competenze;
                t) prevedere che:
                  1)  presso  le  corti  di  appello di Roma, Milano,
          Napoli  e  Palermo,  l'organizzazione tecnica e la gestione
          dei  servizi  non  aventi  carattere  giurisdizionale siano
          affidate  a  un  direttore  tecnico, avente la qualifica di
          dirigente  generale, nominato dal Ministro della giustizia,
          al  quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo
          delle  risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
          servizi  tecnico-amministrativi  degli  uffici giudicanti e
          requirenti   del   distretto,   di   razionalizzazione   ed
          organizzazione  del  loro  utilizzo,  nonche'  i compiti di
          programmare  la  necessita'  di  nuove strutture tecniche e
          logistiche  e di provvedere al loro costante aggiornamento,
          nonche'  di  pianificare  il  loro utilizzo in relazione al
          carico  giudiziario  esistente, alla prevedibile evoluzione
          di  esso  e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto
          tra i cittadini e la giustizia;
                  2)  per  ciascuna corte di appello di cui al numero
          1):
                    2.1)      sia     istituita     una     struttura
          tecnico-amministrativa   di   supporto   all'attivita'  del
          direttore   tecnico,  composta  da  11  unita',  di  cui  2
          appartenenti  alla posizione economica C2, 3 alla posizione
          economica  C1,  3  alla  posizione  economica  B3  e 3 alla
          posizione   economica   B2  e  che,  nell'ambito  di  dette
          posizioni  economiche,  in  sede di prima applicazione, sia
          possibile   avvalersi   di   personale   tecnico   estraneo
          all'amministrazione;
                    2.2)  le  strutture  di  cui al numero 2.1) siano
          allestite   attraverso  il  ricorso  allo  strumento  della
          locazione finanziaria.".
              2-11. (Omissis).
              12.  Il  Governo  e' delegato ad adottare entro un anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  diretti  ad  attuare,  su  base
          regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
              Nell'attuazione  della  delega il Governo si attiene ai
          seguenti principi e criteri difettivi:
                a) istituzione  di  direzioni  generali  regionali  o
          interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
                b) competenza    delle    direzioni    regionali    o
          interregionali   per  le  aree  funzionali  riguardanti  il
          personale   e   la   formazione,   i   sistemi  informativi
          automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le
          statistiche;
                c) riserva all'amministrazione centrale:
                  1)   del   servizio   del   casellario  giudiziario
          centrale;
                  2)  dell'emanazione  di  circolari generali e della
          risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
                  3)   della   determinazione   del   contingente  di
          personale amministrativo da destinare alle singole regioni,
          nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
                  4)  dei  bandi  di concorso da espletarsi a livello
          nazionale;
                  5)   dai   provvedimenti   di  nomina  e  di  prima
          assegnazione, salvo che per concorsi regionali;
                  6)  del  trasferimento del personale amministrativo
          tra  le  diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre
          amministrazioni;
                  7)  dei  passaggi  di  profili professionali, delle
          risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
                  8)  dei  provvedimenti  in  materia  retributiva  e
          pensionistica;
                  9)   dei   provvedimenti   disciplinari   superiori
          all'ammonimento e alla censura;
                  10)   dei  compiti  di  programmazione,  indirizzo,
          coordinamento e controllo degli uffici periferici.
              13-48. (Omissis)".
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              "Art. 1 (Contenuto della delega). - 1-3. (Omissis).
              4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
          nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareti. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle commissioni competenti, che sono espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
              5-6. (Omissis)".