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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2006, n. 236

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2006
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-7-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  che
istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ed in
particolare l'articolo 9, comma 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n.
258;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
  Visto  l'articolo  1,  comma  254, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettere a) ed e), della
legge  16  gennaio  2003,  n.  3, in materia di struttura di supporto
dell'Alto Commissario;
  Considerata la conseguente necessita' di adeguare il regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n.
258;
  Considerato  che  l'intervento  non  investe  profili  normativi di
interesse  regionale,  ma  solo  aspetti  organizzativi  dell'Ufficio
dell'Alto Commissario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  6  ottobre  2004,  n.  258,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera a) dopo le parole: «Vice Commissario» e' inserita
la seguente: «vicario»;
    b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
  «a-bis)  di  un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'Alto
Commissario,  scelto  tra le categorie di personale nell'ambito delle
quali  sono  individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale
svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata
quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;»;
    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d)  di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, tra magistrati
ordinari,  amministrativi  e  contabili  e di avvocati dello Stato, e
nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  appartenenti  agli  organi costituzionali, con almeno
cinque   anni   di   servizio   effettivo  nelle  amministrazioni  di
appartenenza,  collocati  fuori  ruolo o in aspettativa retribuita ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio
2003,  n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
  2.  All'articolo  7,  comma  2,  secondo  periodo,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole:
«dell'indennita'  attribuita  all'Alto Commissario;» sono inserite le
seguenti:  «al  Vice Commissario aggiunto e' attribuita un'indennita'
di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennita'
attribuita all'Alto Commissario;».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;».
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».
              -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche), e successive modificazioni, e'
          il seguente:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              -   Il   testo   dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              «2.  La  Presidenza  si  avvale  per  le prestazioni di
          lavoro  di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
          entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
          prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche,
          ordini,   organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione  di
          comando,  fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti posizioni
          disciplinate   dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni  individuate  come  di  diretta collaborazione; di
          consulenti   o   esperti,   anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione,  nominati  per  speciali  esigenze secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          2004,  n.  258,  reca: «Regolamento concernente le funzioni
          dell'Alto  Commissario  per  la  prevenzione e il contrasto
          della  corruzione  e  delle  altre  forme di illecito nella
          pubblica amministrazione.».
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  254, della legge 23
          dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2006), e' il seguente:
              «254. All'art. 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003,
          n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  all'alinea,  dopo le parole: "L'Alto Commissario"
          sono  inserite  le  seguenti:  ",  che si avvale di un vice
          Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  sua  proposta,  tra  gli  appartenenti  alle
          categorie  di  personale, nell'ambito delle quali e' scelto
          il Commissario,";
                b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
              "e)  supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Commissario,   e   cinque   esperti,  tutti  scelti  tra  i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili  e  gli
          avvocati  dello  Stato,  collocati  obbligatoriamente fuori
          ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dalle  rispettive
          amministrazioni  di appartenenza anche in deroga alle norme
          ed  ai  criteri  che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
          ivi  inclusi  quelli del personale di cui all'art. 2, comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, se
          appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali, che
          abbiano  prestato  non  meno  di  cinque  anni  di servizio
          effettivo  nell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
          altri  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale
          destinato   all'ufficio  del  Commissario  il  servizio  e'
          equiparato  ad  ogni  effetto  a  quello prestato presso le
          amministrazioni di appartenenza."».
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  258 del 2004, cosi' come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              «Art. 6 (Strutture di supporto). - 1. Nello svolgimento
          delle  funzioni  di  cui  all'art. 2, l'Alto Commissario si
          avvale del supporto:
                a)  di  un  Vice  Commissario  vicario,  nominato con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  dell'Alto  Commissario,  scelto  tra le categorie
          professionali  di  cui all'art. 1, comma 2, il quale svolge
          le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce
          in  caso  di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata
          quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
                a-bis)  di un Vice Commissario aggiunto, nominato con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di
          personale  nell'ambito  delle  quali  sono  individuati gli
          esperti  di  cui alla lettera d), il quale svolge i compiti
          delegati   dall'Alto   Commissario.  L'incarico  ha  durata
          quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
                b)   di   un   dirigente   di   prima  fascia,  delle
          amministrazioni  dello  Stato ed equiparate, con l'incarico
          di  direttore  dell'Ufficio  dell'Alto Commisario, nominato
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta
          dell'Alto  Commissario, ed al quale sono conferite funzioni
          di  coordinamento  della  struttura;  l'incarico  ha durata
          quinquennale e non e' rinnovabile;
                c)  di  personale  dipendente  delle  amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando,
          secondo   i   rispettivi   ordinamenti,   con   particolare
          riferimento  a  portatori  di  una specifica qualificazione
          professionale informatica ed amministrativa;
                d)  di cinque esperti, nominati ai sensi dell'art. 9,
          comma  2,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
          tra  i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di
          avvocati  dello  Stato, e nell'ambito delle altre categorie
          di  personale  di  cui  all'art.  2,  comma  4, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con
          almeno    cinque   anni   di   servizio   effettivo   nelle
          amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in
          aspettativa  retribuita  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4,
          lettera  e),  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata
          dall'art. 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre
          2005, n. 266.
              2.   Il   contingente  di  personale  che  puo'  essere
          assegnato  all'Ufficio dell'Alto Commissario e' determinato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  258 del 2004, cosi' come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              «Art.  7  (Spese di funzionamento). - 1. I costi per il
          personale  e per le spese di organizzazione e funzionamento
          dell'Ufficio   dell'Alto  Commissario  sono  contenuti  nei
          limiti  previsti  dalla  legge e, per quanto di competenza,
          sono  sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
          nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
              2.   All'Alto   Commissario  compete  un'indennita'  di
          funzione, l'importo della quale non puo' eccedere il totale
          del  trattamento  economico  base del Presidente di sezione
          delle  Corte  di  cassazione, aumentato fino alla meta'. Al
          Vice  Commissario  e' attribuita una indennita' di funzione
          nella misura massima del settanta per cento dell'indennita'
          attribuita   all'Alto   Commissario;  al  Vice  Commissario
          aggiunto  e'  attribuita  un'indennita'  di  funzione nella
          misura   massima   del  trenta  per  cento  dell'indennita'
          attribuita  all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio
          compete  la  retribuzione prevista per la posizione di capo
          dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri.
              3.  Il rendiconto consuntivo della gestione e' soggetto
          al controllo annuale della Corte dei conti.».