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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n. 231

Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-7-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2000,  n.  181,  cosi'  come modificato dall'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
  Visti gli articoli 113-135 del codice della navigazione;
  Visto  il  regio  decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  marina mercantile in data
22 novembre  1968,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27
gennaio 1969;
  Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324;
  Vista la convenzione OIL n. 179 del 1996;
  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile in data 13
ottobre 1992, n. 584;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176,  concernente  regolamento  di  organizzazione  del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano il
collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare
e  sono  finalizzate, in attuazione dei principi stabiliti in materia
dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dal    decreto   legislativo   19 dicembre   2002,   n.   297,   alla
razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi in
funzione  del  miglioramento  dell'incontro  tra domanda e offerta di
lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.
  2. Il presente regolamento disciplina l'arruolamento dei lavoratori
marittimi  appartenenti  alla  gente  di  mare disponibili a prestare
servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o societa'
di  armamento. Lo stesso non si applica al personale delle imprese di
appalto  che  non  fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla
gerarchia  di  bordo.  Per  l'arruolamento  dei  lavoratori marittimi
extracomunitari   resta  fermo  quanto  previsto  dalla  legislazione
speciale  vigente,  con particolare riferimento alla disciplina delle
navi iscritte nel registro internazionale italiano.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  per  materia,  ai sensi dell'art. 10,
          commi  2  e  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Republica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Riferimenti  normativi  al decreto del Presidente della
          Repubblica  18 aprile 2006: «Regolamento recante disciplina
          del  collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2,
          comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297».

          Nota al titolo:

              - Il   testo   dell'art.   2,   comma 4,   del  decreto
          legislativo   19 dicembre   2002,   n.   297  (Disposizioni
          modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n.  181,  recante norme per agevolare l'incontro tra
          domanda  e  offerta  di lavoro, in attuazione dell'art. 45,
          comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e'
          il seguente:
              «4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e'  disciplinato  il  collocamento  della  gente  di  mare,
          prevedendo,  in  applicazione  dei  principi  stabiliti  in
          materia  dal  presente decreto, il superamento dell'attuale
          sistema di collocamento obbligatorio.».

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo  determinano  le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -  Il  testo  dell'art.  1-bis,  comma 4,  del  decreto
          legislativo   21 aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare  l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della legge
          17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 luglio 2000, n. 154), e' il seguente:
              «4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e'  disciplinato  il  collocamento  della  gente  di  mare,
          prevedendo,  in  applicazione  dei  principi  stabiliti  in
          materia  dal  presente decreto, il superamento dell'attuale
          sistema di collocamento obbligatorio.».
              - Gli   articoli da   113   a   135  del  Codice  della
          navigazione  fanno  parte  del  Titolo  IV che recita: «Del
          personale  della  navigazione».  Gli articoli 125 e 126 del
          citato  Codice  della  navigazione  sono stati abrogati dal
          presente decreto.
              - Il  testo  del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n.
          1031  (Repressione  della senseria in fatto di collocamento
          della gente di mare), convertito dalla legge 18 marzo 1926,
          n.  562, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1925, n. 149.
              - Il  testo  della  legge  16 dicembre  1928,  n.  3042
          (Istituzione  di  «uffici movimento ufficiali» della marina
          mercantile  presso  le  capitanerie di porto), abrogato dal
          presente  decreto,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          9 gennaio 1929, n. 7.
              - Il  testo  del  decreto  del  Ministro  della  marina
          mercantile   22 novembre  1968  (Istituzione  del  comitato
          centrale  per  il collocamento della gente di mare e per il
          movimento  ufficiali della marina mercantile), abrogato dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          22 del 27 gennaio 1969.
              - Il   testo   della   legge   4 aprile  1977,  n.  135
          (Disciplina    della    professione    di   raccomandatario
          marittimo),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          22 aprile 1977, n. 109.
              -  Il  testo  della  legge  21 novembre  1985,  n.  739
          (Adesione  alla  convenzione  del 1978 sulle norme relative
          alla  formazione  della  gente  di  mare,  al  rilascio dei
          brevetti  ed  alla  guardia,  adottata a Londra il 7 luglio
          1978,  e  sua  esecuzione),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295, supplemento ordinario.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio  2001,  n.  324  (Regolamento  di attuazione delle
          direttive  94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi
          di  formazione  per  la gente di mare), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  13 agosto  2001,  n.  187, supplemento
          ordinario.
              -  Il  testo  del  decreto  del  Ministro  della marina
          mercantile  13 ottobre  1992,  n.  584 (Regolamento recante
          norme  per  il  funzionamento  degli uffici di collocamento
          della  gente  di  mare),  abrogato dal presente decreto, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1994, n. 67.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          26 marzo  2001,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          2001, n. 114, supplemento ordinario.
              -  Il  testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          Nota all'art. 1:
              - Per il decreto legislativo n. 181 del 2000, si vedano
          le note alle premesse.