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DECRETO-LEGGE 5 luglio 2006, n. 224

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-7-2006.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 7-7-2006
al: 4-9-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti   gli   articoli   39-vicies   semel   e  39-vicies  bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  23  febbraio  2006,  n.  51,  recanti
disposizioni  per  la partecipazione di personale militare a missioni
internazionali  e  per  la prosecuzione della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;
  Vista  la  legge  26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  ad assicurare la prosecuzione degli interventi e
delle  attivita'  in  Iraq e in Afghanistan, destinati a garantire il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  fase  di  rientro  dall'Iraq  del  contingente
militare,  nonche'  per la proroga della partecipazione del personale
delle   Forze   armate   e  delle  Forze  di  polizia  alle  missioni
internazionali di pace e di aiuto umanitario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Missione umanitaria, di stabilizzazione
                       e ricostruzione in Iraq
  1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro
33.320.634   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di
stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq,  di cui all'articolo
39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1637 dell'8 novembre 2005, le
attivita'    operative   della   missione   sono   finalizzate   alla
realizzazione  o  prosecuzione  di  interventi  nei  settori  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e
di  iniziative  concordate  con  il  Governo  iracheno  e  destinate,
prioritariamente:
    a)  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c)  alla  formazione  nei settori della pubblica amministrazione,
delle  infrastrutture,  della  informatizzazione,  della gestione dei
servizi pubblici;
    d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
    e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
  3.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e
2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato, nei casi di
necessita'  ed  urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita'
generale dello Stato.
  5. Per le finalita' e nei limiti temporali del presente decreto, il
Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a
stipulare  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa con
personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione,  in possesso di
specifiche    professionalita'   in   deroga   a   quanto   stabilito
dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  6.  Per  quanto  non diversamente previsto, alla missione di cui al
comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2,
3,  5  e  6,  e  l'articolo  4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10
luglio  2003,  n.  165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
  7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti
di  cui  all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del
2003,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
219,  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49.
  8.   Lo   stanziamento   di   cui  all'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge  31  maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2006,
della somma di euro 200.000.
  9.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro
181.070  per  l'invio in missione di personale non diplomatico presso
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e'
determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.