stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 214

Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2011)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-2006
al: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' il numero 28 dell'allegato A; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547; 
  Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
n. 37; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4  maggio  1998,
recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione  ed  al
contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti  di  prevenzione
incendi,  nonche'  all'uniformita'  dei  connessi  servizi  resi  dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; 
  Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente  della  Camera
dei deputati in data 7 marzo 2006 e della 13ª Commissione  permanente
del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e delle attivita' produttive; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Ambito d'applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione
incendi per la messa in esercizio dei depositi  di  gas  di  petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
5 m3, di seguito denominati depositi. 
  2.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento i depositi di gas  di  petrolio  liquefatto  in  serbatoi
fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, al  servizio  di
attivita' soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi  ai  sensi
dell'articolo 36 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n.
966. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.
          28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:   «Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - Si trascrive il testo dell'art.  20  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, recante:  «Delega
          al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle
          regioni ed  enti  locali  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dal Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della serplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti al sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   al   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitara; 
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
                f-ter) conformazione ai principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  al  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                f-quinquies)  avvalimento  di  uffici   e   strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                d) soppressione dei procedimenti che comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                e)  adeguamento  della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                f) soppressione dei procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                g) regolazione, ove possibile, di tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              - Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 1 e  il  n.  28)
          dell'allegato A della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  novembre  2000,  n.
          275, recante, «Disposizioni per la delegificazione di norme
          e per la semplificazione di procedimenti  amministrativi  -
          legge di semplificazione 1999.»: 
              «Art. 1 (Delegificazione  di  norme  e  regolamenti  di
          semplificazione). - 1. La presente legge dispone, al  sensi
          dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
          delegificazione  e  la  semplificazione  dei   procedimenti
          amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
          ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato  B,
          entrambi annessi alla presente legge. 
              2. Alla  delegificazione  e  alla  semplificazione  dei
          procedimenti di cui all'allegato A  annesso  alla  presente
          legge  si  provvede  con  regolamenti  emanati   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          nel rispetto dei  principi,  criteri  e  procedure  di  cui
          all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni.». 
                                                          "Allegato A 
                                                (Art. 1, commi 1 e 2) 
              Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare.
          1.- 27. (Omissis). 
              28.  Procedimento  per  la  denuncia  di  apparecchi  a
          pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi
          relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di  capacita'
          non eccedente 5 metri cubi. 
              Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; 
              Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II; 
              Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359; 
              Legge 26 luglio 1965, n. 966; 
              Decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  gennaio
          1998, n. 37.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica. 27 aprile
          1955, n. 547, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158, reca «Norme  per
          la prevenzione degli infortuni sul lavoro». 
              - La legge 26 luglio 1965,  n.  966,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  agosto  1965,  n.  204,  reca   la
          «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di  pagamento  e
          dei compensi al personale del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco per i servizi a pagamento». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio
          1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
          1982,  n.   229,   reca   «Approvazione   del   regolamento
          concernente l'espletamento dei servizi antincendi». 
              - La legge 5  marzo  1990,  n.  46,  pubblicata.  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, reca «Norme per la
          sicurezza degli impianti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10  marzo
          1998, n. 57, concerne «Regolamento recante  disciplina  dei
          procedimenti relativi alla  prevenzione  incendi,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              - Il decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo  1998,  n.  53,
          concerne la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione
          dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4,  lettera  c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  1998,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n.  104,
          reca «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione
          ed al contenuto della domande per l'avvio dei  procedimenti
          di  prevenzione  incendi,   nonche'   all'uniformita'   dei
          connessi servizi resi dai comandi  provinciali  dei  Vigili
          del fuoco». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  36  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: 
              «Art.  36.  (Lavorazioni  pericolose  e  controllo  dei
          Vigili del fuoco). - Le aziende e le lavorazioni: 
                a)  nelle  quali  si  producono,  si  impiegano,   si
          sviluppano   o   si   detengono   prodotti   infianimabili,
          incendiabili o esplodenti; 
                b) che, per dimensioni, ubicazione ed  altre  ragioni
          presentano in  caso  di  incendio  gravi  pericoli  per  la
          incolumita' dei lavoratori; sono soggette,  ai  fini  della
          prevenzione degli incendi, al  controllo  del  Comando  del
          Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. 
              La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al
          precedente comma e' fatta  con  decreto  presidenziale,  su
          proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale, di concerto  con  i  Ministri  per  l'industria  e
          commercio e per l'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26 luglio
          1965, n. 966 (La presente legge e' stata abrogata dall'art. 
          35, del decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  ad
          eccezione degli articoli  2,  comma  1,  lettera  c),  e  4
          limitatamente  agli  aspetti  non  compresi   nel   decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  334.  Con   riferimento
          all'art. 4 della legge n. 966/1965 vedi anche l'art. 16 del
          decreto legislativo n. 136/2006): 
              «Art. 4. I depositi e le industrie pericolose  soggetti
          alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche'
          la periodicita' delle visite, sono determinati con  decreto
          del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per
          l'industria  e  commercio,  in  relazione   alle   esigenze
          tecniche di sicurezza degli impianti. 
              Indipendentemente dalla periodicita' stabilita  con  il
          provvedimento di cui  al  precedente  comma,  l'obbligo  di
          richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono
          modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di  nuova
          destinazione dei  locali  o  di  variazioni  qualitative  e
          quantitative  delle  sostanze  pericolose  esistenti  negli
          stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a  mutare
          le condizioni di sicurezza. precedentemente accertate. 
              Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i
          controlli e accertata la rispondenza  degli  impianti  alle
          prescrizioni di  sicurezza,  rilascia  un  «certificato  di
          prevenzione» che ha validita' pari alla periodicita'  delle
          visite.».