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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 208

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/6/2006
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Testo in vigore dal: 24-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 gennaio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e  per  la funzione
pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1. La regione, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto speciale
e  del  combinato  disposto  dell'articolo  117  della Costituzione e
dell'articolo  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nel  rispetto  dei  principi della legislazione statale in materia di
assicurazioni  sociali,  d'assistenza  sanitaria  e  di  integrazione
socio-sanitaria,   puo'   disciplinare  con  legge  l'istituzione  di
contributi,  anche  obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel
territorio   regionale,   destinati   alla   costituzione   di  fondi
assicurativi  volti  a  garantire  ai  cittadini  l'erogazione  delle
prestazioni  sanitarie  e  socio-assistenziali  previste  dalla legge
medesima.
  2.  La  legge  regionale  disciplina le modalita' di accertamento e
riscossione  dei  contributi, nonche' di gestione dei fondi di cui al
comma  1,  anche  mediante  affidamento  a  terzi  nel rispetto della
normativa comunitaria.
  3.  La  regione puo' altresi' avvalersi, con oneri a suo carico, di
enti   nazionali  operanti  nel  settore  della  previdenza  e  delle
assicurazioni  sociali  o  delle  agenzie  di cui all'articolo 73 del
decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite
convenzioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
                              delle finanze
                              Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
                              interim)
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Mastella
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
          26 febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per la Valle
          d'Aosta),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 59 del
          10 marzo 1948, e' il seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.".
              - La  legge  costituzionale  23 settembre  1993,  n.  2
          (Modifiche  ed  integrazioni  agli  statuti speciali per la
          Valle  d'Aosta,  per  la  Sardegna,  per  il Friuli-Venezia
          Giulia  e  per il Trentino-Alto Adige), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993.
          Note all'art. 1:
              - Il    testo    dell'art.   3   della   citata   legge
          costituzionale n. 4 del 1948, e' il seguente:
              "Art.  3.  - La regione ha la potesta' di emanare norme
          legislative  di  integrazione  e  di attuazione delle leggi
          della     Repubblica,     entro     i    limiti    indicati
          nell'articolo precedente,  per  adattarle  alle  condizioni
          regionali, nelle seguenti materie:
                a) industria e commercio;
                b) istituzione   di  enti  di  credito  di  carattere
          locale;
                c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non
          a carico dello Stato;
                d) disciplina    dell'utilizzazione    delle    acque
          pubbliche ad uso idroelettrico;
                e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
                f) finanze regionali e comunali;
                g) istruzione materna, elementare e media;
                h) previdenza e assicurazioni sociali;
                i) assistenza e beneficenza pubblica;
                l) igiene    sanita',    assistenza   ospedaliera   e
          profilattica;
                m) antichita' e belle arti;
                n) annona;
                o) assunzione di pubblici servizi.".
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge costituzionale 18
          ottobre  2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo V della parte
          seconda  della  Costituzione  -  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2801, n. 248), e' il seguente:
              "Art.  10.  -  1. Sino  all'adeguamento  dei rispettivi
          statuti,    le    disposizioni    della    presente   legge
          costituzionale  si  applicano  anche alle regioni a statuto
          speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.".
              - Il   testo   dell'art.  73  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  73  (Gestione  e fasi del cambiamento). - 1. Con
          decreto  ministeriale  puo' essere costituito, alle dirette
          dipendenze   del   Ministro   delle   finanze,  un'apposita
          struttura   interdisciplinare   di  elevata  qualificazione
          scientifica  e professionale. La struttura collabora con il
          Ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi
          del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
          gestione  previsto  dal  presente decreto legislativo. Alle
          relative  spese  si  provvede con gli stanziamenti ordinari
          dello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle
          finanze   e   dello   stato   di   previsione  della  spesa
          dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
          vengono  trattate questioni riguardanti le materie trattate
          dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
          al  presente  comma partecipano,  senza  oneri a carico del
          bilancio   dello   Stato,   i   direttori   delle   agenzie
          interessate.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze  provvede  con  propri
          decreti  a  definire  e  rendere  esecutive  le  fasi della
          trasformazione.
              3.  Entro  il termine di sei mesi dalla data di entrata
          in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  vengono
          nominati  il  direttore  e i comitati direttivi di ciascuna
          agenzia.  Con  propri  decreti  il  Ministro  delle finanze
          approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
          al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
              4.  Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce  le date a
          decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal Ministero,
          secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle
          agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
          esercitate dai Dipartimenti del Ministero.
              5.  Il  Ministro  delle  finanze dispone con decreto in
          ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
          attivita' di ciascuna agenzia.
              6. I termini di cui al presente articolo possono essere
          modificati con decreto del Ministro delle finanze.
              7.  Con  l'entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
          all'art.  58,  comma 3,  sono abrogate tutte le norme sulla
          organizzazione    e    sulla    disciplina   degli   uffici
          dell'amministrazione   finanziaria   incompatibili  con  le
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo  e,  in
          particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
          n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto
          legislativo   26 aprile   1990,   n.   105,   e  successive
          integrazioni  e  modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
          358,  e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
          da  9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
          integrazioni e modifiche.".