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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006, n. 207

Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/6/2006
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 23-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  comma 2  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;
  Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare
l'articolo 12, commi da 2 a 7;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 2 del citato articolo 12, al
fine   di   promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica
nazionale  e  per  favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale
italiano  per il turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale
del   turismo,   di   seguito   denominata:   «Agenzia»,   sottoposta
all'attivita'  di  indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita'
produttive;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 3  del citato articolo 12,
l'Agenzia  e'  un  ente  dotato  di personalita' giuridica di diritto
pubblico,  con  autonomia  statutaria,  regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 4  del citato articolo 12,
l'Agenzia  assume  la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del
turismo»  e  succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,
dell'ENIT;
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  ai  sensi  del comma 7 del citato
articolo 12,  all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo    anche    all'istituzione    di   un   apposito   Comitato
tecnico-consultivo  e  dell'Osservatorio  nazionale  del turismo, nel
rispetto dei principi ordinamentali;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 15 dicembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i  Ministri  per  la  funzione  pubblica,  dell'economia e delle
finanze,  degli  affari  esteri,  degli  italiani nel Mondo e per gli
affari regionali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Ambito e definizioni
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   l'organizzazione  e
l'attivita'    dell'Agenzia    nazionale    del   turismo,   di   cui
all'articolo 12,  comma 2,  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di
seguito denominata: «Agenzia».
  2. L'Agenzia e' ente pubblico non economico.
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
          legge  prevista  dalla  Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il   decreto-legge  12 giugno  2001,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  3 agosto  2001,  n.  317  reca
          «Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del  Governo».  Il testo della legge di
          conversione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
          2001, n. 181.
              - La   legge   11 ottobre   1990,   n.   292,   recante
          «Ordinamento  dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo»,
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1990, n.
          245.
              - La  legge  30 maggio  1995, n. 203, recante «Riordino
          delle  funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»,
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n.
          124.
              - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419,
          recante  «Riordinamento  del  sistema  degli  enti pubblici
          nazionali,  a  norma  degli  articoli 11  e  14 della legge
          15 marzo   1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
              - Si  riporta il testo dell'art. 12, commi da 2 a 7 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,   n.  35,  convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.   80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo  sviluppo  economico,  sociale e territoriale. Delega al
          governo  per  la modifica del codice di procedura civile in
          materia  di  processo  di cassazione e di arbitrato nonche'
          per  la  riforma  organica della disciplina delle procedure
          concorsuali):
              «Art.   12.   (Rafforzamento  e  rilancio  del  settore
          turistico).
              1. (Omissis).
              2.  Per  promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta
          turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
          l'Ente   nazionale   del   turismo  (ENIT)  e'  trasformato
          nell'Agenzia  nazionale del turismo, di seguito denominata:
          «Agenzia»,   sottoposta   all'attivita'   di   indirizzo  e
          vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
              3.   L'Agenzia   e'  un  ente  dotato  di  personalita'
          giuridica  di  diritto  pubblico, con autonomia statutaria,
          regolamentare,  organizzativa, patrimoniale, contabile e di
          gestione.  Sono  organi  dell'Agenzia:  il  presidente,  il
          consiglio  di amministrazione, il collegio dei revisori dei
          conti.
              4.  L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia
          nazionale  del  turismo  e  succede  in  tutti  i  rapporti
          giuridici,   attivi  e  passivi,  dell'ENIT,  che  prosegue
          nell'esercizio  delle  sue  funzioni  fino all'adozione del
          decreto previsto dal comma 7.
              5.  L'Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie per il
          proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
                a) contributi dello Stato;
                b) contributi delle regioni;
                c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
          locali  e  di  altri  enti  pubblici  per  la  gestione  di
          specifiche attivita' promozionali;
                d) proventi  derivanti dalla gestione e dalla vendita
          di  beni  e  servizi a soggetti pubblici e privati, nonche'
          dalle  attivita'  di  cui  al  comma 8,  al netto dei costi
          inerenti  alla  gestione  della piattaforma tecnologica ivi
          indicata;
                e) contribuzioni diverse.
              6.  Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
          straordinario di 20 milioni di euro.
              7.  Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro  per gli affari regionali, se nominati, sentite le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative,   acquisita  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, si provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito comitato
          tecnico-consultivo   e   dell'Osservatorio   nazionale  del
          turismo  e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
          rappresentanti    delle   regioni,   dello   Stato,   delle
          associazioni  di  categoria  e  delle  camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche in deroga a
          quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
          dell'Agenzia  sono in particolare previsti lo sviluppo e la
          cura  del  turismo culturale, in raccordo con le iniziative
          di  valorizzazione  del  patrimonio culturale e del turismo
          congressuale.
              8-11 (Omissis).».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art.  12,  comma 2, del decreto-legge 14 marzo
          2005,  n.  35,  convertito  con  modificazioni  dalla legge
          14 maggio 2005, n. 80, vedi note alle premesse.