stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge  24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di cui al comma  2-ter  del  medesimo  articolo,  in  relazione  agli
interventi correlati alle finalita' specificate  nello  stesso  comma
2-ter; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione  COM  (2001)  370  del  12
settembre 2001 «Libro bianco -  la  politica  europea  dei  trasporti
all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»; 
  Vista l'approvazione della Commissione  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in
data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 2006; 
  Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di  stato  ai
trasporti  marittimi,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle
Comunita'  europee  n.  C.205  del  5  luglio   1997   e   successive
modificazioni; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Ambito d'applicazione 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   le
modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma
2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
di seguito denominata:  «la  legge»,  in  relazione  agli  interventi
correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter. 
  2. Ai fini del presente regolamento: 
    a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme  della  capacita'
d'integrazione sistemica tra i vari  soggetti  che  intervengono  nel
ciclo complesso del trasporto sia sotto il  profilo  infrastrutturale
che tecnologico; 
    b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di
merci e autoveicoli isolati o complessi  destinati  al  trasporto  di
cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali; 
    c)  per  «innovazione  tecnologica»   s'intende:   l'insieme   di
interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse  tecnologiche
aziendali; 
    d) per «ristrutturazione  aziendale»  s'intendono:  le  attivita'
volte  all'ottimizzazione  e   all'ammodernamento   delle   strutture
aziendali; 
    e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione  di
standard piu' elevati in materia  di  emissioni  gassose,  acustiche,
elettromagnetiche e quant'altro necessario  al  raggiungimento  degli
obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente; 
    f)   per   «potenziamento   dell'intermodalita»   s'intende:   la
realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di
merci mediante fruizione combinata di almeno  due  diverse  modalita'
(strada-rotaia,  rotaia-mare,   strada-mare,   ((strada-vie   d'acqua
navigabili   interne,   mare-vie   d'acqua   navigabili    interne,))
terra-aria) con le specifiche finalita'  del  decongestionamento  del
traffico  su  strada  nonche'  del  raggiungimento  di  standard   di
sicurezza piu' elevati. 
  3. Gli  interventi  agevolativi  previsti  dall'articolo  3,  comma
2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data  dalla  vigenza
dei successivi provvedimenti attuativi.