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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2006, n. 204

Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
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Testo in vigore dal: 21-6-2006
al: 30-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il regio decreto 3  maggio  1923,  n.  1612,  concernente  il
regolamento per l'ordinamento interno  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici; 
  Vista la legge 18 ottobre 1942,  n.  1460,  come  modificata  dalla
legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in
materia di opere pubbliche; 
  Considerato  che  la  citata  legge  18  ottobre  1942,  n.   1460,
disciplina  in  particolare  la  costituzione,  la   competenza,   la
composizione e le attribuzioni del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e del Servizio tecnico centrale; 
  Vista  la  legge  11  febbraio   1994,   n.   109,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'articolo  6,  concernente   la
modifica  della  organizzazione  e  delle  competenze  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
  Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
  Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri, nonche' di enti pubblici; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n.  152,
recante modifiche al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
concernente  la   struttura   organizzativa   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42
e 43, comma 2-septies; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,  n.
184, recante riorganizzazione del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  ed  in  particolare  l'articolo  12  concernente  la
dotazione organica del Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale in  data  20  giugno  2005,  relativo
all'individuazione del numero delle unita'  dirigenziali  di  livello
non generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato  in
ventisei unita'; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto  legislativo
20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal  decreto  legislativo  17
agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186; 
  Ritenuto che in base alle riportate disposizioni  normative  e,  in
particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato  dall'articolo  2
del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con
uno o piu' decreti del Presidente della  Repubblica,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
400, al riordinamento del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
quale organo di consulenza obbligatorio  del  Governo  ed  organo  di
consulenza facoltativo per le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
competenti in materia di lavori pubblici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito, altresi', il parere della Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 marzo 2006; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                               Natura 
  1.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   di   seguito
denominato: «Consiglio  superiore»,  e'  il  massimo  organo  tecnico
consultivo dello Stato e svolge attivita' di  consulenza  facoltativa
per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli
altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici  che  ne
facciano richiesta. 
  2. Il Consiglio superiore e' dotato di piena  autonomia  funzionale
ed organizzativa che ne assicurano  indipendenza  di  giudizio  e  di
valutazione. 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «Art.  4-bis.  - L'organizzazione e la disciplina degli
          uffici  dei  Ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
          emanati  ai  sensi  del  comma 2,  su proposta del Ministro
          competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
          principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Il  regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento
          per  l'ordinamento  interno  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori  pubblici)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          4 agosto 1923, n. 183.
              - La  legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi consultivi
          in materia di opere pubbliche), come modificata dalla legge
          29 novembre   1957,  n.  1208  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre  1957,  n. 319), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1942, n. 304.
              - Il testo dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   19 febbraio   1994,  n.  41,
          supplemento ordinario), e' il seguente:
              «Art.   6   (Modifica   della  organizzazione  e  delle
          competenze  del Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
          1.   E'   garantita   la   piena  autonomia  funzionale  ed
          organizzativa,  nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e di
          valutazione  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
              2. Sostituisce l'art. 8 legge 18 ottobre 1942, n. 1460.
              3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
          dell'art.  1,  terzo  comma, della legge 20 aprile 1952, n.
          524, sono altresi' garantiti:
                a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta
          dall'Autorita';
                b) l'assolvimento    dell'attivita'   di   consulenza
          tecnica;
                c) la  possibilita'  di  far fronte alle richieste di
          consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
              4.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
          proposta   del   Ministro   dei   lavori  pubblici,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
          il  1° gennaio  1996 si provvede ad attribuire al Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  su  materie  identiche o
          affini  a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo,
          poteri  consultivi  i  quali, con disposizioni vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge, siano stati
          affidati   ad   altri   organi   istituiti   presso   altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
          Con  il  medesimo  decreto  si  provvede  ad  integrare  la
          rappresentanza  delle  diverse  amministrazioni dello Stato
          nell'ambito  del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici,
          nonche'  ad  integrare  analogamente  la  composizione  dei
          comitati   tecnici  amministrativi.  Sono  fatte  salve  le
          competenze  del  Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali.
              5.  Il  Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici  di  competenza statale, o comunque finanziati per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          25  milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre
          pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
          ove  esse  ne  facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
          importo  inferiore  a  25 milioni di ECU, le competenze del
          Consiglio  superiore  sono  esercitate dai comitati tecnici
          amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere
          pubbliche,  la  cui composizione viene parimenti modificata
          secondo  quanto  previsto  al  comma 4.  Qualora  il lavoro
          pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
          elementi   di  particolare  rilevanza  e  complessita',  il
          provveditore  sottopone il progetto, con motivata relazione
          illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
              5-bis.  Le  adunanze  delle  sezioni  e  dell'assemblea
          generale  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
          valide  con  la  presenza  di  un terzo dei componenti ed i
          pareri  sono  validi  quando  siano  deliberati con il voto
          favorevole   della   maggioranza   assoluta   dei  presenti
          all'adunanza.
              5-ter.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          esprime   il   parere  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          trasmissione   del   progetto.  Decorso  tale  termine,  il
          procedimento  prosegue  prescindendo  dal  parere  omesso e
          l'amministrazione      motiva      autonomamente     l'atto
          amministrativo da emanare.».
              - Il  testo  dell'art.  7, comma 3 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa - pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario),
          e' il seguente:
              «3. Al  riordino  delle  strutture  di  cui all'art. 3,
          comma 1,  lettera d),  si  provvede,  con  le modalita' e i
          criteri  di  cui  al  comma 4-bis  dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
          della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
          di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
          presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
          del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.».
              - Il   decreto   legislativo   7 agosto  1997,  n.  279
          (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.
              - Il   testo   degli   articoli 9   e  96  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  -  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          21 aprile  1998,  n.  92,  supplemento  ordinario),  e'  il
          seguente:
              «Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli
          uffici  e  delle  strutture centrali e periferiche, nonche'
          degli  organi  collegiali  che  svolgono  le  funzioni  e i
          compiti   oggetto   del  presente  decreto  legislativo  ed
          eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
          con  altri  uffici  o  con  organismi tecnici nazionali, si
          provvede  con  i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 7, comma 4, del
          presente   decreto   legislativo   si  applicano  anche  al
          personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
          trasferimento ad altra amministrazione.».
              «Art.  96 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
          riordino  di  cui  all'art.  9,  sono ricompresi gli uffici
          centrali  e  periferici  dell'amministrazione  dello  Stato
          competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
                a) il  Dipartimento  per  le  aree  urbane  presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
                c) la  direzione  generale  delle opere marittime del
          Ministero dei lavori pubblici;
                d) gli   uffici   del   genio  civile  per  le  opere
          marittime;
                e) la  direzione generale dell'edilizia statale e dei
          servizi speciali;
                f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
              2.  Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile
          per  le  zone  terremotate  di Palermo, Trapani e Agrigento
          istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
              - La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti  pubblici)  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n.
          158.
              - Il   decreto   legislativo  12 giugno  2003,  n.  152
          (Modifiche  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          concernente  la struttura organizzativa del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti a norma dell'art. 1 della
          legge  6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 30 giugno 2003, n. 149.
              - Il  testo degli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies
          del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   del   30 agosto   1999,   n.  203,  supplemento
          ordinario, e il seguente:
              «Art.  41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito  il  Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in materia di identificazione delle
          linee   fondamentali   dell'assetto   del   territorio  con
          riferimento  alle  reti infrastrutturali e al sistema delle
          citta'  e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia  abitativa;  opere marittime e infrastrutture
          idrauliche; trasporti e viabilita'.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
          pubblici  e  dei trasporti e della navigazione, nonche' del
          Dipartimento   per  le  aree  urbane  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
          effetti  degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
          acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
          competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
          di   difesa;   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
          pubblici;  costruzioni  nelle  zone  sismiche; integrazione
          modale fra i sistemi di trasporto;
                b) edilizia residenziale: aree urbane;
                c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
                d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri;
                d-bis) sicurezza  e regolazione tecnica, salvo quanto
          disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
          disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni;
                d-ter) pianificazione  delle  reti, della logistica e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione  delle opere corrispondenti e valutazione dei
          relativi interventi;
                d-quater) politiche  dell'edilizia  concernenti anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
              2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio,  controllo  e  vigilanza nelle aree di cui al
          comma 1,  nonche'  funzioni  di  vigilanza  sui gestori del
          trasporto  derivanti  dalla  legge, dalla concessione e dai
          contratti  di  programma  o di servizio, fatto salvo quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
              «2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della
          Repubblica,  da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, sentite le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative, di
          concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, si provvede, nel
          rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
                a) alla riorganizzazione del Ministero;
                b) al   riordinamento  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
          Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
          gli  altri  enti  pubblici  competenti in materia di lavori
          pubblici.».
              - Il  testo  dell'art.  12  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  2 luglio  2004, n. 184 (Riorganizzazione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2004, n.
          174), e' il seguente:
              «Art.  12  (Dotazione  organica).  -  1.  La  dotazione
          organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella
          A che forma parte integrante del presente regolamento.
              2.  E'  istituito  il  ruolo  unico  del  personale non
          dirigenziale   del   Ministero   nel  quale  confluisce  il
          personale,   proveniente   dai   Ministeri  e  dalle  altre
          strutture  soppresse  o accorpate, indicato nella tabella A
          di  cui  al  comma 1.  Sino  alla costituzione del predetto
          ruolo  unico,  con  decreto  del Ministro, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  regolamento,  e alla conseguente soppressione dei
          ruoli   di   provenienza,   e'   fatta  comunque  salva  la
          possibilita',   nell'ambito  delle  normative  contrattuali
          vigenti,  tenendo  conto delle specifiche professionalita',
          di  utilizzare  il  personale  nelle  diverse articolazioni
          dipartimentali.  Prima  della  costituzione del ruolo, sono
          comunque    portati    a    compimento    i   processi   di
          riqualificazione    previsti   dal   contratto   collettivo
          nazionale   di   lavoro   del   personale   dei   soppressi
          Ministeri.».
              - La  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
          in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'   produttive),   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   27 dicembre  2001,  n.  299,  supplemento
          ordinario.
              - Il   decreto   legislativo  20 agosto  2002,  n.  190
          (Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi   strategici   e   di  interesse  nazionale)  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
          199, supplemento ordinario.
              - Il   decreto   legislativo  17 agosto  2005,  n.  189
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
          2002,  n.  190, in materia di redazione ed approvazione dei
          progetti  e  delle  varianti,  nonche' di risoluzione delle
          interferenze  per  le  opere  strategiche  e  di preminente
          interesse nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 22 settembre 2005, n. 221, supplemento ordinario.
              - Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni
          urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
          della  pubblica amministrazione), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1, legge 27 luglio 2004, n.
          186.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».