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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 15-6-2006
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  11  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
che    istituisce   il   Registro   informatico   degli   adempimenti
amministrativi  per  le  imprese  presso il Ministero delle attivita'
produttive;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3  del  citato articolo 11 che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione   e  le  tecnologie  sono  stabilite  le  modalita'  di
coordinamento,  di  attuazione  e  di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto
all'obiettivo  8.4  (servizi integrati alle imprese) la realizzazione
di  uno  sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati
fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un
  punto    d'accesso   messo   a   disposizione   da   una   pubblica
  amministrazione;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del  21  dicembre  2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003,
recanti    "linee    guida    in    materia    di    digitalizzazione
dell'amministrazione";
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
14  maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 5 luglio
2003,  con  il  quale  sono  individuati  i  progetti  innovativi  da
cofinanziare  ai  sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
  Visto  il  protocollo  d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003
dal   Ministro   delle   attivita'   produttive,   dal  Ministro  per
l'innovazione  e  le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Sentito  il  parere  espresso dalla Conferenza unificata in data 23
settembre 2004;
  Udito  il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                Definizione e contenuto del Registro

  1.  Ai  fini  del presente regolamento per "Registro" si intende il
Registro   informatico   degli  adempimenti  amministrativi  previsto
dall'articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2.  Il  Registro,  istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto
presso  il  Ministero  delle attivita' produttive, fornisce l'accesso
facilitato  alle  informazioni, complete e aggiornate, necessarie per
fruire    dei   servizi   erogati   alle   imprese   dalla   pubblica
amministrazione a livello centrale e locale.
  3.  In  attuazione  dell'articolo  11,  comma  3,  del  de-creto il
presente regolamento disciplina:
    a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la
raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  forniti dalle amministrazioni
pubbliche,  dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori
di   servizi   pubblici   per   dare   seguito  all'obbligo  previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
    b)  le  modalita'  di  attuazione  del Registro e di accesso alle
informazioni,  nonche'  di  connessione  informatica  tra  le diverse
sezioni del sito.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi
          di   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo
          2005,   n.  82  (Codice  delle  amministrazioni  digitali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          e' il seguente:
              "Art.   11   (Registro  informatico  degli  adempimenti
          amministrativi  per  le  imprese). - 1. Presso il Ministero
          delle  attivita'  produttive,  che si avvale a questo scopo
          del   sistema   informativo   delle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il
          Registro  informatico  degli adempimenti amministrativi per
          le  imprese,  di  seguito  denominato  "Registro", il quale
          contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
          previsti  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  l'avvio e
          l'esercizio  delle  attivita'  di  impresa,  nonche' i dati
          raccolti   dalle  amministrazioni  comunali  negli  archivi
          informatici  di  cui  all'art.  24,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112.  Il Registro, che si
          articola  su  base  regionale con apposite sezioni del sito
          informatico,   fornisce,   ove   possibile,   il   supporto
          necessario  a  compilare  in  via  elettronica  la relativa
          modulistica.
              2.  E'  fatto  obbligo  alle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  ai  concessionari  di  lavori e ai concessionari e
          gestori   di   servizi  pubblici,  di  trasmettere  in  via
          informatica   al   Ministero   delle  attivita'  produttive
          l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi  necessari per
          l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del  Ministro  delle  attivita'
          produttive  e  del Ministro delegato per l'innovazione e le
          tecnologie,  sono  stabilite le modalita' di coordinamento,
          di   attuazione  e  di  accesso  al  Registro,  nonche'  di
          connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
              4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti
          telematici,  individuati  con  decreto  del  Ministro delle
          attivita' produttive.
              5.  Del Registro possono avvalersi le autonomie locali,
          qualora  non  provvedano in proprio, per i servizi pubblici
          da loro gestiti.
              6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo si  provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della
          legge 29 luglio 2003, n. 229".
              -  Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - La  direttiva  del  Ministro  per  l'innovazione e le
          tecnologie  18 dicembre  2003  (Linee  guida  in materia di
          digitalizzazione  dell'amministrazione per l'anno 2004), e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
          2004.
              - La  direttiva  del  Ministro  per  l'innovazione e le
          tecnologie  20 dicembre  2002  (Linee  guida  in materia di
          digitalizzazione dell'amministrazione), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003.
              - La  direttiva  del  Ministro  per  l'innovazione e le
          tecnologie  21 dicembre  2001  (Linee  guida  in materia di
          digitalizzazione dell'amministrazione), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002.
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie  14 maggio  2003  (Utilizzo  e  disciplina delle
          funzioni  di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il
          Fondo  di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  nel
          settore  informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo
          periodo,  della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2003.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
          vedano le note alle premesse.