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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.

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Testo in vigore dal: 15-6-2006
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  11  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
che    istituisce   il   Registro   informatico   degli   adempimenti
amministrativi  per  le  imprese  presso il Ministero delle attivita'
produttive;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3  del  citato articolo 11 che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione   e  le  tecnologie  sono  stabilite  le  modalita'  di
coordinamento,  di  attuazione  e  di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto
all'obiettivo  8.4  (servizi integrati alle imprese) la realizzazione
di  uno  sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati
fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un
  punto    d'accesso   messo   a   disposizione   da   una   pubblica
  amministrazione;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del  21  dicembre  2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003,
recanti    "linee    guida    in    materia    di    digitalizzazione
dell'amministrazione";
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
14  maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 5 luglio
2003,  con  il  quale  sono  individuati  i  progetti  innovativi  da
cofinanziare  ai  sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
  Visto  il  protocollo  d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003
dal   Ministro   delle   attivita'   produttive,   dal  Ministro  per
l'innovazione  e  le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Sentito  il  parere  espresso dalla Conferenza unificata in data 23
settembre 2004;
  Udito  il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                Definizione e contenuto del Registro

  1.  Ai  fini  del presente regolamento per "Registro" si intende il
Registro   informatico   degli  adempimenti  amministrativi  previsto
dall'articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2.  Il  Registro,  istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto
presso  il  Ministero  delle attivita' produttive, fornisce l'accesso
facilitato  alle  informazioni, complete e aggiornate, necessarie per
fruire    dei   servizi   erogati   alle   imprese   dalla   pubblica
amministrazione a livello centrale e locale.
  3.  In  attuazione  dell'articolo  11,  comma  3,  del  de-creto il
presente regolamento disciplina:
    a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la
raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  forniti dalle amministrazioni
pubbliche,  dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori
di   servizi   pubblici   per   dare   seguito  all'obbligo  previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
    b)  le  modalita'  di  attuazione  del Registro e di accesso alle
informazioni,  nonche'  di  connessione  informatica  tra  le diverse
sezioni del sito.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  11  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
che    istituisce   il   Registro   informatico   degli   adempimenti
amministrativi  per  le  imprese  presso il Ministero delle attivita'
produttive;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3  del  citato articolo 11 che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione   e  le  tecnologie  sono  stabilite  le  modalita'  di
coordinamento,  di  attuazione  e  di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto
all'obiettivo  8.4  (servizi integrati alle imprese) la realizzazione
di  uno  sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati
fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un
  punto    d'accesso   messo   a   disposizione   da   una   pubblica
  amministrazione;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del  21  dicembre  2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003,
recanti    "linee    guida    in    materia    di    digitalizzazione
dell'amministrazione";
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
14  maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 5 luglio
2003,  con  il  quale  sono  individuati  i  progetti  innovativi  da
cofinanziare  ai  sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
  Visto  il  protocollo  d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003
dal   Ministro   delle   attivita'   produttive,   dal  Ministro  per
l'innovazione  e  le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Sentito  il  parere  espresso dalla Conferenza unificata in data 23
settembre 2004;
  Udito  il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                Definizione e contenuto del Registro

  1.  Ai  fini  del presente regolamento per "Registro" si intende il
Registro   informatico   degli  adempimenti  amministrativi  previsto
dall'articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2.  Il  Registro,  istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto
presso  il  Ministero  delle attivita' produttive, fornisce l'accesso
facilitato  alle  informazioni, complete e aggiornate, necessarie per
fruire    dei   servizi   erogati   alle   imprese   dalla   pubblica
amministrazione a livello centrale e locale.
  3.  In  attuazione  dell'articolo  11,  comma  3,  del  de-creto il
presente regolamento disciplina:
    a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la
raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  forniti dalle amministrazioni
pubbliche,  dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori
di   servizi   pubblici   per   dare   seguito  all'obbligo  previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
    b)  le  modalita'  di  attuazione  del Registro e di accesso alle
informazioni,  nonche'  di  connessione  informatica  tra  le diverse
sezioni del sito.