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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
    Titolo I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
    Capo I
    Politiche di pari opportunità
  • 2
  • Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Consigliere e consiglieri di parità
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Comitato per l'imprenditoria femminile
  • 21
  • 22
  • PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI
    Titolo I
    RAPPORTI TRA CONIUGI
  • 23
  • CONTRASTO ALLA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
  • 24
  • PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI
    Titolo I
    PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO
    Capo I
    Nozioni di discriminazione
  • 25
  • 26
  • Divieti di discriminazione
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Tutela giudiziaria
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • Promozione delle pari opportunità
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Tutela e sostegno della maternità e paternità
  • 51
  • PARI OPPORTUNITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA
    Capo I
    Azioni positive per l'imprenditoria femminile
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI
    Titolo I
    PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE
    Capo I
    Elezione dei membri del Parlamento europeo
  • 56
  • 57
  • 58
Testo in vigore dal: 15-6-2006
al: 19-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
delega  al  Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il
riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita'
tra  uomo  e  donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra
loro  le  disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni
forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di
detto   coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per  garantire  la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa,  anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nella riunione del 27 febbraio
2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge
il prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro per le pari opportunita', di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Divieto di discriminazione tra  uomo e donna (legge 14 marzo 1985, n.
                          132, articolo 1)

  1.  Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure
volte  ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata
sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere
o  di  impedire  il  riconoscimento,  il  godimento o l'esercizio dei
diritti  umani  e  delle  liberta'  fondamentali  in  campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
delega  al  Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il
riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita'
tra  uomo  e  donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra
loro  le  disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni
forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di
detto   coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per  garantire  la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa,  anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nella riunione del 27 febbraio
2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge
il prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro per le pari opportunita', di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Divieto di discriminazione tra  uomo e donna (legge 14 marzo 1985, n.
                          132, articolo 1)

  1.  Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure
volte  ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata
sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere
o  di  impedire  il  riconoscimento,  il  godimento o l'esercizio dei
diritti  umani  e  delle  liberta'  fondamentali  in  campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.