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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 197

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/6/2006
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   Regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n.
430, e' inserito il seguente:
    "Art. 1-bis (Previdenza complementare). - 1. La regione favorisce
l'accesso  alla  previdenza  complementare  regionale  promovendo  la
costituzione   e  il  funzionamento  di  appositi  fondi  pensione  o
stipulando   apposite  convenzioni  con  altri  fondi  pensioni  gia'
esistenti.
  2.  La  regione  disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti  dalla  legislazione  statale,  il  funzionamento dei fondi
pensione a carattere regionale.
  3.   I   fondi  di  cui  al  presente  articolo  possono  avvalersi
direttamente   dei   servizi  forniti  dalle  strutture  di  supporto
istituite  e  delle  misure  ed  interventi  previsti dalle normative
regionali,  in  base  a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto
della normativa comunitaria.
  4.  Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro
che  gia'  aderiscono  ad  altri fondi pensione, nonche' il personale
ispettivo,   dirigente,   docente   ed  educativo  delle  istituzioni
scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla
Azienda  USL  della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre
pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come
previsto   dalla  relativa  normativa  statale,  in  armonia  con  le
disposizioni contrattuali collettive regionali.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e i regolamenti.
              -  Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
          26 febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per la Valle
          d'Aosta),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 59 del
          10 marzo 1948, e' il seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso".
              - La  legge  costituzionale  23 settembre  1993,  n.  2
          (Modifiche  e  integrazioni  agli  statuti  speciali per la
          Valle  d'Aosta,  per  la  Sardegna,  per  il Friuli-Venezia
          Giulia  e per il Trentino-Alto Adige.), e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  28 dicembre  1989,  n. 430
          (Norme  di attuazione dello statuto speciale per la regione
          Valle  d'Aosta  in  materia  di previdenza ed assicurazioni
          sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
          1990, n. 12.