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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 196

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/6/2006
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo 107,  comma primo,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto  l'assenso  espresso  dalla regione Lombardia e dalla regione
Veneto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 1  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 1, dopo le parole: «Province di Trento e di Bolzano»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche' dei comuni in Provincia di
Vicenza  e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso
i  quali  vige  il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia
autonoma di Trento,»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Le  modalita' di attuazione della disposizione di cui al
comma 1  riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e
di  Brescia  sono  stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma
interessata,   con   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del
territorio,  da  adottarsi  entro  un  anno  dalla data di entrata in
vigore della predetta disposizione.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Trentino-Alto  Adige  recanti  modifiche  e integrazioni al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
          569,  in materia di catasto terreni e urbano) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161.
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,   comma quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il  decreto  legislativo  18 maggio  2001, n. 280, e'
          citato nella nota al titolo.
              - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              «Con  decreti  legislativi  saranno emanate le norme di
          attuazione  del  presente  statuto, sentita una commissione
          paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
          rappresentanza  dello  Stato,  due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.».
          Nota all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          18 maggio  2001,  n.  280,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
              «Art.  1  (Disposizioni in materia di catasto terreni e
          urbano).  1.  Le funzioni amministrative statali in materia
          di  catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di
          Trento  e  di  Bolzano,  nonche' dei comuni in provincia di
          Vicenza   e  in  provincia  di  Brescia,  che  ne  facciano
          richiesta,  presso  i  quali  vige  il  sistema  dei  libri
          fondiari  gestito  dalla provincia autonoma di Trento, sono
          esercitate,   per   delega   dello  Stato,  dalle  province
          autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.
              1-bis. Le modalita' di attuazione della disposizione di
          cui  al  comma 1  riguardante  i  comuni  interessati delle
          province  di  Vicenza  e  di Brescia sono stabilite, previa
          intesa   con   le   province   autonome   interessate,  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da
          emanarsi   entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          predetta disposizione.
              2.   Le   funzioni   amministrative   delegate  vengono
          esercitate  dagli  organi  provinciali  in conformita' alle
          direttive  emanate  dal Ministero delle finanze. In caso di
          difformita'  dalle  direttive  emanate  dal Ministero delle
          finanze   o   di   persistenti   inattivita'  degli  organi
          provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
          le  attivita'  relative  alle  materie  delegate comportino
          adempimenti  propri dell'amministrazione da svolgersi entro
          termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti
          dalla  natura  degli  interventi, il Ministro delle finanze
          puo'   disporre   il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione    dell'amministrazione    provinciale.   Alle
          riunioni  del  comitato direttivo dell'organismo tecnico di
          cui  all'art.  67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  concernenti  questioni di diretto interesse delle due
          province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle
          province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il
          coordinamento  tecnico  delle  funzioni  amministrative  in
          materia  di  catasto  terreni  e  urbano  delegate  con  il
          presente decreto.
              3.  Le  province  sono, altresi', delegate a fissare le
          tipologie  e gli importi dei tributi speciali catastali e a
          provvedere  alla  loro  riscossione.  Gli introiti relativi
          confluiscono  nei rispettivi bilanci provinciali secondo le
          modalita'  di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il
          decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
              4.  La  delega delle funzioni amministrative statali in
          materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  decorre dalla data prevista con
          legge  regionale  per  l'operativita' della delega da parte
          della  regione stessa alle province autonome di Trento e di
          Bolzano  delle  funzioni amministrative in materia di libri
          fondiari.   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 luglio  1978,  n.  569,  e'  abrogato  con effetto dalla
          stessa  data.  Entro  60  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della legge regionale la regione, previa intesa con
          ciascuna  provincia autonoma competente per territorio, con
          uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime
          i  beni  immobili  utilizzati dalla regione come sede degli
          uffici  del  catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli
          gia'  trasferiti  dallo  Stato alla regione per l'esercizio
          delle  medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il
          personale   addetto  agli  uffici  medesimi.  Al  personale
          trasferito   e'  assicurato  il  rispetto  della  posizione
          giuridica  e  del trattamento economico in godimento presso
          la regione.
              5.  I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni
          immobili  costituiscono  titolo  per  la intavolazione e la
          voltura  catastale,  a  favore  delle  province,  dei  beni
          immobili    alle    stesse    trasferiti   ai   sensi   del
          comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle
          relative  ai  beni  mobili si applica l'art. 14 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
              6.  Le  somme  dovute  dallo Stato per il rimborso alle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli oneri
          conseguenti  allo  svolgimento delle funzioni delegate sono
          determinate,  al  netto dei tributi speciali introitati nei
          bilanci   provinciali,   nell'ambito  dell'accordo  di  cui
          all'art.  78  dello  statuto  e  dell'art.  10  del decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».