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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 192

Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/6/2006
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto   il  decreto  legislativo  21 marzo  2005,  n.  73,  recante
attuazione  della  direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2003, ed in particolare
l'articolo 1, comma 4;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996,   e   successive  attuazioni  e  modificazioni,  relativo  alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo   del  loro  commercio,  ed  in  particolare  l'articolo 3,
relativo al campo di applicazione dello stesso;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1808/2001  della Commissione, del
30 agosto  2001,  e  successive  attuazioni  e modificazioni, recante
modalita' per applicazione del regolamento (CE) n. 338/97;
  Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.   357,   e  successive  modificazioni,  recante  attuazione  della
direttiva   92/43/CE,   relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 1° marzo 2006;
  Acquisito   il  parere  della  Commissione  XIV  della  Camera  dei
deputati;
  Considerato che le Commissioni XIII della Camera dei deputati e 1ª,
13ª  e  14ª  del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere
nei termini prescritti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali:
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
                        21 marzo 2005, n. 73
  1.  All'articolo 2,  del  decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Ai  fini  del  presente  decreto  per giardino zoologico si
intende  qualsiasi  struttura  pubblica  o  privata  che  persegue le
finalita'   di   cui   all'articolo 1,   ha  carattere  permanente  e
territorialmente  stabile,  e' aperta ed amministrata per il pubblico
almeno  sette  giorni  all'anno  ed espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti,
in  particolare,  ma  non  esclusivamente, alle specie animali di cui
agli  allegati  al  regolamento  (CE)  n.  338/97, del Consiglio, del
9 dicembre  1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge
11 febbraio  1992,  n.  157,  e  successive modificazioni, nonche' al
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni.»;
    b) al  secondo  periodo  del  comma 2  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  «, nonche' le strutture che espongono un numero di
esemplari  o  di  specie  giudicato  non  significativo  ai  fini del
perseguimento  delle  finalita'  di  cui all'articolo 1 e tale da non
compromettere  dette finalita', da individuarsi con provvedimento del
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di concerto
con  i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali,
acquisto   il   parere   della   Commissione   scientifica   di   cui
all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa
richiesta della struttura interessata».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stata redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              Il   decreto  legislativo  21 marzo  2005,  n.  73,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.
              La  direttiva  1999/22/CE  e'  pubblicata nella GUCE n.
          L. 94 del 9 aprile 1999.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          31 ottobre   2003,   n.   306,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
              «4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nei
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1».
              Il  regolamento (CE) n. 338/97 e' pubblicato nella GUCE
          n. L. 61 del 3 marzo 1997.
              Il  regolamento  (CE)  n. 1808/2001 e' pubblicato nella
          GUCE n. L. 250 del 19 settembre 2001.
              La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
          1997,  n.  357,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
              La  direttiva  92/43/CE  e'  pubblicata  nella  GUCE n.
          L. 206 del 22 luglio 1992.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
                «Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
              «Art.  8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata.
              1.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          unificata  per  le materie ed i compiti di interesse comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza Stato-citta' ed autoriomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI
          e  sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI. Dei
          quattordici sindaci designati dalIANCI cinque rappresentano
          le  citta'  individuate  dall'art.  17 della legge 8 giugno
          1990,  n.  142. Alle riunioni possono essere invitati altri
          membri    del    Governo,    nonche'    rappresentanti   di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua  delega,  dal  Ministro  per gli affari regionali o, se
          tale    incarico    non    e'   conferito,   dal   Ministro
          dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              Il  testo  vigente  dell'art. 2 del decreto legislativo
          21 marzo  2005, n. 73, come modificato dal presente decreto
          cosi' recita:
                «Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione.
              1.  Ai fini del presente decreto per giardino zoologico
          si  intende  qualsiasi  struttura  pubblica  o  privata che
          persegue  le  finalita'  di  cui  all'art.  1, ha carattere
          permanente   e   territorialmente  stabile,  e'  aperta  ed
          amministrata  per  il pubblico almeno sette giorni all'anno
          ed  espone  e  mantiene  animali vivi di specie selvatiche,
          anche  nate  ed  allevate  in  cattivita'  appartenenti, in
          particolare,  ma non esclusivamente, alle specie animali di
          cui  agli  allegati  al  regolamento  (CE)  n.  338/97, del
          Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
          modificazioni,  alla  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, e
          successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 settembre  1997,  n. 357, e successive
          modificazioni.
              2.  Sono escluse dal campo di applicazione del presente
          decreto  i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite
          alla   cura   della  fauna  selvatica  di  cui  alla  legge
          11 febbraio  1992, n. 157, e successive modificazioni, e le
          strutture che detengono animali appartenenti a specie delle
          classi  Aves  e  Mammalia allevate nel territorio nazionale
          per  fini  zootecnici  ed  agroalimentari.  Sono, altresi',
          escluse  le  strutture  di natura scientifica che detengono
          animali  a  scopo  di  ricerca,  autorizzate  ai  sensi del
          decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 116, nonche' le
          strutture  che espongono un numero di esemplari o di specie
          giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle
          finalita'  di  cui  all'art.  1 e tale da non compromettere
          dette  finalita',  da  individuarsi  con  provvedimento del
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di
          concerto  con  i  Ministeri  della salute e delle politiche
          agricole  e forestali, acquisto il parere della Commissione
          scientifica   di  cui  all'art.  4,  comma 5,  della  legge
          11 febbraio  1992, n. 150, previa richiesta della struttura
          interessata.».