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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/6/2006
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   18 aprile  2005,  n.  62,  ed  in  particolare
l'articolo 3;
  Visto  il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Visto  il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   15 febbraio   1963,   n.   281,  e  successive
modificazioni;
  Viste  le  linee guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei
mangimi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e della
giustizia,  di  concerto con i Ministri della salute, delle politiche
agricole e forestali e delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 18, 19 e 20 del
regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti
generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18 aprile
          2005,  n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
          2005,  n. 96, supplemento ordinario, recante: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          2004.»:
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
              - Il  regolamento  (CE) n. 178/2002 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
              - Il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
          «Attuazione  della direttiva n. 93/43/CEE e della direttiva
          n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  89/395/CEE e della direttiva
          89/396/CEE  concernenti l'etichettatura, la presentazione e
          la pubblicita' dei prodotti alimentari.».
              - La  legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
          della preparazione e del commercio dei mangimi.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  regolamento  (CE) n. 178/2002 vedi note alle
          premesse.