stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/6/2006
nascondi
Testo in vigore dal: 7-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   18 aprile  2005,  n.  62,  ed  in  particolare
l'articolo 3;
  Visto  il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Visto  il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   15 febbraio   1963,   n.   281,  e  successive
modificazioni;
  Viste  le  linee guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei
mangimi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e della
giustizia,  di  concerto con i Ministri della salute, delle politiche
agricole e forestali e delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 18, 19 e 20 del
regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti
generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   18 aprile  2005,  n.  62,  ed  in  particolare
l'articolo 3;
  Visto  il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Visto  il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   15 febbraio   1963,   n.   281,  e  successive
modificazioni;
  Viste  le  linee guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei
mangimi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e della
giustizia,  di  concerto con i Ministri della salute, delle politiche
agricole e forestali e delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 18, 19 e 20 del
regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti
generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.