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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2006, n. 187

Regolamento sulla istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della banca di dati informatica denominata «Opportunità territoriali di investimento».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/6/2006
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 4-6-2006
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive
modificazioni  ed  integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto   il   proprio   decreto   in  data  23 luglio  2002  recante
«Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002,
n. 207;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in  materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, gli
articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni;
  Viste  le  direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del   16 gennaio   2002,   recante  «Sicurezza  informatica  e  delle
telecomunicazioni  nella  pubblica  amministrazione», del 18 dicembre
2003,   recante   «Linee   guida   in   materia  di  digitalizzazione
dell'amministrazione per l'anno 2004» e del 19 dicembre 2003, recante
«Sviluppo  ed  utilizzazione dei programmi informatici da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
  Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante «Delega di funzioni
al  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri dott. Gianni Letta»;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 21 dicembre 2005;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006,
n. 711;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Istituzione e finalita' della banca di dati
  1.  E'  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito
denominato  Dipartimento,  la  banca  di  dati informatica Guida agli
investimenti   locali,   denominata   «Opportunita'  Territoriali  di
Investimento».
  2.  Nella  banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati
per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali
determinate;  dati  relativi  alle  leggi  nazionali  e  regionali di
incentivazione  alle attivita' produttive e dati relativi ad impianti
e  stabilimenti  produttivi  ove  si  sono verificate rilevanti crisi
aziendali  inseriti  in  specifiche  schede informative, corredate di
immagini.
  3.   La   finalita'  della  banca  di  dati  e'  la  promozione  di
opportunita'  di  investimento  nelle aree di grave crisi industriale
presenti     sul    territorio    nazionale    per    agevolare    la
reindustrializzazione  e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la
diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere,
dei dati di cui all'articolo 2.
  4.  La  banca di dati informatica e' uno degli strumenti tecnici di
supporto   allo   svolgimento   delle   funzioni   istituzionali  del
Dipartimento,  ai  sensi  dell'articolo 13 del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: «Il Dipartimento
opera  altresi'  in  materia  di  conoscenza  e  coordinamento  delle
situazioni   economiche  ed  occupazionali  a  livello  locale  e  di
interventi  per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti
della programmazione negoziata».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 95 e 97 della
          Costituzione:
              «Art.  95.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri
          dirige   la   politica   generale   del  Governo  e  ne  e'
          responsabile.  Mantiene  la unita' di indirizzo politico ed
          amministrativo,  promovendo  e  coordinando l'attivita' dei
          Ministri.
              I  Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
          del  Consiglio  dei  ministri, e individualmente degli atti
          dei loro dicasteri.
              La  legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio   e   determina  il  numero,  le  attribuzioni  e
          l'organizzazione dei Ministeri.».
              «Art.  97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari.».
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.».
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e detta disposizioni
          sulla organizzazione dei ministeri.
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», e
          disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              -   Il  testo  degli  articoli  18  e  19  del  decreto
          legislativo  30  giugno  2003, n. 196 (Codice in materia di
          protezione dei dati personali), e' il seguente:
              «Art.  18  (Principi  applicabili a tutti i trattamenti
          effettuati  da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del
          presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
          gli enti pubblici economici.
              2.  Qualunque trattamento di dati personali da parte di
          soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali.
              3.  Nel  trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
          presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
          in  relazione  alla  diversa natura dei dati, nonche' dalla
          legge e dai regolamenti.
              4.  Salvo  quanto  previsto  nella  Parte  II  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
          pubblici,  i  soggetti  pubblici  non  devono richiedere il
          consenso dell'interessato.
              5.  Si  osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in
          tema di comunicazione e diffusione».
              «Art.  19  (Principi applicabili al trattamento di dati
          diversi   da  quelli  sensibili  e  giudiziari).  -  1.  Il
          trattamento  da  parte  di un soggetto pubblico riguardante
          dati   diversi   da   quelli   sensibili  e  giudiziari  e'
          consentito,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 18,
          comma 2,  anche  in  mancanza  di  una  norma di legge o di
          regolamento che lo preveda espressamente.
              2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
          altri  soggetti  pubblici  e' ammessa quando e' prevista da
          una  norma  di  legge o di regolamento. In mancanza di tale
          norma  la  comunicazione  e'  ammessa  quando  e'  comunque
          necessaria  per  lo svolgimento di funzioni istituzionali e
          puo'  essere  iniziata  se  e'  decorso  il  termine di cui
          all'art.  39,  comma 2,  e non e' stata adottata la diversa
          determinazione ivi indicata.
              3.  La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
          privati  o  a  enti  pubblici  economici e la diffusione da
          parte  di  un  soggetto  pubblico  sono  ammesse unicamente
          quando   sono   previste   da  una  norma  di  legge  o  di
          regolamento.».