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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006, n. 185

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 3-6-2006
al: 31-12-2018
aggiornamenti all'articolo
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che prevede la definizione, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, di modalita' e criteri per l'individuazione,  da  parte
delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come  soggetto  portatore
di handicap; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visti, in particolare, gli articoli  3,  12  e  13  della  suddetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  24  febbraio
1994, concernente l'atto di indirizzo  e  coordinamento  relativo  ai
compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni  portatori
di handicap; 
  Visto il decreto-legge 3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di  interventi  e  servizi
sociali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sancita  nella
seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato  della  Repubblica,  espressi  da  entrambe  le
commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e del Ministro della salute; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
  1. Il presente decreto stabilisce le  modalita'  e  i  criteri  per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap,  a  norma  di
quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della  legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              -   Il   testo   dell'art.  35,  comma 7,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria   2003)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il seguente:
              «Art.  35  (Misure  di  razionalizzazione in materia di
          organizzazione scolastica). (Omissis).
              7.  Ai  fini  dell'integrazione scolastica dei soggetti
          portatori   di  handicap  si  intendono  destinatari  delle
          attivita'  di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
          legge  5 febbraio  1992,  n. 104, gli alunni che presentano
          una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
          o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
          al  rapporto  insegnanti/alunni  in  presenza  di  handicap
          particolarmente  gravi,  di  cui  all'art.  40  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  e'  autorizzata dal dirigente
          preposto   all'ufficio   scolastico  regionale  assicurando
          comunque  le  garanzie  per  gli  alunni  in  situazione di
          handicap  di  cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
          1992,  n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
          portatore  di  handicap  provvedono  le  aziende  sanitarie
          locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
          e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri  da  emanare,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281, e previo parere delle competenti
          Commissioni   parlamentari,   su   proposta   dei  Ministri
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e della
          salute,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge.
              (Omissis)».
              -  Il  testo  degli  articoli 3,  12  e  13 della legge
          5 febbraio  1002,  n.  104  (Legge quadro per l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate), e' il seguente:
              «Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
              2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
              4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
              «Art.  12  (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
          1.  Al  bambino  da  0  a  3 anni handicappato e' garantito
          l'inserimento negli asili nido.
              2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione  della persona handicappata nelle sezioni di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado e nelle istituzioni
          universitarie.
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo  delle  potenzialita'  della  persona handicappata
          nell'apprendimento,  nella comunicazione, nelle relazioni e
          nella socializzazione.
              4.    L'esercizio    del   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione  non  puo' essere impedito da difficolta' di
          apprendimento  ne'  da  altre  difficolta'  derivanti dalle
          disabilita' connesse all'handicap.
              5.    All'individuazione   dell'alunno   come   persona
          handicappata   ed   all'acquisizione  della  documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale  ai fini della formulazione di un piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente,  con  la  collaborazione dei genitori della
          persona  handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante   operatore   psico-pedagogico  individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione.  Il  profilo indica le caratteristiche fisiche,
          psichiche  e  sociali  ed  affettive  dell'alunno e pone in
          rilievo  sia  le  difficolta'  di apprendimento conseguenti
          alla  situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
          sia  le  capacita'  possedute  che devono essere sostenute,
          sollecitate  e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
              6.  Alla  elaborazione  del profilo dinamico-funzionale
          iniziale  seguono,  con  il  concorso degli operatori delle
          unita'  sanitarie  locali,  della  scuola e delle famiglie,
          verifiche   per   controllare   gli   effetti  dei  diversi
          interventi    e    l'influenza   esercitata   dall'ambiente
          scolastico.
              7.  I  compiti  attribuiti alle unita' sanitarie locali
          dai  commi 5  e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
          con  apposito  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
          sensi  dell'art.  5,  primo  comma, della legge 23 dicembre
          1978, n. 833.
              8.  Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore.
              9.   Ai   minori   handicappati   soggetti  all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e  l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
          studi,  d'intesa  con le unita' sanitarie locali e i centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati  con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
          della  previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
          minori   ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali  sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi  anche  i  minori ricoverati nei centri di degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata  l'impossibilita'  della  frequenza  della scuola
          dell'obbligo  per  un periodo non inferiore a trenta giorni
          di   lezione.   La  frequenza  di  tali  classi,  attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita'  svolte  dai docenti in servizio presso il centro
          di  degenza,  e'  equiparata ad ogni effetto alla frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti.
              10.  Negli  ospedali,  nelle cliniche e nelle divisioni
          pediatriche  gli  obiettivi  di  cui  al  presente articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale    in    possesso    di    specifica   formazione
          psico-pedagogica  che abbia una esperienza acquisita presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.».
              «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi  comuni  delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
          universita'  si  realizza,  fermo  restando quanto previsto
          dalle  leggi  11 maggio  1976,  n. 360, e 4 agosto 1977, n.
          517, e successive modificazioni, anche attraverso:
                a) la    programmazione    coordinata   dei   servizi
          scolastici   con   quelli   sanitari,  socio-assistenziali,
          culturali,  ricreativi,  sportivi e con altre attivita' sul
          territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
          gli   enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'
          sanitarie  locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
          stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, con decreto del
          Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
          per  gli  affari  sociali e della sanita', sono fissati gli
          indirizzi  per  la stipula degli accordi di programma. Tali
          accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
          attuazione  e  verifica  congiunta  di  progetti educativi,
          riabilitativi   e   di   socializzazione  individualizzati,
          nonche' a forme di integrazione tra attivita' scolastiche e
          attivita'  integrative extrascolastiche. Negli accordi sono
          altresi'  previsti  i requisiti che devono essere posseduti
          dagli  enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
          alle attivita' di collaborazione coordinate;
                b) la  dotazione  alle  scuole  e alle universita' di
          attrezzature  tecniche  e  di  sussidi didattici nonche' di
          ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico, ferma restando la
          dotazione   individuale  di  ausili  e  presidi  funzionali
          all'effettivo  esercizio  del  diritto  allo  studio, anche
          mediante   convenzioni  con  centri  specializzati,  aventi
          funzione   di   consulenza   pedagogica,  di  produzione  e
          adattamento di specifico materiale didattico;
                c) la  programmazione  da  parte  dell'universita' di
          interventi  adeguati  sia al bisogno della persona sia alla
          peculiarita' del piano di studio individuale;
                d) l'attribuzione,    con    decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  emanare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,  di  incarichi  professionali  ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
                e) la   sperimentazione   di   cui   al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31 maggio  1974,  n. 419, da
          realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
              2.  Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
          e  le  unita'  sanitarie  locali possono altresi' prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili  nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
          di  avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 luglio   1977,   n.  616,  e  successive  modificazioni,
          l'obbligo  per  gli enti locali di fornire l'assistenza per
          l'autonomia  e  la comunicazione personale degli alunni con
          handicap  fisici  o sensoriali, sono garantite attivita' di
          sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
              4.  I  posti  di  sostegno  per la scuola secondaria di
          secondo  grado  sono  determinati nell'ambito dell'organico
          del  personale  in  servizio alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  in  modo  da assicurare un rapporto
          almeno  pari  a  quello  previsto  per  gli  altri gradi di
          istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilita'
          finanziarie  all'uopo  preordinate  dall'art.  42, comma 6,
          lettera h).
              -  Il  testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre  2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 giugno 2003, n. 132), e' il seguente:
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              5.  Nella  scuola  secondaria  di primo e secondo grado
          sono   garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,  con
          priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
          lettera e),    realizzate    con    docenti   di   sostegno
          specializzati,  nelle  aree  disciplinari individuate sulla
          base  del  profilo  dinamico-funzionale  e  del conseguente
          piano educativo individualizzato.
              6.    Gli    insegnanti   di   sostegno   assumono   la
          contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
          partecipano  alla  programmazione  educativa  e didattica e
          alla  elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
          dei  consigli  di interclasse, dei consigli di classe e dei
          collegi dei docenti.
              6-bis.     Agli    studenti    handicappati    iscritti
          all'universita'  sono garantiti sussidi tecnici e didattici
          specifici,  realizzati  anche  attraverso le convenzioni di
          cui  alla  lettera b)  del  comma 1, nonche' il supporto di
          appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
          universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
          destinate  alla  copertura  degli  oneri di cui al presente
          comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          24 febbraio  1994  reca: «Atto di indirizzo e coordinamento
          relativo  ai  compiti  delle  unita'  sanitarie  locali  in
          materia di alunni portatori di handicap.».
              - Il  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:
          «Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico 2001/2002.».
              - La  legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro
          per  la realizzazione del sistema integrato di interventi e
          servizi sociali.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997, n.
          202), e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentati di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  35,  comma 7  delle legge
          27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.