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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 176

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/5/2006
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Testo in vigore dal: 31-5-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo 107,  comma  primo,  del  citato  decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  Al  quarto  comma dell'articolo 19  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  22 marzo  1974,  n.  381, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: «I beni immobili che risultino non piu' funzionali
alla  viabilita' stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel
precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di
consegna   redatti,  anche  di  volta  in  volta,  di  intesa  fra  i
rappresentanti     della    Provincia    autonoma    interessata    e
dell'amministrazione  statale  competente. Tali verbali costituiscono
titolo   per  l'intavolazione,  su  richiesta  del  Presidente  della
Provincia autonoma.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
          1974,  n.  381  (Norme  di  attuazione dello statuto per la
          regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica ed opere
          pubbliche)  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          27 agosto 1974, n. 223.
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,    comma quinto   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
          1974, n. 381, e' citato nella nota al titolo.
              - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  quarto comma dell'art. 19 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «4. I   beni   immobili   espropriati  dalle  provincie
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, secondo le procedure di
          cui   alle   rispettive   normative   provinciali,  per  la
          costruzione,  l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione
          delle  strade  statali sono intavolati a favore del demanio
          dello  Stato  - ramo strade. Sono intavolati alla provincia
          autonoma   territorialmente   competente,  su  istanza  del
          rispettivo  presidente,  i  relitti  stradali  gia' facenti
          parte  del  demanio dello Stato - ramo strade, derivanti da
          interventi predetti. I beni immobili che risultino non piu'
          funzionali alla viabilita' stradale dello Stato, diversi da
          quelli  previsti  nel  precedente  periodo, sono trasferiti
          sulla  base  di appositi verbali di consegna redatti, anche
          di  volta  in  volta,  di intesa fra i rappresentanti della
          provincia   autonoma   interessata  e  dell'amministrazione
          statale  competente.  Tali verbali costituiscono titolo per
          l'intavolazione,   su   richiesta   del   presidente  della
          provincia autonoma.».