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DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2006, n. 175

Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/5/2006
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Testo in vigore dal: 30-5-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 4;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo 1993, n. 93, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
226;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1996;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26  maggio  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 2000, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e non essendo stati espressi nei termini di legge
i  pareri  da  parte  delle  competenti  Commissioni del Senato della
Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze, per gli
affari regionali e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
  1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 1, al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 2
della  legge  30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni";
    b) l'articolo 6 e' soppresso;
    c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7  (Importazione  da  Paesi  terzi).  - 1. L'importazione di
sperma  di  animali  della specie bovina da Paesi terzi e' consentita
esclusivamente  da  quei  Paesi  che  figurano nell'elenco pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  predisposto e
aggiornato dalla Commissione europea.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
                              interim)
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          31 ottobre   2003,   n.  306,  recante:  "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003".
              "4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.".
              -  Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, reca:
          "Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi
          intracomunitari  ed  alle  importazioni  sperma  di animali
          della specie bovina".
              -  Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/662/CEE  e  90/425/CEE
          relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
          animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
          negli scambi intracomunitari".
              -  Il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 93, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  90/675/CEE e della direttiva
          91/496/CEE   relative   all'organizzazione   dei  controlli
          veterinari  su  prodotti  e animali in provenienza da Paesi
          terzi e introdotti nella Comunita' europea".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
          1992,  n.  226,  reca:  "Regolamento  di  attuazione  della
          direttiva   88/407/CEE  concernente  le  norme  di  polizia
          sanitaria  applicabili  agli  scambi intracomunitari e alle
          importazioni  di  sperma  di  animali  della specie bovina,
          tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE".
              - Il decreto del Ministro della sanita' 30 aprile 1966,
          recante:  "Attuazione  della  direttiva  93/60/CEE  recante
          modificazioni  alla  direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e alle importazioni di sperma surgelato di
          animali  delle  specie bovina, e che ne estende il campo di
          applicazione  allo  sperma  bovino fresco. Modificazioni al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
          226,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1996,
          n. 180".
          Note all'art. 1:
              -  Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo
          27 maggio  2005,  n.  132,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  1  (Disposizioni  generali).  -  1. Il  presente
          decreto  legislativo  stabilisce  le  condizioni di polizia
          sanitaria  da applicare agli scambi ed alle importazioni di
          sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente
          decreto si intende per:
                a) "sperma":  il  prodotto  della  iaculazione  di un
          animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
                b) "centro    di    raccolta   dello   sperma":   uno
          stabilimento   riconosciuto   e  sorvegliato,  situato  nel
          territorio  di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso
          il  quale  e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato
          nella fecondazione artificiale;
                c) "centro   di   magazzinaggio  dello  sperma":  uno
          stabilimento   riconosciuto   e  sorvegliato,  situato  nel
          territorio  di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso
          il  quale  e'  immagazzinato  sperma  destinato  ad  essere
          impiegato nella fecondazione artificiale;
                d) "veterinario   responsabile   di  un  centro":  il
          veterinario   responsabile  del  rispetto  quotidiano,  nel
          centro  di  raccolta  e  nel centro di magazzinaggio, delle
          disposizioni di cui al presente decreto;
                e) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra
          i  propri  dipendenti  dal  Ministero  della salute o dalla
          regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
                f) "partita": una quantita' di sperma compresa in uno
          stesso certificato;
                g) "Paese  di  raccolta":  lo Stato membro o il Paese
          terzo  nel  quale  lo  sperma  e'  raccolto  e dal quale e'
          spedito verso uno Stato membro;
                h) "laboratorio    riconosciuto":    il   laboratorio
          autorizzato    dall'autorita'   sanitaria   competente   ad
          effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
                i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da
          un donatore in qualsiasi momento.
              2.   Sono   applicabili,   ove   necessario,  le  altre
          definizioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto legislativo
          22 maggio  1999,  n.  196,  e  successive  modificazioni  e
          all'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 10
          settembre 1982, n. 889.
              3.   Restano   salve   le  disposizioni  comunitarie  o
          nazionali   del   settore   zootecnico   che   disciplinano
          l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale
          e la distribuzione di sperma in particolare".