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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n. 153

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonchè agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/7/2006
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vigente al 04/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-7-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  27 giugno  2003,  n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
  Visti  gli  articoli da  248 a 252 e gli allegati al titolo III del
decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  Modifiche   all'articolo  248  del  decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1.  L'articolo  248  del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   248   (Targa  per  ciclomotori).  -  1.  La  targa  di  cui
all'articolo  97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo
250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.
  2.  Non  puo'  essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un
codice alfanumerico gia' assegnato ad altra targa.
  3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo
al  veicolo  identificato  nel  certificato  di  circolazione  di cui
risulta  intestatario.  Chi risulta intestatario di piu' veicoli deve
conseguentemente  munirsi  di un corrispondente numero di certificati
di circolazione e di targhe.».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  17, comma 1, lettera a), della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;».
              -  Il  testo  dell'art.  97  del decreto legislativo 30
          aprile   1992,   n.   285,  (Nuovo  codice  della  strada),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O., e' il seguente:
              «Art.   97  (Circolazione  dei  ciclomotori).  -  1.  I
          ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
                a)  un certificato di circolazione, contenente i dati
          di  identificazione  e  costruttivi  del  veicolo,  nonche'
          quelli  della  targa  e  dell'intestatario,  rilasciato dal
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
          soggetti  di  cui  alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
          modalita'  stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  a  seguito  di
          aggiornamento  dell'Archivio  nazionale  dei veicoli di cui
          agli articoli 225 e 226;
                b)  una  targa,  che  identifica  l'intestatario  del
          certificato di circolazione.
              2.  La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo.
          Il   titolare   la   trattiene   in  caso  di  vendita.  La
          fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
          Stato,  che  puo'  affidarle  con le modalita' previste dal
          regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
          264.
              3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato nell'Archivio
          nazionale  dei  veicoli  di cui agli articoli 225 e 226, da
          una  scheda  elettronica, contenente il numero di targa, il
          nominativo  del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e di
          identificazione  di  tutti  i veicoli di cui, nel tempo, il
          titolare   della  targa  sia  risultato  intestatario,  con
          l'indicazione  della data e dell'ora di ciascuna variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono  inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
          i   trasporti   terrestri  a  fini  di  sola  notizia,  per
          l'individuazione del responsabile della circolazione.
              4.  Le  procedure e la documentazione occorrente per il
          rilascio   del   certificato   di  circolazione  e  per  la
          produzione   delle   targhe   sono  stabilite  con  decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  secondo  criteri  di  economicita' e di massima
          semplificazione.
              5.  Chiunque  fabbrica,  produce,  pone  in commercio o
          vende  ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a
          quella  prevista  dall'art.  52  e'  soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71 a Euro
          286.   Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi  effettua  sui
          ciclomotori  modifiche  idonee  ad  aumentarne la velocita'
          oltre i limiti previsti dall'art. 52.
              6.  Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente
          ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
          nell'art.  52 o nel certificato di circolazione, ovvero che
          sviluppi  una  velocita'  superiore a quella prevista dallo
          stesso  art.  52,  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 143.
              7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
          e'  stato  rilasciato  il  certificato  di  circolazione e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
              8.  Chiunque  circola  con un ciclomotore sprovvisto di
          targa   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
              9.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
          non  propria  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85.
              10.  Chiunque  circola con un ciclomotore munito di una
          targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          Euro 21 a Euro 85.
              11.    Chiunque    fabbrica    o   vende   targhe   con
          caratteristiche    difformi    da   quelle   indicate   dal
          regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
          suddette  targhe  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  da  Euro  1.626,45  a  Euro
          6.506,85.
              12.  Chiunque  circola  con un ciclomotore per il quale
          non  e'  stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
          circolazione  per trasferimento della proprieta' secondo le
          modalita'   previste  dal  regolamento,  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da Euro
          343,35   a   Euro   1.376,55.  Alla  medesima  sanzione  e'
          sottoposto   chi   non   comunica   la   cessazione   della
          circolazione.  Il  certificato  di circolazione e' ritirato
          immediatamente  da  chi accerta la violazione ed e' inviato
          al  competente  ufficio  del  Dipartimento  per i trasporti
          terrestri,  che  provvede  agli aggiornamenti previsti dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse.
              13.   L'intestatario   che   in  caso  di  smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della  targa  non  provvede, entro quarantotto ore, a farne
          denuncia  agli  organi di polizia e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da Euro 68,25 a
          Euro  275,10.  Alla  medesima  sanzione e' soggetto chi non
          provvede   a  chiedere  il  duplicato  del  certificato  di
          circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
              14.  Alle  violazioni  previste  dai  commi  5,  6  e 7
          consegue   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
          confisca  del  ciclomotore, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5
          e  6,  si  procede  alla distruzione del ciclomotore, fatta
          salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
          polizia   stradale  che  ha  accertato  la  violazione,  di
          chiedere  tempestivamente  che sia assegnato il ciclomotore
          confiscato,   previo   ripristino   delle   caratteristiche
          costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
          fatto  salvo  l'eventuale risarcimento del danno in caso di
          accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
          violazione  prevista  dai  commi 8 e 9 consegue la sanzione
          accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo per un
          periodo  di  un  mese  o,  in  caso  di  reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI.».
              -  Il  decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, (Modifiche
          ed  integrazioni  al codice della strada), pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   30 giugno  2003,  n.  149  e'  stato
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
          1°  agosto 2003, n. 214 (Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003,
          n. 186, S.O.).
              -  Gli articoli da 248 a 252 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di
          esecuzione  e di attuazione del nuovo codice della strada),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
          303, S.O., modificati dal presente decreto, recavano:
              «Art.  248  (Art.  97  Cod.  Str.).  - (Contrassegno di
          identificazione  per  ciclomotori  e  relative procedure di
          distribuzione)».
              «Art.  249  (Art.  97  Cod.  Str.). - (Trasferimento di
          proprieta' dei ciclomotori)».
              «Art.  250  (Art.  97  Cod. Str.). - (Caratteristiche e
          modalita'     d'applicazione     del     contrassegno    di
          identificazione per ciclomotori)».
              «Art.  251  (Art.  97  Cod.  Str.).  -  (Procedure  per
          l'assegnazione,  rilascio  e registrazione del contrassegno
          di identificazione per ciclomotori)».
              «Art.   252   (Art.   97  Cod.  Str.).  -  (Adempimenti
          dell'intestatario  del  contrassegno di identificazione per
          ciclomotori)».