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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006
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Testo in vigore dal: 29-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265,
che  delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per
la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la
«Revisione  della  parte  aeronautica del codice della navigazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;
  Visto  l'articolo  2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265,
che  consente,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  di  emanare disposizioni
correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche comunitarie, con il
Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro  della giustizia e con il
Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                     Degli organi amministrativi
            e della disciplina tecnica della navigazione
  1.  Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione,
le   parole:  «certificazione  e  vigilanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo».
  2.  Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Le  attribuzioni  e  l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti
aeronautici  sono  disciplinate  dalle  rispettive  norme istitutive,
nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.».
  3.  L'articolo  688  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   688   (Competenze  negli  aeroporti  all'interno  di  porti
marittimi).  - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi
la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e
aeromobili   e'  esercitata,  d'intesa,  dall'ENAC  e  dall'autorita'
marittima.».
  4.  Nel  primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione
dopo  le  parole: «in via amministrativa,» sono inserite le seguenti:
«per le singole materie,».
  5.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  690  del  codice  della
navigazione,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'
delle  disposizioni  tecniche attuative contenute nei manuali e negli
altri documenti ufficiali collegati con gli annessi».
  6.  Dopo  il  secondo  comma  dell'articolo  690  del  codice della
navigazione e' inserito il seguente:
  «Ferme   restando   le   competenze   di  regolamentazione  tecnica
attribuite  al  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, come definite
dalla  legge  23 dicembre  1980,  n. 930, e successive modificazioni,
l'ENAC  determina  le  condizioni  di  applicabilita',  attuazione  e
regolarita' dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.».
  7.  Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione,
dopo   la   parola:   «modificare»  sono  inserite  le  seguenti:  «o
sostituire».
  8. L'articolo 1273 del codice della navigazione e' abrogato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre
          2004, n. 265 («Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, recante interventi
          urgenti   nel  settore  dell'aviazione  civile.  Delega  al
          Governo  per  l'emanazione  di  disposizioni  correttive ed
          integrative  del codice della navigazione, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  10 novembre  2004,  n.  264),  e'  il
          seguente:
              «Art.    2   (Delega   all'adozione   di   disposizioni
          successive).  -  1.  Al  fine  di  migliorare il livello di
          tutela  dei  diritti  del  passeggero  e  di  sicurezza del
          trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto
          normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile
          e  delle  gestioni  aeroportuali, il Governo e' delegato ad
          adottare,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica  e  nel  rispetto delle prerogative costituzionali
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  uno  o  piu' decreti legislativi per la
          revisione   della   parte   aeronautica  del  codice  della
          navigazione.».
              - Il   decreto   legislativo   9 maggio   2005,  n.  96
          (Revisione   della   parte  aeronautica  del  Codice  della
          navigazione,  a  norma  dell'art.  2 della legge 9 novembre
          2004,  n.  265),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          8 giugno 2005, n. 131.
              - Il  testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n.
          265 del 2004, e' il seguente:
              «3.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
          principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime
          procedure  stabilite  dal presente articolo, possono essere
          emanate  disposizioni  correttive e integrative dei decreti
          legislativi stessi.».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  687,  comma primo, del
          codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              «Art.  687  (Amministrazione  dell'aviazione civile). -
          L'Ente   nazionale   per  l'aviazione  civile  (ENAC),  nel
          rispetto   dei  poteri  di  indirizzo  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  fatte salve le
          competenze  specifiche degli altri enti aeronautici, agisce
          come    unica    autorita'    di    regolazione    tecnica,
          certificazione,   vigilanza   e   controllo,   nel  settore
          dell'aviazione   civile,   mediante  le  proprie  strutture
          centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
          di   sistemi   di   qualita'   aeronautica  rispondenti  ai
          regolamenti comunitari.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  690  del  codice della
          navigazione,   modificato   del  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  690  (Annessi  ICAO).  -  Al  recepimento  degli
          annessi  alla  Convenzione  relativa  all'aviazione  civile
          internazionale,  stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944,
          resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
          ratificato  con legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede in
          via  amministrativa  per  le singole materie sulla base dei
          principi   generali   stabiliti,  in  attuazione  di  norme
          legislative,  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
          4 luglio  1985,  n.  461,  anche  mediante  l'emanazione di
          regolamenti tecnici dell'ENAC.
              Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  primo comma si
          provvede  all'adozione  delle  norme  di  adeguamento  alle
          eventuali   modifiche   degli   annessi  e  al  recepimento
          dell'ulteriore  normativa tecnica applicativa degli stessi,
          nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei
          manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli
          annessi.  Ferme  restando le competenze di regolamentazione
          tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          come  definite  dalla  legge  23 dicembre  1980,  n. 930, e
          successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di
          applicabilita',   attuazione   e  regolarita'  dei  servizi
          antincendio in ambito aeroportuale.
              Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare
          o sostituire con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma   2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  in
          attuazione   dei   principi   stabiliti   dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4 luglio  1985,  n.  461, le
          disposizioni   di  legge  incompatibili  con  quelle  degli
          annessi oggetto del recepimento.».
              - L'art.  1273  del codice della navigazione , abrogato
          dal  presente  decreto,  recava: «Art. 1273 (Ispettorati di
          traffico aereo e delegati di campo di fortuna)».