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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  29-4-2006

Art. 15

Della responsabilità per danni a terzi
sulla superficie e per danni da urto
1. Il titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Titolo II
DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI A TERZI
SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
Art. 965 (Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie). - La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.
La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.
Art. 966 (Danni da urto). - In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
Art. 967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga). - Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.
Art. 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto). - In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.
Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti). - I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.
Art. 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). - Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Art. 971 (Limiti del risarcimento complessivo). - Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.
Art. 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). - Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.».
3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione, le parole: «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975» sono soppresse.
Note all'art. 15:
- Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 973 (Prescrizione).
Art. 974 (Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga)
Art. 975 (Limite del risarcimento).
Art. 976 (Concorso dei creditori).
Art. 977 (Esclusione della limitazione).
Art. 978 (Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto).
Art. 979 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).
Art. 980 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti)».
- Il testo vigente dell'art. 1048 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 1048 (Formazione dello stato attivo). - Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, formano lo stato attivo.
L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.».