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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143

Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/4/2006
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Testo in vigore dal: 22-4-2006
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  1,  comma  1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante:   «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2002»;
  Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
«Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita'
illecite»;
  Visto  in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma
4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
  Visto   il   decreto-legge   3 maggio   1991,   n.   143,  recante:
«Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema   finanziario   a  scopo  di  riciclaggio»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n.  197,  e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 settembre  1999, n. 374 recante
«Estensione  delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali
di  provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente
suscettibili   di  utilizzazione  a  fini  di  riciclaggio,  a  norma
dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito   il  parere  del  Comitato  antiriciclaggio  espresso  nella
riunione del 13 luglio 2004;
  Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore
e le amministrazioni interessate;
  Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali
espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2005 del 23 dicembre
2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) «direttiva»,   la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
    b) «legge  antiriciclaggio»,  il  decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
    c) «decreto»,  il  decreto  legislativo  20 febbraio 2004, n. 56,
recante:   «Attuazione  della  direttiva  2001/97/CE  in  materia  di
prevenzione  dell'uso  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi da attivita' illecite»;
    d) «codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali» il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
    f) «operatori»,  i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente
regolamento;
    g) «personale   incaricato»,   il   personale   dipendente   e  i
collaboratori  esterni  dei  quali  gli operatori si avvalgono per lo
svolgimento dell'attivita';
    h) «cliente»,   il   soggetto   che  compie  operazioni  con  gli
operatori;
    i) «dati  identificativi»,  il  nome  e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice
fiscale;
    l) «mezzi  di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  ad essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
    m) «operazione   frazionata»,  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere
attraverso  piu'  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un
circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore
a 12.500 euro;
    n) «archivio  unico», un archivio nel quale i soggetti conservano
in  modo  accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento
degli   obblighi  di  identificazione  e  registrazione,  secondo  le
modalita' previste nel presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  l'art. 1, comma 1 della legge 3 febbraio
          2003,  n.  14,  (recante «Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»):
              «Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.».
              - Si riporta l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
          20 febbraio 2004, n. 56 (recante Attuazione della direttiva
          2001/97/CE  in  materia di prevenzione dell'uso del sistema
          finanziario   a   scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  da
          attivita' illecite):
              «Art. 3 (Obblighi di identificazione e di conservazione
          delle informazioni). - 1. (Omissis).
              2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
          amministrazioni    interessate,    avendo   riguardo   alle
          peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
          di  contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
          dell'archivio   nell'ambito   dei  gruppi,  stabilisce  con
          regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo,  il  contenuto  e  le  modalita' di esecuzione
          degli  obblighi  di cui al presente articolo e le modalita'
          di  identificazione  in caso di instaurazione di rapporti o
          di effettuazione di operazioni a distanza.».
              - Si  riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n. 400 (recante disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              - La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
          91/308/CEE  del  10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
          del  Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea
          n.  2001/97/CE  del  4 dicembre  2001  reca disposizioni in
          materia  di  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
          scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.
              - La   legge   5 luglio   1991,  n.  197,  contiene  la
          conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          3 maggio  1991,  n.  143, recante provvedimenti urgenti per
          limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
          transazioni   e   prevenire   l'utilizzazione  del  sistema
          finanziario a scopo di riciclaggio.
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
          25 settembre  1999,  n.  374,  recante:  (Estensione  delle
          disposizioni  in  materia  di  riciclaggio  dei capitali di
          provenienza     illecita     ed    attivita'    finanziarie
          particolarmente  suscettibili  di  utilizzazione  a fini di
          riciclaggio,  a  norma  dell'art. 15 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52).
              «Art.  1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
          dell'art.  13  del  decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
          convertito,  con  modifi-cazioni,  dalla  legge  6 febbraio
          1980,  n.  15,  come  sostituito  dall'art. 2, comma 1, del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle
          del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti
          complessivamente  indicati come: «legge n. 197 del 1991» si
          applicano,  nei  limiti  e  con le modalita' indicati negli
          articoli 3  e  4, alle seguenti attivita', il cui esercizio
          resta    subordinato    al    possesso    delle    licenze,
          autorizzazioni,  iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
          preventiva    dichiarazione    di   inizio   di   attivita'
          specificamente  richiesti  dalle  norme  a  fianco  di esse
          riportate:
                a) recupero  di crediti per conto terzi, alla licenza
          di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773, di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»;
                b) custodia  e  trasporto  di  denaro  contante  e di
          titoli  o  valori  a  mezzo di guardie particolari giurate,
          alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
                c) il  trasporto  di denaro contante, titoli o valori
          senza    l'impiego    di   guardie   particolari   giurate,
          all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche
          che  esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
          di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
                d) agenzia   di  affari  in  mediazione  immobiliare,
          all'iscrizione  nell'apposita  sezione  del ruolo istituito
          presso  la  camera  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio l989, n. 39;
                e) commercio  di  cose  antiche,  alla  dichiarazione
          preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
                f) esercizio  di  case d'asta o gallerie d'arte, alla
          licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
                g) commercio,      comprese      l'esportazione     e
          l'importazione,  di  oro  per  finalita'  industriali  o di
          investimento,  alle  autorizzazioni  di cui all'art. 15 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
          148;
                h) fabbricazione,  mediazione  e  commercio, comprese
          l'esportazione  e  l'importazione di oggetti preziosi, alla
          licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
                i) gestione  di  case  da  gioco, alle autorizzazioni
          concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui
          all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998, n. 30;
                l) la  fabbricazione  di oggetti preziosi da parte di
          imprese   artigiane,   all'iscrizione  nel  registro  degli
          assegnatari  dei  marchi  di  identificazione  tenuto dalle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
                m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei
          mediatori  creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo
          1996, n. 108;
                n) agenzia    in   attivita'   finanziaria   prevista
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
          e  creditizia,  di  seguito  indicato  come:  «testo  unico
          bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.