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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141

Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2007)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-5-2007
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  1,  comma  1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante:   "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2002";
  Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
"Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita'
illecite";
  Visto  in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma
4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
  Visto   il   decreto-legge   3   maggio   1991,  n.  143,  recante:
"Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema   finanziario   a   scopo  di  riciclaggio"  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante:
"Estensione  delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali
di  provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente
suscettibili  di  utilizzazione  ai  fini  di  riciclaggio,  a  norma
dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante:
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta
del 28 luglio 2004;
  Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore
e le amministrazioni interessate;
  Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali
espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,   effettuata  con  nota  n.  DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005  del  23
dicembre 2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a)  "direttiva":  la  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'
europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
    b)  "legge  antiriciclaggio":  il decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni e integrazioni;
    c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
    d)  "codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali": il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
    ((   f)   "libero  professionista":  uno  dei  soggetti  indicati
nell'articolo  2,  comma  1,  lettere  s),  s)bis  e  t)  del decreto
legislativo  20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attivita'
professionale in forma societaria o associativa; ))
    g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero
professionista   che   si   sostanzia   nella  diretta  trasmissione,
movimentazione  o  gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' in
nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la
progettazione  o  realizzazione  della  trasmissione, movimentazione,
verifica  o  gestione  di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della
costituzione,  gestione  o amministrazione di societa', enti, trust o
strutture analoghe;
    h)  "cliente":  il  soggetto  al  quale  il libero professionista
presta  assistenza  professionale,  in  seguito al conferimento di un
incarico;
    i)  "operazione  frazionata":  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere
attraverso  piu'  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un
circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore
a 12.500 euro;
    l)  "dati  identificativi":  il  nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice
fiscale;
    m)  "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di
trasferire  o  movimentare  o  acquisire,  anche  per via telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie.