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DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n. 114

Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2009)
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni,  recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva  89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari;
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e  sulle  procedure  di  esecuzione  degli obblighi comunitari, ed in
particolare l'articolo 13;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  comunitari  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia   alle   Comunita'   europee,   ed  in  particolare,  gli
articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato B;
  Vista   la  direttiva  2003/89/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE
per  quanto  riguarda  l'indicazione  degli ingredienti contenuti nei
prodotti alimentari;
  Vista  la  direttiva  2004/77/CE  della  Commissione, del 29 aprile
2004,   che  modifica  la  direttiva  94/54/CE  per  quanto  riguarda
l'etichettatura   di  taluni  prodotti  alimentari  contenenti  acido
glicirrizico e il suo sale di ammonio;
  Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005,
che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;
  Vista  la  direttiva  2005/63/CE  della  Commissione, del 3 ottobre
2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha  espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
salute,  delle  politiche  agricole e forestali, degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e per gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Etichettatura degli ingredienti
  1.   Dopo  il  comma  2  dell'articolo 5  del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis.  Gli  ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o
derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella
fabbricazione  di  un  prodotto  finito  e presenti anche se in forma
modificata,  devono  essere indicati nell'elenco degli ingredienti se
non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.
  2-ter.  Le  sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato
2,  sezione  III,  utilizzate  nella  fabbricazione  di  un  prodotto
alimentare  e  presenti anche se in forma modificata, devono figurare
in  etichetta  col  nome  dell'ingrediente  da  cui  derivano;  detta
disposizione  non  si  applica  se la stessa sostanza figura gia' col
proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
  2-quater.  Gli  ingredienti  elencati  all'Allegato 2, sezione III,
devono  figurare  nell'etichettatura  anche  delle bevande contenenti
alcool   in   quantita'   superiore   a  1,2  per  cento  in  volume.
L'indicazione  dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di
cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene",
se  detti  ingredienti  non figurano nella denominazione di vendita o
nell'elenco degli ingredienti.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992,
          n. 39 - Supplemento ordinario n. 31.
              - La direttiva 89/395/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
          186 del 30 giugno 1989.
              - La direttiva 89/396/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
          186 del 30 giugno 1989.
              -  L'art.  13  della  legge  4 febbraio  2005,  n.  11,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio
          2005, cosi' recita:
              «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.».
              -  Gli  articoli 1,  2,  comma  1,  lettera  f),  10, e
          l'allegato B) della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del  27 aprile  2005  -
          Supplemento ordinario n. 76, cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi parlamentari.
              Decorsi  quaranta  giorni dalla data di trasmissione, i
          decreti  sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al  presente  comma,  ovvero i diversi termini previsti dai
          commi  4  e  8,  scadano nei trenta giorni che precedono la
          scadenza   dei   termini   previsti   ai  commi  1  o  5  o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione    delle   direttive   2003/10/CE,   2003/20/CE,
          2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE,
          2003/99/CE,    2003/122/Euratom,   2004/8/CE,   2004/12/CE,
          2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE,
          2004/38/CE,   2004/39/CE,  2004/67/CE  e  2004/101/CE  sono
          corredati  della  relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
          comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari  che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
          l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
          mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
          concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
          nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
          all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
          articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
          disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
          europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
          all'art.  64,  paragrafo  2,  della direttiva 2004/39/CE, e
          all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni.»
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) - e) (omissis);
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;»
              «Art.  10  (Delega  al Governo per il recepimento della
          direttiva   2003/89/CE  in  materia  di  indicazione  degli
          ingredienti  contenuti  nei  prodotti  alimentari). - 1. Il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con le modalita'
          di   cui   all'art.   1,  un  decreto  legislativo  per  il
          recepimento   della  direttiva  2003/89/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica
          la  direttiva  2000/13/CE,  in materia di indicazione degli
          ingredienti   contenuti   nei   prodotti   alimentari.  Con
          specifico     riferimento    alla    disciplina    relativa
          all'indicazione  degli  ingredienti  che  possono provocare
          allergie  o  intolleranze,  come  individuati dall'allegato
          III-bis    della    direttiva    2003/89/CE,   il   Governo
          nell'adozione  del suddetto decreto legislativo si conforma
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del
          Ministro   della   salute,   sulla   base  dei  sistemi  di
          rilevazione  analitica  disponibili,  la soglia al di sopra
          della  quale  deve essere indicata in etichetta la presenza
          dei suddetti ingredienti;
                b) qualora  sia  accertato,  sulla  base dei migliori
          studi scientifici disponibili a livello internazionale, che
          la   soglia   di   tossicita'   degli  ingredienti  di  cui
          all'alinea,   per   i   soggetti   affetti  da  allergia  o
          intolleranza,  sia  superiore  a quella di cui alla lettera
          a),  nelle  etichette  dei  prodotti alimentari puo' essere
          indicato  che  i  suddetti ingredienti sono presenti, ma in
          misura interiore alla soglia di tossicita';
                c) stabilire  le  procedure di autocertificazione che
          le  imprese  devono adottare per la verifica della presenza
          degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in
          relazione  alle materie prime ed ai processi di lavorazione
          utilizzati;
                d) stabilire  la  disciplina relativa all'indicazione
          delle  informazioni  di cui al presente comma in etichetta,
          al  fine di garantire l'agevole leggibilita' delle medesime
          da parte dei consumatori.».
                                                          «Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo     2002,     concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          B-agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
          basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
          dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.»
              La  direttiva  2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          308 del 25 novembre 2003.
              La  direttiva  2000/13/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          124 del 25 maggio 2000.
              La  direttiva  2004/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          162 del 30 aprile 2004.
              La direttiva 94/54/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 300
          del 23 novembre 1994.
              La  direttiva  2005/26/CE  della  Commissione  fissa un
          elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente
          esclusi  dall'allegato  III-bis della direttiva 2000/13/CE,
          allegato inserito dall'allegato della direttiva 2003/89/CE.
              La  direttiva  e'  pubblicata  nella  GUCE  n. L 75 del
          22 marzo 2005.
              La  direttiva  2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          308 del 25 novembre 2003.
              La  direttiva  2005/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          258 del 4 ottobre 2005.
          Nota all'art. 1:
              -  Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente
          decreto cosi' recita:
              «Art.  5 (Ingredienti). - 1. Per ingrediente si intende
          qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
          fabbricazione   o   nella   preparazione   di  un  prodotto
          alimentare,  ancora  presente nel prodotto finito, anche se
          in forma modificata.
              2.  Gli ingredienti devono essere designati con il loro
          nome specifico; tuttavia:
                a)  gli  ingredienti,  che  appartengono ad una delle
          categorie  elencate  nell'allegato  I e che rientrano nella
          composizione  di  un  altro  prodotto  alimentare,  possono
          essere destinati con il solo nome di tale categoria;
                b)  gli  ingredienti,  che  appartengono ad una delle
          categorie elencate nell'allegato II devono essere designati
          con  il  nome  della  loro  categoria seguito dal loro nome
          specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente
          appartenga  a  piu'  categorie,  deve  essere  indicata  la
          categoria  corrispondente alla funzione principale che esso
          svolge nel prodotto finito.
              2-bis.   Gli  ingredienti,  elencati  nell'allegato  2,
          sezione  III, o derivati da un ingrediente elencato in tale
          sezione,  utilizzati  nella  fabbricazione  di  un prodotto
          finito  e  presenti  anche  se  in forma modificata, devono
          essere   indicati  nell'elenco  degli  ingredienti  se  non
          figurano   nella  denominazione  di  vendita  del  prodotto
          finito.
              2-ter.  Le  sostanze  derivate  da ingredienti elencati
          nell'allegato    2,    sezione    III,   utilizzate   nella
          fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se
          in  forma modificata, devono figurare in etichetta col nome
          dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si
          applica  se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome
          nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
              2-quater.  Gli  ingredienti  elencati  all'allegato  2,
          sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle
          bevande  contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per
          cento  in  volume.  L'indicazione  dell'ingrediente o degli
          ingredienti  o  dei derivati di cui all'allegato 2, sezione
          III,   e'   preceduta  dal  termine  «contiene»,  se  detti
          ingredienti  non  figurano nella denominazione di vendita o
          nell'elenco degli ingredienti.
              3.  L'elenco  degli  ingredienti  e'  costituito  dalla
          enumerazione   di   tutti   gli  ingredienti  del  prodotto
          alimentare,  in ordine di peso decrescente al momento della
          loro  utilizzazione;  esso  deve  essere  preceduto  da una
          dicitura appropriata contenente la parola «ingrediente».
              4.  L'acqua  aggiunta  e gli altri ingredienti volatili
          sono  indicati  nell'elenco  in  funzione del loro peso nel
          prodotto   finito.   L'acqua   aggiunta   puo'  non  essere
          menzionata  ove  non  superi,  in  peso, il 5 per cento del
          prodotto finito.
              5.  La  quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in
          un  prodotto  alimentare  e'  determinata  sottraendo dalla
          quantita'  totale  del  prodotto  finito la quantita' degli
          altri   ingredienti   adoperati   al   momento  della  loro
          utilizzazione.
              6.   Nel   caso  di  ingredienti  utilizzati  in  forma
          concentrata  o  disidratata e ricostituiti al momento della
          fabbricazione,  l'indicazione  puo' avvenire nell'elenco in
          base  al  loro  peso  prima  della  concentrazione  o della
          disidratazione con la denominazione originaria.
              7.  Nel  caso di prodotti concentrati o disidratati, da
          consumarsi  dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti
          possono  essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni
          del  prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia
          accompagnata  da  una indicazione del tipo «ingredienti del
          prodotto  ricostituito»  ovvero  «ingredienti  del prodotto
          pronto per il consumo».
              8.  Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei
          quali  nessuno  abbia  una  predominanza di peso rilevante,
          quando   sono   utilizzati   in  miscuglio  in  proporzioni
          variabili  come  ingredienti  di  un  prodotto  alimentare,
          possono  essere  raggruppati  nell'elenco degli ingredienti
          sotto  la  denominazione  generica di «frutta», «ortaggi» o
          «funghi»   immediatamente   seguita   dalla   menzione  «in
          proporzione  variabile»  e  dalla  elencazione  dei tipi di
          frutta,  di  ortaggi  o di funghi presenti. Il miscuglio e'
          indicato,  nell'elenco  degli  ingredienti, in funzione del
          peso  globale  della  frutta,  degli  ortaggi  e dei funghi
          presenti.
              9.  Nel  caso  di  miscuglio  di  spezie  o  di  piante
          aromatiche  in  cui  nessuna  delle  componenti  abbia  una
          predominanza  di  peso  rilevante,  gli ingredienti possono
          essere  elencati  in  un  altro  ordine,  purche'  la  loro
          elencazione  sia  accompagnata da una dicitura del tipo «in
          proporzione variabile».
              10.   Le   carni,  utilizzate  nella  preparazione  dei
          prodotti  a  base  di carne, devono essere indicate, con il
          nome della specie animale.
              10-bis).  Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2
          per  cento  nel prodotto finito, possono essere elencati in
          un ordine differente dopo gli altri ingredienti.
              10-ter).  Gli  ingredienti  simili  o  sostituibili fra
          loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione
          o  nella  preparazione  di  un  prodotto  alimentare  senza
          alterarne la composizione, la natura o il valore percepito,
          purche'  costituiscano  meno  del  2 per cento del prodotto
          finito   e   non  siano  additivi  o  ingredienti  elencati
          nell'allegato  2,  sezione  III,  possono  essere  indicati
          nell'elenco  degli ingredienti con la menzione «contiene...
          e/o...», se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel
          prodotto finito.
              11.  Un  ingrediente composto puo' figurare nell'elenco
          degli  ingredienti con la propria denominazione prevista da
          norme specitiche o consacrata dall'uso in funzione del peso
          globale,   purche'   sia   immediatamente   seguito   dalla
          enumerazione dei propri componenti.
              12.   La  enumerazione  di  cui  al  comma  11  non  e'
          obbligatoria:
                a) se  l'ingrediente composto, la cui composizione e'
          specificata   dalla   normativa   comunitaria   in  vigore,
          rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta
          disposizione  non  si  applica  agli additivi, salvo quanto
          disposto all'art. 7, comma 1;
                b) se  l'ingrediente composto, costituito da miscugli
          di  spezie  e/o  erbe, rappresenta meno del 2 per cento del
          prodotto  finito;  detta  disposizione  non si applica agli
          additivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1;
                c) se  l'ingrediente  composto  e' un prodotto per il
          quale  la  normativa  comunitaria  non  rende  obbligatorio
          l'elenco degli ingredienti.
              13.  La  menzione  del  trattamento  di cui all'art. 4,
          comma   3,   non   e'  obbligatoria,  salvo  nel  caso  sia
          espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente
          sottoposto  a  radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere
          sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».